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Da Walwal il Forum originario dove si parla di argomenti che riguardano il mondo Motociclistico e di argomenti correlati , la politica e gli OT sono banditi. Il Bar è intitolato al nostro caro amico Walter.


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Vecchio 19-01-2006, 19:48   #5
The Duck
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Gli Uffici provinciali della Motorizzazione hanno il potere di disporre la revisione della patente tutte le volte in cui accadimenti correlati alla guida dell'autoveicolo facciano insorgere, a giudizio di tale organo, dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità per la guida stessa (art. 128 CdS).

La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento volto a disporre la revisione della patente di guida comporta l'annullabilità del provvedimento finale per violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


La revisione della patente di guida consiste nel sottoporre il titolare di patente ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnico-pratica, per verificare se ha ancora i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per la guida.

Nel caso di verifica dei requisiti psico-fisici il titolare della patente viene invitato a sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale, generalmente entro 30 giorni.

Nel caso di verifica dell’idoneità tecnica alla guida l’interessato deve prenotare, presso il competente Ufficio Periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’esame di teoria e quello di pratica. I due esami dovranno essere effettuati nella stessa giornata.

Il provvedimento con cui viene disposta la revisione è impugnabile davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E’ ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
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In certi particolari momenti, a me, la tinca mi commuove.....
The Duck non è in linea  
 


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