La legge 11 agosto 1991 n 273 recita così:
Art. 1, comma 1
Il sistema nazionale di taratura è costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.
Art. 4, comma 1
I centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali.
Sulla base di questi presupposti, molti utenti della strada "beccati" dai velox hanno fatto ricorso eccependo la mancanza di taratura degli strumenti. In diversi casi i giudici di pace hanno accolto questi ricorsi, ma ora le cose sono sostanzialmente cambiate e l'indirizzo prevalente è mutato nel senso di non riconoscere efficacia all'eccezione basata sulla mancanza di taratura.
Questo cambio di indirizzo è avvenuto dopo una sentenza della Cassazione che ha stabilito che in Italia non esiste alcuna norma che imponga la taratura degli autovelox:
... (omissis) ...
Infondata è, infine, l'argomentazione circa l'inaffidabilità del dispositivo utilizzato per mancanza di taratura e di revisione, dal momento che nessuno disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità.
... (omissis) ...
Fonte: Corte Suprema di Cassazione - Sezione II Civile - Sentenza n. 14566/2007 depositata in data 21/06/2007.
In pratica, dunque, che le cose stanno in questi termini:
premesso che la legge 11 agosto 1991 n. 273 è un atto istitutivo di un complesso organico di enti (il c.d. sistema nazionale di taratura) la cui funzione è quella di assicurare che i risultati delle misurazioni siano attendibili in riferimento ai campioni nazionali delle grandezze fondamentali del sistema M.K.S.A. (metro, chilogrammo, secondo, ampere);
premesso che la succitata funzione non è di carattere imperativo, ovvero per il sistema nazionale di taratura non vi è obbligo di farsi garante dell’attendibilità di tutte le misurazioni, ma soltanto di quelle effettuate dagli strumenti di misura che, su richiesta di chiunque ne abbia titolo, vengano sottoposti a verifica presso i centri di taratura;
premesso che è demandato ad altra normativa la definizione di quali debbano essere gli strumenti di misura da assoggettare obbligatoriamente alle verifiche presso i centri di taratura;
considerato che, come osserva la Cassazione, nella legislazione italiana non vi è normativa che imponga la certificazione dell’attendibilità delle misurazioni tramite il sistema nazionale di taratura per gli strumenti di rilevazione della velocità utilizzati dalle forze dell’ordine per l’accertamento delle infrazioni al codice della strada;
da tutto ciò deriva come necessaria conseguenza la legittimità dell’utilizzo degli strumenti di rilevazione della velocità, alla sola condizione che essi siano di modello omologato così come richiesto dalla normativa; se, e solo se, entrasse in vigore altra e nuova normativa che imponga la taratura di tali strumenti, allora i risultati delle misurazioni potrebbero essere invalidati in mancanza di certificato di taratura del singolo strumento utilizzato per la rilevazione dell’infrazione.
Bene.
Partendo da questi presupposti, è possibile fare qualche considerazione su quanto è stato detto e/o scritto in precedenza da tutta una serie di diversi soggetti.
Prima di tutto, non è in discussione il fatto che i rilevatori di velocità siano strumenti di misura; essi, quindi, possono in qualsiasi momento, se necessario, essere soggetti a verifica di attendibilità da parte del sistema nazionale di taratura; ciò fa giustizia delle tesi di coloro che hanno affermato, più volte e anche da prestigiosi scranni, che gli autovelox misurano “la velocità” invece delle grandezze metrologiche fondamentali e che per questo motivo tali strumenti non rientrerebbero nel novero di quelli che possono essere sottoposti a taratura.
Inoltre, non è in discussione il fatto che il soggetto opponente a un verbale di contestazione potrebbe legittimamente richiedere, accollandosene le spese, di far verificare presso un centro di taratura lo strumento utilizzato per rilevare l’infrazione, al fine di verificarne l’attendibilità delle misurazioni rispetto ai campioni nazionali. E se questa verifica portasse a determinare che lo strumento non possiede la necessaria precisione di funzionamento secondo i parametri stabiliti dal sistema nazionale di taratura, sarebbe provato al di là di qualsiasi dubbio che esso, seppur di modello omologato e debitamente inizializzato secondo le indicazioni d’uso specificate dal costruttore, non rappresenterebbe una attendibile fonte di prova nel giudizio in corso.
Questo, nel contesto del sistema normativo italiano.
Perciò, se venite beccati da un velox e volete contestarne l'attendibilità, l'unica cosa che potete fare è richiedere in giudizio - e a vostre spese - che l'apparecchio venga sottoposto a controllo presso un centro SIT, e sperare che le verifiche sullo strumento ne dimostrino un'affidabilità al di fuori dei parametri stabiliti dal sistema nazionale di taratura.