Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale  

Vai indietro   Quellidellelica Forum BMW moto il più grande forum italiano non ufficiale > Forum di discussione Quellidellelica > Da Walwal

Da Walwal il Forum originario dove si parla di argomenti che riguardano il mondo Motociclistico e di argomenti correlati , la politica e gli OT sono banditi. Il Bar è intitolato al nostro caro amico Walter.


Share This Forum!  
  
Rispondi
 
Strumenti della discussione Modalità di visualizzazione
Vecchio 04-09-2008, 02:11   #26
baronL63
Guest
 
Messaggi: n/a
predefinito

Certo perchè bere è considerato un atto volontario ed è quindi colposo.
Io sono favorevole a queste norme, troppa gente in giro fatta di alcool o di droga, veramente troppi. In altri stati è anche molto peggio. Ad esempio in Russia non esiste limite appena bevi non puoi guidare.
  Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 06:53   #27
sylver65
Mukkista doc
 
L'avatar di sylver65
 
Registrato dal: 21 Jul 2002
ubicazione: GhisaCity,Castellaro(IM)
Messaggi: 4.099
predefinito

Quote:
Certo perchè bere è considerato un atto volontario ed è quindi colposo.
volevi dire: DOLOSO!
__________________
R1150GsAdvFOREVER
RIMASTO d.o.c.g.
sylver65 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 06:58   #28
Supermukkard
Mukkista doc
 
L'avatar di Supermukkard
 
Registrato dal: 15 Oct 2004
ubicazione: Belluno
Messaggi: 7.986
predefinito

No voleva dire FESTOSO!
__________________
Alessandro, Kawa Versys 1000 2015.
Supermukkard non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 08:01   #29
diegodg
Pivello Mukkista
 
L'avatar di diegodg
 
Registrato dal: 04 Jun 2006
ubicazione: Chiampo (VI)
Messaggi: 97
predefinito

Quote:
Originariamente inviata da barbarito Visualizza il messaggio
Non sono un medico, ma secondo me per stare sotto il parametro non si dovrebbe bere nemmeno un bicchiere.
Ammetto che anch'io ho una paura fottuta dei controlli e, quindi, non bevo assolutamente!
Giusto per dare un'idea:
bevendo... un uomo di 70 kg raggiunge un'alcolemia di... una donna di 70 kg raggiunge un'alcolemia di...

1/4 di vino a 12°
0,5 g/litro uomo
0,6 g/litro donna

1/2 litro di birra a 7°
0,6 g/litro uomo
0,65 g/litro donna

100 cc di superalcolico a 40°
0,6 g/litro uomo
0,7 g/litro donna


Viene applicata la formula 0,0076 * gr * V/M * 0,70 (0,60 per le femmine), dove gr è la gradazione alcolica della bevanda, V è il volume in cc della bevanda e M è la massa corporea del soggetto.

Attenzione: questi valori sono il risultato di un calcolo puramente aritmetico
__________________
diegodg
R(ossa) 1200 GS
diegodg non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 08:03   #30
matth78
Mukkista doc
 
L'avatar di matth78
 
Registrato dal: 17 Feb 2004
ubicazione: Sestola
Messaggi: 2.967
predefinito

grazie a tutti per le risposte
__________________
La vecchia Somara R1150GS
matth78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 08:18   #31
Zec
Mukkista doc
 
L'avatar di Zec
 
Registrato dal: 22 Oct 2006
ubicazione: in un gran bel posto
Messaggi: 1.694
predefinito

Mi fa solo ridere, o meglio piangere, che se alla guida di un furgone passo col semaforo rosso a centoallora in città ed ammazzo due persone non mi fanno nulla

Quà in Italia finchè non ci sarà la certezza della pena se ne fottono tutti
__________________
Gs 1200 Adv lc.
Zec non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 09:14   #32
pierom
Mukkista doc
 
L'avatar di pierom
 
Registrato dal: 26 Sep 2006
ubicazione: Trst ....dauntaun
Messaggi: 1.278
predefinito

X fedmex
E' successo ad un mio amico: si è visto confiscare la macchina presa con formula buy back ....
la cosa estremamente comica è che : le rate continuano ad essere pagate dal nuovo proprietario e cioè lo stato e cioè noi tutti .... bello no ?
__________________
Pierom
r 1150 gs
La guercia 122 kkm... momentaneamente a riposo ... causa pupa
pierom non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 09:23   #33
reka
Mukkista doc
 
