Quote:
Originariamente inviata da grevins75
... però che nn abbiano risposto fa veramente POCO PIACERE
|
Avrebbe risposto di rivolgersi al venditore (Artt.128-135 del Codice del Consumo).
E' quest'ultimo responsabile nei confronti del consumatore.
Infatti Il venditore risponde per “qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” e, pertanto,
il consumatore deve sempre e comunque rivolgersi al venditore, che è l’unico soggetto con il quale ha realizzato un rapporto contrattuale.
La responsabilità del venditore è quindi limitata ai difetti preesistenti, scoperti in un secondo momento dall’acquirente. Non riguarda invece eventuali vizi sopravvenuti, ad esempio, per uso improprio da parte del consumatore o di terzi.
Il produttore potrà essere chiamato a rispondere in prima battuta dell’eventuale non conformità del bene consegnato al consumatore soltanto nella misura in cui possa dirsi anche “venditore”, ossia qualora eserciti forme dirette di vendita al consumo.