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Da Walwal il Forum originario dove si parla di argomenti che riguardano il mondo Motociclistico e di argomenti correlati , la politica e gli OT sono banditi.
Il Bar è intitolato al nostro caro amico Walter. |
13-10-2011, 17:38
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#101
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Mukkista logorroico!
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Quote:
Originariamente inviata da corfit
Allora bisogna togliere anche l'RCA, perché nessuna assicuazione pagherebbe in assenza di regole certe; se dobbiamo stabilire la responsabilità in un incidente per mancata precedenza, come facciamo? "Io sono stato più svelto di lui, quindi ho ragione"? oppure "Io ero su una moto e lui su un camion, quindi meno ruote = più precednza = ragione"?
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Timori infondati, perché la presenza di pochissime regole certe e condivise da tutti renderebbe la soluzione delle controversie ridicolmente semplice.
In tutti gli incidenti tra veicoli, accade sempre che rimangano graffi e ammaccature.
Se io ho ammaccato il cofano e tu il bagagliaio, è chiaro che io ho torto, e in questo caso non ci sarebbero variazioni rispetto all'attuale.
Se io ho ammaccato il parafango anteriore e tu lo sportello, hai ragione tu, perché al momento dell'urto eri più avanti nell'incrocio/cambio di corsia rispetto a me; legalmente la cosa sarebbe diversa da oggi, ma in questo modo il diritto coinciderebbe miracolosamente con quello che pensa la stragrande maggioranza degli utenti della strada, col risultato eccezionale che chi avrà torto lo ammetterà senza problemi, e si ridurrà drasticamente il numero delle scazzottate e degli accoltellamenti!
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Claudio Angeletti
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13-10-2011, 18:31
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#102
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Trecertaro doc
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e gli avvocati e periti poi come campano?
vedi, sistemi da una parte e fai danno da un'altra..........
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Multicosaqualcosa, Yamaha Tracer 900
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13-10-2011, 19:45
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#103
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Mukkista doc
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Quote:
Originariamente inviata da Wotan
Timori infondati, perché la presenza di pochissime regole certe e condivise da tutti renderebbe la soluzione delle controversie ridicolmente semplice.
In tutti gli incidenti tra veicoli, accade sempre che rimangano graffi e ammaccature.
Se io ho ammaccato il cofano e tu il bagagliaio, è chiaro che io ho torto, e in questo caso non ci sarebbero variazioni rispetto all'attuale.
Se io ho ammaccato il parafango anteriore e tu lo sportello, hai ragione tu, perché al momento dell'urto eri più avanti nell'incrocio/cambio di corsia rispetto a me; legalmente la cosa sarebbe diversa da oggi, ma in questo modo il diritto coinciderebbe miracolosamente con quello che pensa la stragrande maggioranza degli utenti della strada, col risultato eccezionale che chi avrà torto lo ammetterà senza problemi, e si ridurrà drasticamente il numero delle scazzottate e degli accoltellamenti!
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A parte le fattispecie che già oggi sono assodate, non ti sembra che ci siano un po' troppi condizionali?
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INCUDINE1200RS '99
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13-10-2011, 19:52
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#104
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Mukkista logorroico!
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Ah, Corfit!
Essendo l'abolizione del CdS un'ipotesi, non posso proprio usare l'indicativo. Propongo di abolire le regole della circolazione stradale, mica quelle della sintassi!
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Claudio Angeletti
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13-10-2011, 19:54
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#105
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Mukkista logorroico!
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Quote:
Originariamente inviata da pacpeter
e gli avvocati e periti poi come campano?
vedi, sistemi da una parte e fai danno da un'altra.......... 
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Se vuoi migliorare qualche cosa, è ovvio che ci saranno delle ricadute negative da qualche parte, ma non è certo il lamento di pochi che può fermare il progresso per tutti!
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Claudio Angeletti
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13-10-2011, 20:41
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#106
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Mukkista doc
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Ah Wotan, la soluzione più economica, più pratica e più facile da realizzare è quella di fare con le regole ed il Codice che abbiamo adesso, ma come se non ci fossero, anche perché non siamo molto “distanti”, circolare sulla strada per credere!
L’attenzione che metteremmo agli incroci privi di segnaletica la orientiamo allo scovare le pattuglie (peraltro pochissime sulla strada) e gli autovelox, così risparmiamo sulle multe, sugli incidenti e su tutte le spese per attuare la tua rivoluzione.
L’abolizione delle patenti, con la quantità di persone che già guidano senza (vedi Napoli, senza offesa per i Partenopei), non è poi così indispensabile. Noi tutti ce l’abbiamo la patente e non ci costa niente; mantenerla ci costa l’attenzione di cui sopra, per cui… già fatto!
Il costo delle patenti che dovranno pagare i nostri figli, altro non è che il prezzo per ottenere il diritto a circolare, quindi lo apprezzeranno molto di più che non se fosse gratuito, come tutte le cose d’altronde, o no?
