Quote:
Originariamente inviata da andrea68
se all'ass racconti che ti hanno rubato la moto mentre ci stavi sopra non ti paga comunque ... a meno che non presenti il referto di una ferita d'arma da fuoco ...
|
In quel caso credo che tecnicamente si parli di "rapina" (e non di furto) e, sebbene non escludo che qualche polizza preveda clausole di questo tipo, potrebbe anche semplicemente essere un "tentativo" per non risarcire. Credo che sia loro compito provare che tu non avevi un giustificato timore per la tua incolumità (razionalmente... se a me uno punta un coltello gli lascio moto, chiavi, documenti e portafoglio!)
Diverso è il discorso di negligenza nella custodia lasciando la moto parcheggiata con le chiavi su... o con l'allarme non inserito (se c'è)... o incautamente affidata ad estranei (es: farla provare ad un potenziale acquirente)
edit:
riporto qui una copia parziale di un vecchio pdf con le condizioni di Genertel (come esempio); da cui si vede che la rapina è coperta e quali siano (evidenziate in grassetto) le esclusioni possibili (dolo o colpa grave). Riporto anche le condizioni ed adempimenti previsti come dimostrazione di una corretta custodia... Questo conferma la questione delle chiavi e antifurto, ma anche la mia idea che in altri casi debbano dimostrare il dolo o la colpa grave (in giudizio)
SEZIONE 2 - INCENDIO E FURTO
Art. 2. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Alle condizioni seguenti l’Impresa assicura il veicolo, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati, e garantisce il risarcimento
per i danni diretti e materiali subiti dall’Assicurato a seguito:
a) di sottrazione del veicolo o di sue parti a seguito di
furto o rapina;
b) del danneggiamento o della distruzione del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, anche solo tentati, o di incendio;
c) del danneggiamento del veicolo a seguito di furto di oggetti in esso contenuti;
d) delle spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità in seguito a incendio, con il
massimo di Euro 500,00 per sinistro;
e) della perdita dell’imposta di proprietà (c.d. “bollo”) non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché il Contraente assicuri con l’Impresa un nuovo
veicolo, dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.
Nei limiti del massimale indicato in polizza e fino alla concorrenza di Euro 1.250,00, la garanzia è operante anche per apparecchi radio, telefoni, lettori
CD e DVD, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere. L’Assicurato sarà comunque coperto solo per gli apparecchi stabilmente fissati;
relativamente agli apparecchi dotati di parti asportabili per prevenire i furti (per esempio i “frontalini” o le cosiddette “keycard”), il danno sarà risarcito
solo se l’Assicurato potrà consegnare tali parti asportabili, mentre gli apparecchi estraibili non saranno mai risarcibili. In tutti i casi l’Assicurato dovrà dimostrare l’esistenza di quanto sottratto esibendo all’Impresa la relativa documentazione d’acquisto.
Art. 2. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo.
La garanzia non è operante inoltre per i danni determinati da dolo o colpa grave
dell’Assicurato, del Contraente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o
riparazione o custodia del veicolo.
Art. 2. 3 - Scoperto
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto previsto in contratto, con il minimo di Euro 150,00, o con il minimo di Euro 250,00 nel solo caso di perdita totale dell’autoveicolo o di altri veicoli a quattro ruote.
Art. 2. 4 - Recuperi
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito l’Impresa per iscritto. Se il
danno è già stato pagato, l’Assicurato ha, per sette giorni, la facoltà di riprendere quanto recuperato restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto; se invece l’Assicurato non esercita questa facoltà, l’Impresa subentrerà nella proprietà di quanto recuperato.
....
Art. 10. 3 - Perdita totale per furto o rapina
Oltre alla denuncia l’Assicurato deve inviare all’Impresa:
1. l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico Registro Automobilistico);
2. la carta di circolazione e il certificato di proprietà;
3. la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo;
4. la serie di chiavi in suo possesso.
Se in contratto è prevista la presenza di un antifurto, l’Assicurato deve poterne dimostrare l’effettiva installazione sul veicolo: in caso di antifurto difforme o mancante, l’indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile. Qualora in contratto sia previsto un antifurto satellitare e l’Assicurato non sia in grado di provare l’esistenza, al momento del sinistro, di un abbonamento a un servizio satellitare, l’Impresa non corrisponderà alcun indennizzo. In tutti i casi in cui sia stata presentata denuncia all’Autorità, l’Impresa, ha la facoltà, prima di liquidare il sinistro, di richiedere il certificato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale, l’attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. “bollo”) e la sottoscrizione di un documento in cui l’Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo, a fornire all’Impresa una procura notarile a vendere.
Se trattasi di veicolo con meno di sei mesi di vita, l’ammontare del danno è pari al valore assicurato, con il limite del valore commerciale al momento dell’acquisto; in caso contrario, è uguale al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro con il limite del valore assicurato. L’IVA viene riconosciuta solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla.
Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRORUOTE (editoriale Domus) per le autovetture, a quelle della rivista DUE RUOTE (editoriale Domus) per ciclomotori e motocicli e a quelle di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax blu) per gli altri veicoli e modelli non presenti sulle prime due riviste.