Da internet...anche se non ìè certmanete chiarissima la cosa, ma in Italia nula è semplice, sopratutto il CdS..
Domanda
Ciclomotori o motocicli che sosta negli spazi blu a pagamento; possono occupare uno stallo di sosta che normalmente è adibito a sosta di autovetture? Come si può contestare il mancato pagamento asserendo il proprietario che ha fatto il biglietto e che lo ha esposto sul motociclo ma che qualche persona glielo ha tolto? Se non possono sostare in quegli stalli cosa gli si deve contestare? Se è contestabile si può procedere alla rimozione?
Risposta
Premesso che i ciclomotori possono essere a 2, 3 o 4 ruote e che i motocicli sono di norma a 2 ruote, ma se si fa riferimento alla normativa europea recepita in ultimo dal dm 31 gennaio 2003, si deve ricomprendervi anche i sidecar, occorre prima prendere visione del provvedimento che ha istitituito la zona destinata alla sosta a pagamento e quindi valutare la segnaletica conseguentemente disposta in loco. Se la volontà intrinseca (nel provvedimento) ed estrinseca (nella segnaletica) è stata quella di destinare alla sosta a pagamento appositi stalli riservati a veicoli diversi da quelli indicati nel quesito, ovviamente la sosta abusiva degli stessi sarà punita ai sensi dell'articolo 7 (si veda ad esempio l'apposito cartello di cui alla figura 76 II del regolamento appositamente integrata dal pannello delle categorie ammesse o escluse). Se invece la sosta è consentita a tutti i veicoli previo pagamento, il mancato pagamento sarà punito di conseguenza ai sensi dell'articolo 7 anche per ciclomotori e motocicli (nelle complesse forme già indicate in una precedente risposta - Sosta a pagamento - sanzioni (Titoli I e V) . In buona sostanza perchè lo stallo sia "adibito a sosta di autovetture" esistere l'apposita segnaletica verticale che lo renda noto in base al provvedimento che ha regolamentato la sosta.
Il fatto di asserire che la mancanza dello scontrino del pagamento è dovuta a fattori estranei alla volontà del conducente del veicolo rappresenta un richiamo alla causa di esclusione dalla responsabilità la cui prova spetta a chi ne invoca l'applicazione, in quanto il dato oggettivo è palese.
Quanto alla rimozione, in entrambi i casi (mancato pagamento o sosta in spazi riservati ad altre categorie di veicoli), non la ritengo applicabile in quanto la norma da richiamare è rappresentata dall'articolo 159 che prevede la rimozione per i casi di sosta vietata non espressamenti contemplati nel comma 1, solo ove essa rappresenti pericolo o intralcio per la circolazione (lett. c); sarebbe suggestiva l'argomentazione che siccome la sosta fa parte della circolazione, ove la prima venga impedita da un veicolo in divieto ne derivi un intralcio, ma sinceramente mi pare una ricostruzione, seppure sostenibile, eccessivamente complessa per reggere poi al vaglio di un sempre possibile contenzioso.
Si veda anche per un caso simile, anche se su presupposti diversi
27 aprile 2006
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R 1200 GS '15
Il braccio "veloce" della legge!!!!
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