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Originariamente inviata da nicola66
Io in città ho sempre visto rimuoverlo prima a prescindere, soprattutto se erano vie di passaggio del bus.
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Sì, infatti nel caso della sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus (art. 158, comma 2, lettera d. del cds) gli ausiliari della sosta possono essere pienamente legittimati a disporre la rimozione del veicolo, ai sensi dell'art. 68, comma 3, della legge 488/1999.
Gli ausiliari della sosta, però, non sono autorizzati a disporre la rimozione dei veicoli al di fuori degli altri casi previsti dalla suddetta legge 488/1999, che poi in pratica sono le circostanze di cui all'art. 158, comma 2, lettere b. e c. del cds, ovvero:
b. dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta;
c. in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli.
Presumo quindi che nel caso ci sui discutiamo l'ausiliario non avesse il potere di disporre di sua iniziativa la rimozione dei veicoli. In casi del genere, se effettivamente ricorrono i presupposti della rimozione, l'ausiliario deve far intervenire la polizia municipale o altro soggetto che rivesta a pieno titolo le funzioni di agente di polizia stradale.