L'avatar di reka
 
Registrato dal: 28 Nov 2007
ubicazione: MB
Messaggi: 13.556
predefinito

ma la famosa legge sulla confisca non era stata segata?
__________________
BiemvùFrì
reka non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 09:43   #34
Mansuel
Compagno di merende
 
L'avatar di Mansuel
 
Registrato dal: 20 Feb 2006
ubicazione: Roma
Messaggi: 8.678
predefinito

Comunque ora mi compro uno come questo


così almeno so a cosa vado incontro...
__________________
Alla ricerca del Sacro Graal
Mansuel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 09:48   #35
Mansuel
Compagno di merende
 
L'avatar di Mansuel
 
Registrato dal: 20 Feb 2006
ubicazione: Roma
Messaggi: 8.678
predefinito

C'è anche una simulazione per calcolare quanto si può bere e quanto si deve aspettare in base alle proprie caratteristiche, carino!
__________________
Alla ricerca del Sacro Graal
Mansuel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 10:05   #36
MarcoR
Mukkista doc
 
L'avatar di MarcoR
 
Registrato dal: 31 Jan 2005
ubicazione: Alta Brianza Lacustre / Stoccarda
Messaggi: 1.694
predefinito

Ribadisco quello che ho sempre pensato. Mettiamo un limite ragoonevole e facciamo rispettare quello.

1. Nei paesi anglosassoni esiste un problema culturale con l'alcool, perché lì non bevono, si strafogano nell'alcool, anzi se a fine serata non sono stesi per terra non si divertono. Perciò il problmea lo devono affrontare in maniera radicale.

2. Mi hanno rotto con il dire che tra 0,5 e 1 sei già un pericolo per strada e sei alcolizzato. Io non mi sono mai lasciato mancare (prima) qualche bicchiere di vino e limoncello, quindi immagino fossi fuori di qualchecosa. Mai fatto incidenti o situazioni di rischio estremo.

3. Io credo che un tasso di 0,8 sarebbe più che ragionevole. E comunque fino a 1 rimarrei nell'ambito della multa, come fosse una multa per eccesso di velocità.
Ma come faceva notare qualcuno; in Italia non si ragiona sui limiti. Come con quelli di velocità se uno si schianta a 280 km/h si mette il limite a 50, quando bastava far rispettare i 90.


Ps aggiungo solo per scrupolo. Se devo guidare in moto invece preferisco essere sobrio o max un bicchiere. Non tanto per la paura di non tenere la moto, ma perché secondo me la guida alla moto ti obbliga a guidare per due: per te attiva e difensiva per gli altri, quindi massima lucidità.
__________________
Sapetoku R850R Blu

Lagaffe!!!! M'enfin!

Ultima modifica di MarcoR; 04-09-2008 a 10:11
MarcoR non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 11:25   #37
pierom
Mukkista doc
 
L'avatar di pierom
 
Registrato dal: 26 Sep 2006
ubicazione: Trst ....dauntaun
Messaggi: 1.278
predefinito

quoto al 1000%
__________________
Pierom
r 1150 gs
La guercia 122 kkm... momentaneamente a riposo ... causa pupa
pierom non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 11:26   #38
paolo b
Bi-Kappista Doc & Tom Ponzi
 
L'avatar di paolo b
 
Registrato dal: 15 Jul 2002
ubicazione: Treviso
Messaggi: 25.883
predefinito

Quote:
Originariamente inviata da MarcoR
(..) Mi hanno rotto con il dire che tra 0,5 e 1 sei già un pericolo per strada (..) Io credo che un tasso di 0,8 sarebbe più che ragionevole. E comunque fino a 1 (..)
In base a che conoscenze medico/scientifiche è "ragionevole" 0,8 invece che 0,5? Non partirebbero comunque i distinguo tra 0,79 e 0,81?

IMHO lo "scaglionamento" attuale italiano è invece abbastanza ragionevole ed "equo" nell'individuazione delle fasce.. lo è meno nell'entità delle sanzioni, specie quelle della "prima fascia".. dove sarebbe sì "ragionevole" introdurre/affiancare un test tipo quello usato negli Stati Uniti, od una prima "ammonizione" seguita da sanzione effettiva se si viene ri-trovati positivi a breve.

