Che bello invitare al falso in denuncia...
495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità
o su qualità personali proprie o di altri
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale (c.p.357), in un atto pubblico, l`identità o lo stato o altre qualità della propria o dell`altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non è inferiore ad un anno:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile (c.p.483, 567);
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all`Autorità giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome.
La pena è diminuita (c.p.65) se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci (c.p.496).
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Motociclista Zen o quello che ne resta.
k75 1991 K75S 1986
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