In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e’ ricorribile in cassazione.
due casi a puro titolo d'esempio
diciamo che durante un giro in moto,dopo un pranzo e due birre, uno stimato professionista scivola in una curva (anche a causa di condizioni pessime del manto stradale). immobilizzati perchè feriti, vengono chiamati i soccorsi e le FFOO che dispongono in ospedale il prelievo dei liquidi biologici da cui risulta una positività superiore a o,5mg/l di alcol nel sangue.
art. 186 più sequestro ai fini di confisca del mezzo
A "boccie ferme" non ricorrendo motivi oggetttivi per il ricorso, oblate (una volta si poteva) e perdete la moto.
ammettiamo che in auto con tasso alcolemico di 1.80 un "oxfordiano" con la sua bmw 318is si vada a schiantare con la macchina in una curva.
incidente senza feriti, l'auto è nel fossetto non può ripatire.
tasso superiore a 1,5 (auto prorpia)
art. 186 più sequestro ai fini di confisca del mezzo.
a bocce ferme ricorso a puro scopo delatorio, perizie, tempi biblici.
Alla luce del nuovo comma nei panni di chi vorreste essere?
qual'è il messaggio che arriva al Popolino?