E’ molto semplice e gratis, lasciare le cose come sono, soprattutto quando la realtà è uguale alla fantasia!
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INCUDINE1200RS '99
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13-10-2011, 21:00
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#107
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Mukkista logorroico!
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Ma così siamo alla mercé di qualsiasi pattuglia, carne da macello per la roulette russa degli autovelox!
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Claudio Angeletti
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13-10-2011, 21:28
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#108
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Mukkista doc
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No, no!
siamo alla mercè di noi stessi e dell'attenzione che mettiamo alla guida!
Non mi ricordo l'ultima volta che mi ha fermato una pattuglia! (escludendo i controlli di catene a bordo e kit primo soccorso in Austria); nemmeno in Rep. Ceca mi fermano! e là si che mettono gli autovelox nei fossi! (visto con i miei occhi!)
Multe per velocità? 1 l'anno scorso, prima di allora ... boh
Per me vale il proverbio: "Vivi e lascia vivere"  
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INCUDINE1200RS '99
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13-10-2011, 21:43
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#109
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Mukkista logorroico!
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Sei chiaramente un sovversivo prezzolato dai communisti!
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Claudio Angeletti
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13-10-2011, 22:57
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#110
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Trecertaro doc
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ma se abbiamo solo a roma un numero di avvocati superiore a quello di tutta la francia!!!!!!
son tanti!!!!!
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Multicosaqualcosa, Yamaha Tracer 900
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14-10-2011, 08:39
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#111
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Mukkista logorroico!
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pochi, se confrontati alle decine di milioni di utenti della strada vessati da multe, confische e cause: vinceremo di sicuro!
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Claudio Angeletti
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14-10-2011, 08:53
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#112
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Mukkista logorroico!
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Ho aggiornato le regole nel primo post, ora l'intero codice è composto di cinque regolette facilissime, del tutto intuitive e valide per tutti o quasi tutti:
Regole per circolare:- nelle strade a due corsie, si marcia nella corsia di destra;
- nelle strade a due carreggiate, si marcia nella carreggiata di destra
- di notte, si viaggia con le luci accese.
Regole per la risoluzione delle controversie:- chi tampona ha torto;
- in generale, chi è più avanti nella collisione (per esempio, chi è stato speronato sullo sportello dal muso di un'altra auto) ha ragione.
La polizia potrebbe quindi multare solo per violazione di queste regole, cioè solo se qualcuno viaggiasse tenendo la sinistra, o di notte a fari spenti, o se tamponasse qualcuno.
Naturalmente, ciascuno sarebbe libero di usare auto senza fari nelle ore diurne.
Al riguardo, alcune regole proposte de qualcuno, come quella che i veicoli più grandi devono dare la precedenza ai più piccoli, non sono universalmente accettate (i camionisti vorrebbero l'esatto contrario) e quindi non possono essere adottate. E anche la regola della precedenza a chi viene da destra è sostanzialmente un'utopia e pertanto non può essere adottata.
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Claudio Angeletti
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Ultima modifica di Wotan; 14-10-2011 a 09:06
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14-10-2011, 15:36
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#113
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Mukkista doc
Registrato dal: 03 Aug 2011
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Io non sono cmnsta!
non riesco neanche a scriverla, quella parolaccia 
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INCUDINE1200RS '99
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14-10-2011, 21:26
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#114
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Charlie's Angels
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Troppo semplice,non si farà mai.
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14-10-2011, 21:48
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#115
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Mukkista doc
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E se fosse aggiungere qualcosa del genere:
Gravità delle infrazioni e calcolo delle multe:
I. la gravità dell'infrazione si quantifica con una percentuale (vedi tabella infrazione-%gravità).
II. l'ammontare della multa si calcola applicando la percentuale ottenuta al valore commerciale del veicolo.
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14-10-2011, 22:26
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#116
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Mukkista logorroico!
Registrato dal: 25 Aug 2004
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La I non mi è chiarissima, ma la II è geniale, perché elimina tutte le perplessità relative all'aggancio delle multe al reddito: puoi avere l'Unico di un pezzente, ma se guidi il tuo bell'X6, ti multo in proporzione a quello.
La II ha anche almeno due sottoprodotti interessanti: - i poveracci la smetteranno di provare le auto e le moto degli amici benestanti, con grande sollievo di questi ultimi;
- i genovesi compreranno in massa auto usate, ancor più di oggi.
Si intende che la multa deve essere correlata al valore del veicolo guidato al momento dell'infrazione, indipendentemente da chi ne è l'intestatario.
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Claudio Angeletti
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Ultima modifica di Wotan; 14-10-2011 a 22:30
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14-10-2011, 22:28
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#117
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Mukkista logorroico!
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Quote:
Originariamente inviata da bias
Troppo semplice,non si farà mai.
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Guarda, sono partito per fare una provocazione, ma più ci ragiono e più mi piace.
E poi in Italia c'è il referendum abrogativo: basta raccogliere 500.000 firme in presenza di notai e si va al referendum per l'abolizione del CdS, e vuoi che la maggioranza degli italiani non voti a favore?