Riporto una tabella che presumo si riferisca alla media (è errata?)
Alcolemia / Effetti
0.000 - nessuno
0.200 - i riflessi sono leggermente disturbati e aumenta la tendenza ad agire in modo rischioso
0.300 - le manovre e i movimenti vengono eseguiti più bruscamente
0.400 - la percezione sensoriale è ridotta a causa di un elaborazione mentale più difficoltosa
0.500 - il tempo di reazione passa da 0,75 secondi ( tempo medio di un guidatore sobrio ) a 1,5 secondi
0.600 - i movimenti e gli ostacoli vengono percepiti con ritardo e si riduce la facoltà visiva laterale
0.700 - facilità nel commettere errori anche di grave entità durante la guida
0.800 - i tempi di reazione notevolmente allungati
0.900 - forte diminuzione della capacità di valutare distanze, ingombri, movimenti
1.000 - lo stato di ebbrezza è chiaramente visibile, mancanza di attenzione, il livello di capacità visiva è minima, i tempi di reazione sono molto lunghi.

http://www.aci.it/index.php?id=314
http://www.iss.it/ofad/alco/cont.php...&lang=1&tipo=4



PS: "sicuro" che non ti darebbe nessun fastidio avere dietro, magari su una statale, un bel TIR il cui conducente, a pranzo, si è appena bevuto 1/2 litro di birra e due grappe (tasso di 0,82 per un uomo di 80 kg su un etilometro on-line).. o che lo stesso avesse fatto il pilota dell'MD80 sul quale sei appena salito?
__________________
K100RS 16v IIIa bianco pirla 678 ABS
K1200RS Yellow-Gray chequered flag

Ultima modifica di paolo b; 04-09-2008 a 11:36
paolo b non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 11:37   #39
dcsr75krapfen
Mukkista doc
 
L'avatar di dcsr75krapfen
 
Registrato dal: 10 May 2006
ubicazione: la nebbia
Messaggi: 2.211
predefinito

leggere il camma 2 sexies plis

articolo 213: Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

2.Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. (1)

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. (2)

2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo, le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto. (2)

2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi dieci giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositeria. (2)

2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. (5)

2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne. (5)


3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio. (1)

4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (3).

5. [Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione.] (4)

6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.

----------------------------------------------------
(1) Comma sostituito dall'art. 38 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n.168 del 17 agosto 2005 di conversione del decreto-legge 115/2005

(2) Comma inserito dall'art. 38 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003.

(3) Così modificato dall'art. 19, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.

(4) Comma abrogato dall'art. 38 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003.

(5) Comma inserito dalla legge n.168 del 17 agosto 2005 di conversione del decreto-legge 115/2005

(*) V. anche quanto stabilito dai commi 2-13 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003:

2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio.

3. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni.

4. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.

5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

6. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata è corrisposta nell'anno 2004.

7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.

8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilità contabile.

9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario.

11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al proprietario l'avviso previsto dal comma 2-quater dell'articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si procederà altresì, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo, dal comma 2-ter del predetto art. 213, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento della proprietà del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo, l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (2 ottobre 2003; n.d.r.) sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
__________________
tentare è il primo passo verso il fallimento
dcsr75krapfen non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 12:39   #40
Nano
Mukkista doc
 
L'avatar di Nano
 
Registrato dal: 01 Sep 2005
ubicazione: Siena
Messaggi: 6.530
predefinito

Quote:
0,0076 * gr * V/M * 0,70
Che bello, se ingrasso fino a 500 Kg posso bere un litro del mio whisky preferito e rientrare nei parametri!
__________________
Think DifFernet!

R1150GS "The deadly yellow snow crystal"
SE950R "Agent orange"
Nano non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 12:50   #41
fedmex
Mukkista in erba
 
Registrato dal: 20 Nov 2006
ubicazione: Chiavari
Messaggi: 587
predefinito

Premetto che non ho letto la sentenza della corte costituzionale ma leggendo il comma al riguardo sembra ( purtroppo solo sembra in questo paese di m...) che se il veicolo è intestato ad altro soggetto estraneo alla violazione, non avviene la confisca. Il che del resto è anche ovvio stante la natura personale della pena. E vorrei anche vedere il contrario: neanche negli ex paesi comunisti vi era una un esproprio di beni altrui!
Cmq mi informo meglio su quella sentenza anche se qui la differenza di trattamento è più sottile
fedmex non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 12:58   #42
reka
Mukkista doc
 
L'avatar di reka
 
Registrato dal: 28 Nov 2007
ubicazione: MB
Messaggi: 13.556
predefinito

Quote:
Originariamente inviata da Nano Visualizza il messaggio
Che bello, se ingrasso fino a 500 Kg posso bere un litro del mio whisky preferito e rientrare nei parametri!
non proprio.. dovresti mettere la "massa" forma, il grasso non "diluisce" l'alcool :P
__________________
BiemvùFrì
reka non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 14:26   #43
Mansuel
Compagno di merende
 
L'avatar di Mansuel
 
Registrato dal: 20 Feb 2006
ubicazione: Roma
Messaggi: 8.678
predefinito

Quote:
Originariamente inviata da Nano Visualizza il messaggio
Che bello, se ingrasso fino a 500 Kg posso bere un litro del mio whisky preferito e rientrare nei parametri!
Ma non riusciresti a salire su moto o auto!

