Siamo in Itaglia... la legge è fatta per essere interpretata (sempre diversamente...)
Sulla questione ho trovato due sentenze della Cassazione che portano a risposte diverse:
ECCO UN ESTRATTO DELLA PRIMA:
"Per sorpasso di veicolo deve intendersi il superamento di altro veicolo che precede, comunque eseguito e non già solo quello che si svolga mediante spostamento del mezzo verso la sinistra della linea di iniziale scorrimento. Deve, pertanto, ritenersi sorpasso il superamento di altro veicolo che precede e che circoli nella stessa corsia, ancorchè ideale, senza che sia necessario lo spostamento della linea direttrice di marcia su altra corsia".
Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 1991, n. 3189
ECCO UN ESTRATTO DELLA SECONDA:
"Nel caso di carreggiata divisa in più corsie per ogni senso di marcia, non sussiste sorpasso in senso tecnico-giuridico, ai sensi dell'art. 106 c.s., quando due veicoli marcianti in corsie parallele si sopravanzino l'un l'altro restando ciascuno nella propria corsia. In questa ipotesi mancano, infatti, gli elementi costitutivi della manovra di sorpasso, la quale consta di due spostamenti dei veicoli dalla direttiva di marcia, di cui uno, temporaneo, verso sinistra per superare il veicolo che precede e l'altro, conclusivo, verso destra, per effettuare il rientro nella propria mano".
Cass. civ., sez. III, 19 settembre 1979, n. 4820
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