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Originariamente inviata da Matzugoro
Ok...grazie. Questo è quello che chiedevo. Ovviamente ne sei sicuro...giusto? 
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Articolo 201
TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime
Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. (3)