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Da Walwal il Forum originario dove si parla di argomenti che riguardano il mondo Motociclistico e di argomenti correlati , la politica e gli OT sono banditi. Il Bar è intitolato al nostro caro amico Walter.


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Vecchio 06-11-2012, 15:18   #1
nico62
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Originariamente inviata da Wotan Visualizza il messaggio
E da dove trai l'informazione che l'Appendice V al Titolo III sia valida solo per i mezzi di soccorso?

Senza contare che nell'elenco da te postato (art. 236 comma 2 Reg. Att.) mancano anche i fari...

scusa Wotan hai ragione ho riportato male!


però leggi attentamente questa discussione di P.S....
si parla di portatarga ma il concetto è identico.....

uno è questo: Attenzione al 78, che non c'entra nulla con scarichi, frecce, specchietti ecc., che non sono caratteristiche costruttive, ma dispositivi d'equipaggiamento, disciplinati dal 72! Se questi mancano o siano difformi, si applica la sanzione del 72.

L’art. 78, al comma 1, prescrive l’obbligo di visita e prova per:
a) modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell’art. 71;
b) modifiche ai dispositivi d'equipaggiamento indicati nell’art. 72;
c) sostituzione o modifica del telaio.
Il comma 1 ha carattere esclusivamente precettivo e non prevede sanzioni, desunte da altre norme, dal 3° comma in primis.

Il comma 3 prevede la sanzione pecuniaria di 370 € in 3 distinte ipotesi:
1) veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate
- nel certificato di omologazione o di approvazione
- e nella carta di circolazione;
2) telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova;
3) telaio sostituito in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova.

Quindi il 3° comma non si applica in TUTTI i casi previsti dal comma 1, né fa espresso riferimento agli artt. 227 e 228 del Regolamento di Esecuzione, che a loro volta richiamano le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli indicate nell'appendice V, che elenca le voci che il DTT deve sottoporre ad accertamento in sede di omologazione dell’intero veicolo.
In base al principio di legalità (nulla poena sine lege) dell’art. 1 della L 689/81 (depenalizzazione), non si può applicare una sanzione che non sia espressamente prevista dalla norma che si presume violata e di cui non si può “allargare” il campo d’applicazione mediante associazioni di idee.
Per le modifiche ai dispositivi di cui agli art. 71 e 72 sono previste specifiche sanzioni e, in ossequio al principio di specialità, si devono applicare quelle. Che, altrimenti, adottando sempre il 78/3 non troverebbero mai applicazione. Per certificati di omologazione o di approvazione non s’intendono quelli del veicolo, depositati c/o il Ministero dei Trasporti, ma quelli che l’utente, se circola con veicolo modificato, deve avere al seguito, onde permettere all’agente operante di accertare la conformità
A titolo d’esempio:
- Modifiche ai dispositivi di illuminazione di cui all’art. 72 (lett. a) o all’impianto di scarico (lett. b): il dispositivo dev’essere omologato e, dopo l’installazione, il veicolo va sottoposto a visita e prova per il rilascio del certificato di approvazione, ai sensi del 78/1. In caso contrario, si applica la sanzione prevista dallo stesso art. 72, che potrà concorrere con altre ipotesi, ad es. art. 155, nel caso in cui lo scarico, oltre che modificato/sostituito, fosse più rumoroso dell’originale o 153 c.9 nel caso di luci supplementari, neon ecc. Altrimenti si avrebbe l’assurdo, di una sanzione più mite (78 €) per chi circola SENZA quei dispositivi e una più pesante (357 € e ritiro CdC) per chi li ha, anche se non omologati. E l’assurdo di una sanzione uguale (370 €) per chi circola con frecce non originali e chi va in giro col motore truccato e potenza raddoppiata o con telai autocostruiti.
- Portatarga: il termine non esiste nel CdS, ma solo nel Regolamento di Esecuzione (artt. 259 e 263, dalla lettura dei quali si deduce che il portatarga NON è soggetto ad omologazione). Non figura fra le caratteristiche costruttive riportate sulla carta di circolazione, né fra i dispositivi d'equipaggiamento di cui all'art. 72. Il Codice sanziona le ipotesi di targa contraffatta, mal posizionata o illeggibile, perché sporca, scolorita o manomessa. In questi casi esistono già gli artt. 100 e 102, che devono trovare applicazione in via prioritaria, stante il principio di specialità.


l' altro questo: moto interessante.......



Gli artt. 227 e 228 del Regolamento di Esecuzione, rispettivamente correlati agli artt. 71 e 72 del Codice, chiariscono che “Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo”.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
APPENDICE AL TITOLO III - APPENDICE V
ART. 227 (CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI)

A - Masse, dimensioni ed allestimenti
a) Massa in ordine di marcia (tara).
b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
c) Masse massime sugli assi.
d) Dimensioni massime di ingombro.
e) Numero assi ed interassi.
f) Carreggiate.
g) Sbalzi massimi.
h) Fascia di ingombro.
i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
l) Tipo della struttura portante.
m) Carrozzeria.
n) Attrezzature particolari.

B - Prestazioni
a) Determinazione velocità calcolata.
b) Verifica della velocità massima.
c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
d) Determinazione consumo combustibile.
e) Prova di accelerazione in piano.
f) Spunto in salita.
g) Rapporto potenza/massa.
h) Massa rimorchiabile.
i) Tipo della trasmissione e rapporti.

C - Sicurezza attiva
a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
b) Impianto elettrico.
c) Avvisatori acustici.
d) Tergiproiettori.
e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
f) Specchi retrovisori.
g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
h) Riscaldamento abitacolo.
i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
m) Campo di visibilità del conducente.
n) Tergilavacristallo parabrezza.
o) Cerchi e ruote.
p) Pneumatici e sospensioni.
q) Sistemazione dei pedali di comando.

D - Sicurezza passiva
a) Urti e ribaltamento.
b) Antifurto.
c) Vetri di sicurezza.
d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
e) Paraurti per autovetture.
f) Protezione posteriore anti incuneamento.
g) Protezione contro lo spostamento del carico (1).
h) Protezione laterale.
i) Parafanghi.
l) Calzatoie.
m) Sterzo.
n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e
loro ancoraggi.
o) Cinture di sicurezza.
p) Sistemi di ritenuta bambini.
q) Appoggiatesta.
r) Sporgenze esterne.
s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
t) Resistenza cabine.
u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
v) Paraspruzzi.
z) Recipienti semplici a pressione.

E - Protezione ambientale
a) Antidisturbi radio.
b) Rumorosità esterna veicoli a motore.
c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
d) Posizione tubo di scarico.
e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.

F - Norme per particolari categorie di veicoli
a) Caratteristiche delle autoambulanze.
b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
c) Caratteristiche degli autobus.
d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
e) Caratteristiche delle autocaravan.
f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.
g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.
h) Caratteristiche dei ciclomotori.
i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
m) Caratteristiche dei filoveicoli.

G - Disposizioni fiscali
a) Alloggiamento targa.
b) Potenza fiscale.
c) Potenza fiscale dei motori elettrici.
d) Targhette e iscrizioni.
e) Marcatura di identificazione del motore.
f) (Omissis).

H - Varie
a) Tachimetro.
b) Cronotachigrafo.
c) Retromarcia.
d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.
g) Identificazione comandi, spie, indicatori.
h) Portabagagli.
i) Portasci.
l) Antenna radio o radiotelefonica.

^ ^ ^ Ignoro il motivo per cui l'alloggiamento della targa sia annoverato fra le disposizioni fiscali.
Bisogna però osservare che le caratteristiche elencate nell'Appendice V sono quelle prese in esame per l'omologazione di un nuovo veicolo, cioè quelle che devono essere valutate dal DTT quando una Casa presenta un nuovo modello al pubblico. Alcune devono necessariamente essere presenti (sistema frenante, sterzo, retromarcia ecc.). Altre, se presenti, devono essere conformi alle specifiche omologate (portasci, antenna ecc.).
Con le "caratteristiche costruttive" riportate nella carta di circolazione ai fini del 78 non c'entrano niente.
L'equivoco nasce dalla dicitura comune "caratteristiche costruttive", ma il 78 è chiarissimo: le modifiche vietate sono quelle al telaio e alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione (numero marce, tipo di alimentazione, potenza massima, misure pneumatici ecc.). L'alloggiamento targa non è riportato nella carta di circolazione. Nondimeno il 78 c'entra "di sponda" perchè l'alloggiamento della targa è quasi sempre una parte strutturale del veicolo (portellone posteriore, paraurti, parte del telaio della moto ecc.)..
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nico62 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-11-2012, 15:52   #2
Wotan
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Il comma 3 prevede la sanzione pecuniaria di 370 € in 3 distinte ipotesi:
1) veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate
- nel certificato di omologazione o di approvazione
- e nella carta di circolazione;
2) telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova;
3) telaio sostituito in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova.
Appunto: i commi 3 e 4 dell'art. 78 stabiliscono che si va a visita e prova quando il veicolo è stato modificato in almeno una delle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione, cioè tutti gli elementi riportati nell'Appendice V, ivi comprese sospensioni, marmitte, fari ecc. ecc. ecc.

L'art. 72 si applica solo se uno dei dispositivi in esso elencati manca o non è conforme.

Secondo me, ci sono casi in cui i due articoli sono sovrapponibili. In tal caso andrebbe applicato l'art. 72, come giustamente dici. Ma resta il fatto che a Massimo54 hanno applicato l'art. 78, pur essendo il faro uno dei dispositivi indicati nell'art. 72. Come la mettiamo?
__________________
Claudio Angeletti
L'arte della sicurezza in moto
BMW S1000RR 2025 - Silence S01+ 2022
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