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Originariamente inviata da carlo.moto
Wildweasel, il tuo è un parere, una interpretazione o ti risulta ben scritto su qualche documento?
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Nè il codice della strada né il relativo regolamento di attuazione fanno cenno all'obbligo di ripetere la presegnalazione dopo ogni intersezione. Tuttavia, la ratio della norma sulla presegnalazione è - secondo quanto chiarito dalla circolare 20 agosto 2007 del Ministero Interni - l'intento di garantire al conducente di un veicolo la possibilità di avvistare la postazione con adeguato anticipo:
"salvo casi particolari, in cui l'andamento planometrico della strada o altre cicrocstanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere adeguata la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, DPR 495/1995 (regolamento del CDS) per la collocazione dei segnali di prescrizione tale distanza minima, infattio, consente di garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito"
Per analogia, quindi, il cartello di presegnalazione della postazione di rilevamento viene trattato come i cartelli di segnalazione di un obbligo/divieto ( = prescrizione ), e quindi si ricade direttamente nell'ambito di applicazione della normativa relativa al posizionamento di tali segnali, ovvero l'art. 104 comma 2 del regolamento di attuazione del codice della strada, che dice:
2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale.