[QUOTE=aklm75;5890644]un genio.
Art. 151.
Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
Art 151 spiega cosa sono e quando vanno usati i seguenti dispositivi[/U]
Art. 152.
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli (1)
Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
[
B]Questo per far esenzione delle luci anabbaglianti accese di giorno fuori dai centri abitati[/B]
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. (2)
Questo se non accendi gli anabbaglianti fuori dai centri abitati, se circoli con gli abbaglianti o con i fendinebbia accesi senza che vi siano particolari situazioni
2.
I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori.
I proiettori di profondità sono gli abbaglianti, per cui quì parla di abbaglianti e fendinebbia
Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 (2) nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
Questo è vecchio, ora non è vietato per nessun veicolo, di giorno, nei centri abitati l'uso dei fari anabbaglianti accesi, l'obbligo è solo per ciclomotori e motocicli.
È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.
[B]Qui nessuno usa dispositivi o fonti luminose diverse da quelle indicate, io ho dei fari supplementari omologati, praticamente se ancora non l'hai ancora capito equivalgono semplicemente agli anabbaglianti.
Spero che tu non faccia parte delle FF.OO sennò sarebbe un bel casino farti capire la tua male interpretazione del CdS.[/B]