La definizione contenuta nel Codice della Strada (Art. 3, comma 1, n. 48) del sentiero o mulattiera come "strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali", è stata finora ritenuta sufficiente per considerare per l'appunto sentieri e mulattiere come strade a tutti gli effetti e pertanto, in assenza di ordinanze specifiche di limitazione e di conseguente cartellonistica, percorribili da mezzi motorizzati. Il nuovo decreto cambia radicalmente la prospettiva perchè su questi tipi di strade (e sono incluse anche le strade poderali) è A PRIORI proibita la circolazione ordinaria. Il ministro mente sapendo di mentire.
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