|
Da Walwal il Forum originario dove si parla di argomenti che riguardano il mondo Motociclistico e di argomenti correlati , la politica e gli OT sono banditi.
Il Bar è intitolato al nostro caro amico Walter. |
20-01-2010, 20:25
|
#26
|
Mukkista
Registrato dal: 17 Sep 2008
ubicazione: MOON
Messaggi: 782
|
150 gg
150gg dall'accertamento dell'infrazione
__________________
noli turbare circum meum
|
|
|
20-01-2010, 21:33
|
#27
|
Mukkista doc
Registrato dal: 14 Apr 2005
ubicazione: Castel S. Pietro Terme (BO)
Messaggi: 14.448
|
Io mi fido di 4Ruote, che proprio nel nr. di gennaio 2010 risponde ad un lettore che il termine di 150 gg. non decorre dall'effettiva individuazione del trasgressore. E cita in merito anche la sentenza 255/1994 della Corte Costituzionale.
Ho quindi ulteriormente indagato:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=70&idnot=37489
e ho trovato questa sentenza di un GDP che rimanda ad altre sentenze della Corte Costituzionale.
Ricapitolando:
se non esistono impedimenti all'accertamento presso il PRA dell'identità del trasgressore (es. un passaggio di proprietà in corso), il termine di notifica, per l'ente accertatore, scatta dal giorno successivo a quello della avvenuta infrazione e si chiude con la consegna dell'atto all'ufficio postale.
__________________
BMW R1200RT 2011
...fidati solo di ciò che vedi...(J. McGuinness - 23 TT won)
|
|
|
20-01-2010, 21:58
|
#28
|
Pivello Mukkista
Registrato dal: 21 Nov 2009
ubicazione: Tra Marche e Abruzzo
Messaggi: 155
|
Articolo 201 C.d.S:
Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i
residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta
giorni dall’accertamento
__________________
G-Teo
|
|
|
21-01-2010, 17:07
|
#29
|
Pivello Mukkista
Registrato dal: 01 Jul 2009
ubicazione: Imola
Messaggi: 241
|
__________________
Roberto.
Moto Guzzi 1000 SP I° tipo del 1978
BMW R1200RT Febbraio 2008, mia da Giugno 2009.
|
|
|
21-01-2010, 21:00
|
#30
|
Mukkista doc
Registrato dal: 21 Jun 2009
ubicazione: Varese
Messaggi: 3.406
|
Quote:
Originariamente inviata da Paolo Grandi
Ricapitolando:
se non esistono impedimenti all'accertamento presso il PRA dell'identità del trasgressore (es. un passaggio di proprietà in corso), il termine di notifica, per l'ente accertatore, scatta dal giorno successivo a quello della avvenuta infrazione e si chiude con la consegna dell'atto all'ufficio postale.
|
>
Quindi sono 151 gg. dalla data dell'infrazione.A meno che, come hai detto tu, ci siano passaggi di proprietà o cambi di residenza recenti. In questo caso i tempi si dilatano a dismisura.. 
__________________
EX GS LC STD rossa rottamata causa incidente
|
|
|
21-01-2010, 21:23
|
#31
|
Mukkista doc
Registrato dal: 26 Mar 2005
ubicazione: Bremen
Messaggi: 4.428
|
Non vorrei sbagliare ma la notifica corrisponde al momento in cui ne vieni a conoscenza, in pratica quando firmi la raccomandata. Fai ricorso !!!
__________________
"CI SONO PERSONE CHE SANNO TUTTO E PURTROPPO È TUTTO QUELLO CHE SANNO.
O.W.
|
|
|
21-01-2010, 21:27
|
#32
|
Mukkista doc
Registrato dal: 26 Mar 2005
ubicazione: Bremen
Messaggi: 4.428
|
Quote:
Originariamente inviata da Clayteo
Articolo 201 C.d.S:
Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i
residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta
giorni dall’accertamento
|
Ok, cio' conferma quanto detto prima........... senza firma niente notifica..........