Ti devi fare una biga motorizzata
__________________
Alla ricerca del Sacro Graal
Mansuel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 15:15   #44
andreawake
Mr. Guy Montag
 
L'avatar di andreawake
 
Registrato dal: 18 Jan 2006
ubicazione: Masaniello's town
Messaggi: 4.000
predefinito

Quote:
Originariamente inviata da nopi Visualizza il messaggio
questo vale per le automobili e non per i motocicli e mi sembra molto ingiusta questa differenza tra auto e moto
per le moto basta 0,51 e non riesco a capire il motivo
Questione di equilibrio?
__________________
nineT
andreawake non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 15:17   #45
andreawake
Mr. Guy Montag
 
L'avatar di andreawake
 
Registrato dal: 18 Jan 2006
ubicazione: Masaniello's town
Messaggi: 4.000
predefinito

Comunque io se devo guidare che sia auto o moto, se sono fuori città non bevo per niente
__________________
nineT
andreawake non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 15:22   #46
gladio76
Mukkista
 
L'avatar di gladio76
 
Registrato dal: 21 Mar 2005
ubicazione: Genova
Messaggi: 692
predefinito

La confisca della moto avviene anche se non ti appartiene, quella della macchina no.
__________________
KTM 990 ADV S
Betamotor 450 RR '09
gladio76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 15:38   #47
Bostik
Mukkista in erba
 
L'avatar di Bostik
 
Registrato dal: 09 Feb 2006
ubicazione: Padova
Messaggi: 339
predefinito

quello che fa girare di più i cogli@ni è che per i poveri cristi di motociclisti c'è questa confisca, mentre chi si droga, beve a ettolitri e travolge la gente sulle strisce o salta semafori facendo stragi.......... non la confisca e neanche la galera.
I nostri legislatori non sono stati in grado in 50 anni di fare una legge seria per la confisca dei beni a mafiosi ( ci vogliono almeno 20 anni per confiscare qualsiasi cosa a un mafioso) e per noi, detto e fatto.....
Non c'è qualche avvocato tra di noi che sa di qualche pronunciamento del consiglio di stato nel merito ???
E comunque adesso che so di questa questione ci stò più attento sul bere...
__________________
gs 1200 adventure - 100/7 1979 - Honda cb four 500 k1 1973 - ktm 300 duettì 2009
altre varie
Bostik non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 15:45   #48
craa
Mukkista doc
 
Registrato dal: 04 Sep 2007
ubicazione: mondo
Messaggi: 1.353
predefinito

Se è veramente come sembra i provvedimenti di confisca saranno subissati di opposizioni basate sui rilievi evidenti di incostituzionalità!
Rciordate quel che è successo con la confisca per guida senza casco?
Ci vorrà, come sempre, solo molto tempo!
Purtroppo ciscuno stato ha il legislatore che merita!
craa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 15:54   #49
paolo b
Bi-Kappista Doc & Tom Ponzi
 
L'avatar di paolo b
 
Registrato dal: 15 Jul 2002
ubicazione: Treviso
Messaggi: 25.883
predefinito

Il "padre" di questa norma -se non erro- è ancora in Parlamento.

Un pò di mail per invitarlo -garbatamente!- a prendere atto della distorsione introdotta ed a porvi rimedio?
__________________
K100RS 16v IIIa bianco pirla 678 ABS
K1200RS Yellow-Gray chequered flag
paolo b non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-2008, 15:55   #50
chribu
Mukkista doc
 
L'avatar di chribu
 
Registrato dal: 18 Mar 2007
ubicazione: Udine & dintorni
Messaggi: 2.297
predefinito

ricordo che la leggina sulla confisca si applica anche nel caso che il conducente del motoveicolo non tenga ENTRAMBE LE MANI sul manubrio .. giusto così..la prossima volta che salutate qualcuno.....
__________________
GS 1150 ADV - GS 80 Basic - G/S 80 PD - XT 600 Teneré - Honda AT 650
chribu non è in linea   Rispondi quotando
Rispondi


Regole d'invio
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è attivo
Le smilie sono attive
Il codice IMG è attivo
il codice HTML è disattivato

Salto del forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 22:16.

noleggio HP ducati

Powered by vBulletin versione 3.8.4
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it
www.quellidellelica.com ©