Quote:
Originariamente inviata da Enzino62
assolutamente NO!
vale il"visto e piaciuto"
Enzo
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VENDITA DA PARTE DI UN SOGGETTO PRIVATO; FORMULA DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA:
La legislazione vigente nell'Unione Europea prevede che anche i privati siano tenuti a dare garanzia sugli oggetti venduti a meno che tale garanzia non sia esplicitamente esclusa al momento della vendita. In conseguenza di ciò, anche se l'oggetto proposto è perfettamente funzionante, esso è venduto "così com'è", con esclusione esplicita di qualsiasi forma di garanzia, per cui chi dovesse fare offerte per l'oggetto proposto con la sua offerta accetta, incondizionatamente l'esclusione di qualsiasi garanzia per l'oggetto stesso.
NULLA DI PIU' SABAGLIATO E SCORRETTO!!! SPECIALMENTE QUANDO SI VENDE UN VEICOLO A MOTORE CHE IN PRESENZA DI VIZI OCCULTI NON DICHIARATI, POTREBBE ESSERE PERICOLOSO PER NOI STESSI E PER CHI CI STA VICINO.
In questo modo il venditore si vorrebbe mettere al riparo da vizi occulti, problematiche e conseguenze legate al post vendita. Ciò è una manifestazione esplicita di mala fede e di totale scarico dei problemi a discapito dell'acquirente.
EVITATE QUINDI DI ACQUISTARE DA QUESTI SIGNORI NEL MODO PIU' ASSOLUTO!!!
Ecco quindi esposte riassuntivamente le principali disposizioni della disciplina codicistica di cui l'acquirente dell'usato può tranquillamente avvalersi:
- Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. [ART 1490 comma 1 c.c.];
- L'effetto di tale garanzia è quello di permettere nel caso al compratore di domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Se avviene la risoluzione il venditore sarà tenuto a restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. In ogni caso egli sarà tenuto a risarcire il danno ex art. 1123 c.c. se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, e comunque dovendo risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa [ARTT. 1492 comma 1, 1493,1494 c.c.];
- La garanzia è esclusa se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa, o se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. E' comunque possibile che le parti stabiliscano un "patto di esclusione o limitazione" di tale garanzia che, tuttavia, non opererà allorquando il venditore abbia taciuto in mala fede i vizi della cosa al compratore [ARTT 1490 comma 2 ,1491 c.c.];
- Il compratore decade dalla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. L'azione si prescrive, in ogni caso, entro un anno dalla consegna [ART 1495 c.c.];
- Più in generale, il venditore ha un dovere di correttezza nelle trattative e non deve nascondere nessuna circostanza pregiudizievole poiché, anche se il contratto non dovesse poi concludersi, nei suoi confronti potrebbe valere una responsabilità di natura precontrattuale avente per oggetto il risarcimento del cosiddetto interesse negativo [ART 1337 c.c.];
VALUTATE BENE PRIMA DI ACQUISTARE UN QUALSIASI OGGETTO DA UN PRIVATO CHE VE LO OFFRE CON TOTALE ESCLUSIONE DI GARANZIA.