Al contratto di parcheggio (o di posteggio), che rientra nella categoria dei contratti atipici, deve ritenersi applicabile la disciplina del deposito, con conseguente responsabilità "ex recepto" del gestore, di talché l'eventuale clausola di esonero dalla responsabilità di quest'ultimo, nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, deve ritenersi inefficace, se non specificamente approvata per iscritto. Il contratto di posteggio privo dell'obbligo di custodia integra, difatti, gli estremi di una fattispecie o di contratto nullo per difetto di causa, ovvero di locazione (o comodato) del "posto auto", consistente nella messa a disposizione, per un tempo determinato o indeterminato, di una porzione del bene immobile di proprietà del locatore (o del comodante) affinché sia goduta al solo fine della sosta del veicolo, senza alcun altro obbligo a carico del dante causa (c.d. "posteggio incustodito").
Cassazione civile , sez. III, 01 dicembre 2004, n. 22598
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KTM 990 ADV S
Betamotor 450 RR '09
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