da codice:
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente
assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto
alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al
conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in
apposita gabbia o contenitore.
saluti.
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"è inutile sbattersi nella vita, tanto non ne usciamo vivi !!!"
R 1200 GS
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