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Da Walwal il Forum originario dove si parla di argomenti che riguardano il mondo Motociclistico e di argomenti correlati , la politica e gli OT sono banditi. Il Bar è intitolato al nostro caro amico Walter.


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Vecchio 13-04-2010, 21:58   #11
DonSaro69
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ubicazione: Catania, migrato ad Acireale. Ed ora un bel po' piu' in la ...
Messaggi: 2.381
predefinito

Non credo sia giusto ripetersi ma credo opportuno precisare ed in tal senso Vi posto il contenuto del C.d.S. convinto, per esperienza personale, che i Giudici di Pace assorbano quantità di lavoro esagerate ed aiutarli a decidere, con dati ed informazioni precise, "torna molto utile" al ricorrente ...

CODICE DELLA STRADA

TITOLO VI

Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni
Capo I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie
ed applicazione di queste ultime

Art. 201. (1) (2)
Notificazione delle violazioni.

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
__________________
... fino all'ultima goccia!

R 1150 Gelande Strasse ADV '02 - Socio de: "Quellidei25Km/l"
DonSaro69 non è in linea  
 


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