Cercando nei meandri..... Intanto il criterio asse sagoma di cui al decreto interministeriale citato da Autostrade non pare applicato a tutte le autostrade:
Del. CIPE 8.8.1995, Tariffe autostradali: parere reso in attuazione della deci-sione n. 172/95 del Consiglio di Stato
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Considerato quindi che l’estensione del sistema di classificazione dei veicoli denominato “
assi-sagoma”, disposta con il citato decreto interministeriale del
19.12.1990 n. 2691, ha
interessato solo alcune delle tratte autostradali delle quali è stato applicato l’aumento medio del 4% di cui al decreto interministeriale annullato e che per dette tratte l’introduzione del nuovo sistema ha comportato un incremento medio dei proventi netti dell’1.25%;
Ritenuto che le tariffe fissate in attuazione dell’annullato decreto per le autostrade interessate dalla modifica del sistema di classificazione di cui al punto precedente debbano essere adeguatamente rideterminate;
Ritenuto che per le stesse autostrade debbano essere rideterminate anche le tariffe applicate in attuazione del decreto interministeriale del 23.12.1991 n. 2/3173 in quanto l’aumento è stato calcolato sulle tariffe di cui sopra;
Considerato che l’art. 11 della citata legge n. 498/92, proseguendo quel processo di progressivo sganciamento delle tariffe dai vincoli della politica antinflattiva già avviato dall’art. 11 della legge 407/1990, ha demandato a questo Comitato l’emanazione di direttive, tra l’altro, per la revisione - a decorrere dal 1994 - delle tariffe autostradali, sulla base degli elementi nella norma stessa indicati e tra i quali sono ricomprese “le variazioni del costo della vita”;
Considerato che, a decorrere dall’anno 1994, questo Comitato ha stabilito gli aumenti tariffari sulla base dei nuovi criteri dettati dall’art. 11 della L. 498/92, assumendo il valore tariffario preesistente come semplice componente monetaria dei nuovi livelli fissati;
Ritenuto di confermare le determinazioni in tal senso assunte anche alla stregua di un’autonoma ride-terminazione effettuata con riferimento al livello degli adeguamenti tariffari all’epoca maturati dalle Società autostradali, secondo i dati confermati dalle risultanze della ricordata istruttoria tecnica svolta dall’ANAS e tenuto altresì conto dell’esito degli arbitrati nel frattempo conclusisi favorevolmente per l’Amministrazione;
Ritenuto che, in ogni caso i livelli tariffari conseguenti all’adeguamento di cui al punto precedente sono giustificati dalla necessità di recuperare, ancora una volta solo parzialmente, l’aumento del costo della vita che dal 1.1.1992 al 30.6.1993 è stato dell’7,09%;
Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;
Delibera
1 - di esprimere parere favorevole in ordine all’aumento delle tariffe di pedaggio autostradale nella misura del 4% medio a decorrere dal 15.1.1991, in linea con gli indirizzi di politica economica definiti dal Governo per il 1991 ed in luogo di quanto già previsto dalla delibera CIP n. 6/A/1990 del 18.12.1990, in parti-colare stabilendo:
per le autostrade non interessate alla modifica del sistema di classificazione dei veicoli stabilita con il decreto interministeriale del 19.12.1990, n. 2691, un aumento in misura uguale a quella già fissata con il decreto interministeriale dell’11.1.1991 n. 97 e fermo restando che l’aumento medio del 4% non è applicabile alla Società SAM ed ai Consorzi per le autostrade MESSINA-PALERMO e MESSINA-CATANIA, nonché alla SOCIETÀ TANGENZIALE DI NAPOLI come affermato in sede giurisdizionale;
per le autostrade interessate dalla modifica del sistema di classificazione dei veicoli disposta con il decreto interministeriale 19.12.1990 n. 2691,................
Il che sembrerebbe di per se discriminante per gli utenti. Forse si dovrebbe chiedere all'AISCAT (
http://www.aiscat.it/) il testo del decreto o almeno l'elenco preciso delle tratte autostradali a cui si applica.
Così.. almeno per cercare di entrare un po' di più nel merito..... 'Sto decreto non lo trovo. insisterò...