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art. 186 comma 9 bis. così come introdotto dalla Legge 29/7/2010 n. 120
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e’ ricorribile in cassazione.
due casi a puro titolo d'esempio diciamo che durante un giro in moto,dopo un pranzo e due birre, uno stimato professionista scivola in una curva (anche a causa di condizioni pessime del manto stradale). immobilizzati perchè feriti, vengono chiamati i soccorsi e le FFOO che dispongono in ospedale il prelievo dei liquidi biologici da cui risulta una positività superiore a o,5mg/l di alcol nel sangue.art. 186 più sequestro ai fini di confisca del mezzo A "boccie ferme" non ricorrendo motivi oggetttivi per il ricorso, oblate (una volta si poteva) e perdete la moto. ammettiamo che in auto con tasso alcolemico di 1.80 un "oxfordiano" con la sua bmw 318is si vada a schiantare con la macchina in una curva. incidente senza feriti, l'auto è nel fossetto non può ripatire. tasso superiore a 1,5 (auto prorpia) art. 186 più sequestro ai fini di confisca del mezzo. a bocce ferme ricorso a puro scopo delatorio, perizie, tempi biblici. Alla luce del nuovo comma nei panni di chi vorreste essere? qual'è il messaggio che arriva al Popolino? |
Lo so, sono poco recettivo, ma nun cio' capito na' mazza........:-o:-o
Fabio |
E' un mondo difficcile... :confused: ...ma le oblate non erano suore? :-o
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non hai fatto ricorso?
Hai perso la moto. Hai fatto ricorso? essendo una sanzione penale si applica la procedura più favorevole e ti tieni la moto. |
Quote:
nel caso dell'auto con tasso superiore a 1,5 se di proprietà c'è il sequestro ai fini della confisca come prima e la stessa cosa vale per le moto non ho capito il senso del tuo discorso....:( |
manco io....
ma svolgo attività di pubblica utilità,quindi la mia patente non la mollo! a 'sto punto! no? credo! se penso,che devo usare la mia patente per lavorare,mi girano i zebedei! non vedo motivo del perchè il camionista deve averne 2,di patenti!! ...ed io no! |
il senso è semplice
se le sanzioni ante riforma sono state definite, "chi-ha-dato-ha dato-chi-ha-avuto-avuto" se è stato fatto ricorso,adesso chiedendo l'affidamento, si svanga la confisca. il senso è provarci sempre "con le mani e con le orecchie" |
Ma perchè bevete ancora alcolici???
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Quote:
guarda che l'affidamento vuol solo dire che invece che tenere il veicolo fino alla sentenza di condanna in depositeria e farti pagare anche quelle spese lo affidano al proprietario che ovviamente non lo può utilizzare al quale alla fine del procedimento penale in caso di condanna viene comunque confiscato...non è che affidato vuol dire che lo puoi utlilizzare;) |
big basta leggere quello che c'è scritto sull'articolo.
nessuno ha parlato di afifdamento. lo riporto di nuovo il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. |
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