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Originariamente inviata da aspes
inclusa la possibilita' di farsi ancora manutenzione da soli e una complicazione inutile ancora poco invasiva.
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Ma non puoi! Legge 122/92 poi modificata con la legge 224/2012
Art. 1.
Attivita' di autoriparazione
1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella
circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese
di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attivita' di
manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli
a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e
carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di
seguito denominata "attivita' di autoriparazione".
2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi
di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente,
anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di
cui al comma 1, nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e
complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non
rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio,
di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria,
del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi
lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere
effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonche'
l'attivita' di commercio di veicoli.
Art. 2.
Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione
1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione. Il registro e' articolato in quattro
sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al comma 3
dell'articolo 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui
all'articolo 4.
2.
L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito
esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1,
ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili
all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge, ivi
comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela
dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.
3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu' sezioni del
registro di cui al comma l, in relazione all'attivita' effettivamente
esercitata. Non e' consentito esercitare attivita' di autoriparazione
che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui
al comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di operazioni
strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita'
principale.