Tutti certamente sapete che le ordinanze con cui l'ente proprietario della strada disciplina i modi della circolazione e le relative prescrizioni sono impugnabili
solo al tar con le prerogative del processo amministrativo.
La giurisprudenza creativa, tanto quanto la finanza o la moralità creativa, sempre più in voga in questo paesetto, possono portare allo stesso effetto giuridico ma non certo alla illegittimità di un atto amministrativo che sia regolarmente perfezionato.
Il problema del “paladino dei diritti” degli oppressi sta proprio nella carenza dell’interesse soggettivo che ne conferisce una insanabile carenza di rappresentatività.
Nessuno in questo emblematico tread sulle contraddizioni Italiane, è portatore d’interessi diffusi o collettivi, e credere/pretendere di poter ricorrere ad un verbale contestando la carenza dell’interesse pubblico e quanto di più supponente ci possa essere.
L’illegittimità (che andrebbe definita in nullità o annullabilità) di un provv. Amm. Puo derivare da carenza o illogicicità di motivazione ma nessuna Autorità Giudiziaria sindacherà sull’opportunità o meno del provvedimento semplicemente perché PECULIARE dell’attività amministrative e della sua discrezionalità.
Venendo alla famosa sentenza tutti vi sarete accorti che è un ricorso per saltum ad un provvedimento di sequestro sui veicoli usati per gli accertamenti. Sequestro preventivo per evitate la reiterazione del reato (art. 640- truffa; chiunque con artifici o raggiri induce taluno in errore e ne trae indebito vantaggio.)
La sentenza che non ha carattere anticipatorio ma anche questo lo saprete benissimo esordisce “Secondo il Tribunale, l’attuale formulazione dell’art.142 cod. str. (modif. dal D.L. 117 del 3 agosto 2007,conv. dalla legge n.160/2007) prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili.Anche la circolare 3 agosto 2007 del ministero dell’Interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l’apparecchio di rilevamento della velocità era collocato.”
Tutti voi vi sarete accorti che la circolare del 3 agosto 2007 ,norma di rango inferiore rispetto le leggi della stato, è l’unico provvedimento normativo che prescrive “almeno 400 metri prima”.
La legge 160, sempre citata in sentenza è del 2 ottobre 2007 e. in quanto Legge, disciplina le modalità dei controlli senza in alcun modo accennare ai 400 metri riportati in sentenza.
Se trovate qualche altro provvedimento a carattere normativo successivo che fa riferimento all’obbligo dei 400 metri prima lo postate per favore?
Voi giuristi trovate che la prescrizione “almeno 400 metri” sia quindi tutt’ora assorbente ed imprescindibile seppur prevista da un precetto di rango inferiore e sostanzialmente “abrogata” da una norma di rango superiore e successivo?
Quindi Paolo fa’ ricorso, provandoci con in tutti i modi che l’ordinamento ti consente ma non sentirti un coglione perché non fai ricorso ad una sanzione già in re ipsa annullabile.
E’ una scelta d’opportunità che devi ponderare ben sapendo che il meccanismo dei Gdp e dei relativi uffici Giudiziari che si giustificano economicamente genera anche aberrazioni giuridiche tipo queste
http://www.repubblica.it/2009/01/mot...dici-pace.html