Una delle leggi bersani sulle assicurazioni (non è l'unica) prevede che la classificazione di bonus/malus sia valida anche per nuovi mezzi assicurati da persone che già possiedano un veicolo della stessa tipologia.
Questo significa che se hai una moto vale per un'assicurazione moto, ma se hai solo un auto non vale per una nuova (prima) moto.
Questo vale anche per assicurazioni intestate a qualsiasi componente del nucleo familiare (vale lo stato di famiglia). Quindi anche un veicolo intestato a moglie o figli "eredita" la classe bonus/malus di un altro veicolo assicurato in "famiglia".
Attenzione che questo vale solo per la prima assiurazione di veicoli (che siano nuovi o usati) dalla persona o dal nucleo; ovvero che se già avete due o più mezzi dello stesso tipo assicurati, non si possono "allineare" o rinegoziare le classi di bonus/malus.
In questo caso, la prossima volta che cambiate il mezzo con la classe peggiore, conviene farlo vicino alla data di scadenza della polizza e, invece di trasferire la polizza, farne una nuova (magari con assicuratore diverso).
Un'altra modifica introdotta è quella che regola lo scatto di bonus/malus in caso di danno.
Ora scatta il malus se hai PIU' del 50% di colpa (o se accumuli danni per PIU' del 50% in un anno). Prima scattava anche con il 50%.
La differenza non è da poco visto che in moltissimi casi di colpa incerta viene attribuito un 50-50. Con la vecchia regola ad entrambe scattava il malus, con la nuova regola non scatta a nessuno.
Ovviamente bisogna stare attenti e "battersi" affinchè in caso di colpa dubbia venga applicato il criterio 50-50... e non un 70-30 o altre ripartizioni.
Il 50-50 è anche previsto e contemplato dal codice civile, quindi sta all'assicuratore dimostrare e giustificare che la ripartizione di colpa sia diversa da 50-50.
Da ricordarsi che vale sempre il criterio che se rimborsate il valore dei danni causati NON scatta il malus, però bisogna muoversi per tempo prima della scadenza e, nel caso di liquidazione diretta del danno, bisogna rivolgersi all'ente preposto (che non è il vostro assicuratore, bensì l'organismo assicurativo che si occupa delle compensazioni tra compagnie).
Infine attenzione che da luglio molte compagnie hanno cambiato le regole e norme di passaggio di classe, che ora dipendono anche dalla sinistrosità degli anni precedenti e sono più penalizzanti quanti più sinistri ci siano stati.
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In modalitÃ* "civile" leggo km/h, se "smanettone" miglia/h, se "pazzo" m/s
Ultima modifica di pancomau; 03-11-2010 a 09:16
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