__________________
"CI SONO PERSONE CHE SANNO TUTTO E PURTROPPO È TUTTO QUELLO CHE SANNO.
O.W.
|
|
|
21-01-2010, 21:30
|
#33
|
Mukkista doc
Registrato dal: 14 Apr 2005
ubicazione: Castel S. Pietro Terme (BO)
Messaggi: 14.448
|
Quote:
Originariamente inviata da ennebigi
Non vorrei sbagliare ma la notifica.................
|
No, sarebbe troppo facile. Leggi bene sopra...
__________________
BMW R1200RT 2011
...fidati solo di ciò che vedi...(J. McGuinness - 23 TT won)
|
|
|
21-01-2010, 21:34
|
#34
|
Mukkista doc
Registrato dal: 26 Mar 2005
ubicazione: Bremen
Messaggi: 4.428
|
Intendi dire che i 150 gg partono dalla data in cui sia stato identificato il trasgressore ?
__________________
"CI SONO PERSONE CHE SANNO TUTTO E PURTROPPO È TUTTO QUELLO CHE SANNO.
O.W.
|
|
|
21-01-2010, 21:44
|
#35
|
Mukkista doc
Registrato dal: 14 Apr 2005
ubicazione: Castel S. Pietro Terme (BO)
Messaggi: 14.448
|
Intendo dire che la notifica, per l'ente accertatore, si ha nel momento in cui consegna l'atto all'ufficio postale.
Poi l'uff. postale impiegherà qualche giorno, in qualità di ufficiale giudiziario, a consegnare la multa notificandola, ma questi giorni non vengono considerati nel computo (almeno secondo le sentenze che ho linkato).
__________________
BMW R1200RT 2011
...fidati solo di ciò che vedi...(J. McGuinness - 23 TT won)
|
|
|
21-01-2010, 22:08
|
#36
|
Mukkista doc
Registrato dal: 26 Mar 2005
ubicazione: Bremen
Messaggi: 4.428
|
Stavo cercando alcune sentenze che invece affermano il contrario..........purtroppo non le ho trovate......
__________________
"CI SONO PERSONE CHE SANNO TUTTO E PURTROPPO È TUTTO QUELLO CHE SANNO.
O.W.
|
|
|
21-01-2010, 22:12
|
#37
|
Mukkista doc
Registrato dal: 26 Mar 2005
ubicazione: Bremen
Messaggi: 4.428
|
A conferma di quel che dico c'e' il fatto che il ricorso va fatto entro i 60 giorni dalla notifica , che si conta dal giorno in cui hai firmato per ricevuta la raccomandata e quiondi sei venuto a conoscenza dell'accertamento.............
Di piu' nin zo......................
__________________
"CI SONO PERSONE CHE SANNO TUTTO E PURTROPPO È TUTTO QUELLO CHE SANNO.
O.W.
|
|
|
21-01-2010, 23:01
|
#38
|
Mukkista doc
Registrato dal: 14 Apr 2005
ubicazione: Castel S. Pietro Terme (BO)
Messaggi: 14.448
|
Quote:
Originariamente inviata da ennebigi
A conferma di quel che dico c'e' il fatto che il ricorso va fatto entro i 60 giorni dalla notifica , che si conta dal giorno in cui hai firmato per ricevuta la raccomandata e quiondi sei venuto a conoscenza dell'accertamento.............
|
E' vero, per fare ricorso, quelle sono le tempistiche. Ma appunto è una cosa diversa (letto in giro anche questa distinzione). La giurisprudenza ha distinto i due piani temporali.
__________________
BMW R1200RT 2011
...fidati solo di ciò che vedi...(J. McGuinness - 23 TT won)
|
|
|
Regole d'invio
|
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi
il codice HTML è disattivato
|
|
|
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:16.
|
|
|