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Originariamente inviata da mariob
Figurati, manco ci sarà un termine essenziale sul contratto che avranno firmato (come da uso e costume delle case auto/motociclistiche...)
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si ma attenzione se il contratto è vessatorio....
Il termine “vessatorio”, nel suo proprio significato letterale, ovvero di chi impone o realizza vessazioni, ovvero pone in essere maltrattamenti e angherie a mezzo di soprusi, rende ottimamente l’idea delle sorti di quella parte contrattuale che, suo malgrado, per la sola circostanza di aver sottoscritto un modulo contrattuale (a volte composto di più pagine, spesso con un linguaggio tecnico di non sempre agevole comprensione, ancor più spesso con caratteri di una grandezza tale da essere quasi indecifrabili) si trova soggetta a obbligazioni che mai avrebbe accettato qualora fosse stata messa nelle condizioni di conoscerle, nonché di comprenderle appieno. Si pensi, anticipando uno dei temi che saranno oggetto di questa succinta trattazione, ad un contratto che preveda, tra le varie clausole, quella che consente al professionista di modificare unilateralmente le clausole stesse del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio fornito, senza che vi sia un giustificato motivo indicato nel contratto medesimo.
In parole semplici se ci sono clausole non chiare oppure non pari tra le parti il contratto è nullo.