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Claudio Angeletti
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14-10-2011, 22:44
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#118
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Mukkista doc
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Quote:
Originariamente inviata da Wotan
La I non mi è chiarissima
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Diciamo che applicata al codice attuale, l'idea sarebbe qualcosa del tipo:
- se sfori il disco orario la quantificazione della gravità dell'infrazione in percentuale è lo 0,01%
- se superi il limite di velocià entri i 10km/h: 0,5%
- se superi il limite tra i 10 e i 40: 2%
...
- se investi un bambino sulle strisce la percentuale è il 1000%
I valori sono messi a caso, ma in sintesi la % sarebbe un indice della "gravità sociale" dell'infrazione.
Il tutto elencato in una tabella con 2 colonne infrazione e percentuale, volendo anche aggiornabile secondo le sensibilità del momento.
Andrebbe comunque considerato un valore minimo del veicolo (che ne so, 10.000€), per evitare che chi va in giro con carrette da 500€ se la passi troppo liscia.
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14-10-2011, 22:52
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#119
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Mukkista logorroico!
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Art. 140
TITOLO V
Norme di comportamento
Art. 140.
Principio informatore della circolazione.
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
Questo può restare così com'è: non dice una cippa e non prevede multe.
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Claudio Angeletti
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14-10-2011, 22:58
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#120
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Bi-Kappista Doc & Tom Ponzi
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Dai, ancora una settimana e da "due regole" si torna al CdS com'è adesso. Anzi, peggio..
Perchè invece non adottiamo direttamente quello tedesco?
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15-10-2011, 00:20
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#121
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Mukkista logorroico!
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Perché il referendum è solo abrogativo, ecco perché.
Bisogna tagliare tutto, tranne - se possibile - le norme fondamentali sopra elencate, e quindi occorre spulciare il codice e decidere cosa cassare (nel tuo vocabolario: brasare  ).
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Claudio Angeletti
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15-10-2011, 21:38
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#122
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Mukkista logorroico!
Registrato dal: 25 Aug 2004
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Quote:
Originariamente inviata da biwu
Diciamo che [...]
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Ottimo, approvato!
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Claudio Angeletti
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16-10-2011, 10:23
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#123
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Mukkista logorroico!
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Art. 141
Art. 141.
Velocità
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.
Questo può essere semplificato come segue:
Art. 141.
Velocità
1. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
2. Chiunque, violando il presente articolo, causa un incidente è soggetto alla sospensione della patente per tre anni ed è tenuto civilmente e penalmente responsabile dei danni arrecati a se stesso e a terzi, ivi comprese le spese mediche correlate, anche se sostenute presso strutture pubbliche.
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Claudio Angeletti
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Ultima modifica di Wotan; 16-10-2011 a 11:34
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16-10-2011, 11:06
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#124
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Mukkista logorroico!
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Art. 142 Limiti di velocità
Art 142.
Limiti di velocità
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocita' fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalita' dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocita' massima non puo' superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati;
30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. (3)
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94. (3)
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita' stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocita' ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonche' al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilita' interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.
Questo potrebbe diventare così.
Art 142.
Limiti di velocità
1. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:
a) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montate su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
b) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 100 km/h;
c) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 100 km/h;
d) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 80 km/h;
2. Le velocità dei veicoli rientranti nelle categorie elencate nel comma 1 sono regolate da mezzi tecnici la cui inviolabilità ricade in solido sotto la responsabilità del costruttore e del venditore del singolo veicolo.
3. Chiunque produce o vende un veicolo nuovo o usato di cui sia risultato possibile alterare la velocità massima effettivamente raggiungibile è soggetto al divieto di esercitare la propria attività sul territorio della Repubblica Italiana per dieci anni.
4. L'accertamento delle violazioni previste dal comma 3. è svolto attraverso le revisioni periodiche e i sistemi per l'accertamento della velocità disposti in permanenza sulla rete viaria urbana e extraurbana.
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Claudio Angeletti
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16-10-2011, 11:21
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Art. 143 Posizione dei veicoli sulla carreggiata
Art. 143.
Posizione dei veicoli sulla carreggiata
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. (1)
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 613. (2)
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 302 a euro 1.207. (2)
Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.
Semplifichiamo!
Art. 143.
Posizione dei veicoli sulla carreggiata
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata.
2. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, che è a doppio senso di marcia e deve essere usata come previsto al comma 1; quando è divisa in quattro carreggiate separate, si devono percorrere le due di destra.
3. Chiunque viola il presente articolo, causando o meno un incidente, è soggetto alla sospensione della patente per cinque anni ed è tenuto civilmente e penalmente responsabile dei danni arrecati a se stesso e a terzi, ivi comprese le spese mediche correlate, anche se sostenute presso strutture pubbliche.
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Claudio Angeletti
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Ultima modifica di Wotan; 16-10-2011 a 11:51
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