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Da Walwal il Forum originario dove si parla di argomenti che riguardano il mondo Motociclistico e di argomenti correlati , la politica e gli OT sono banditi. Il Bar è intitolato al nostro caro amico Walter.


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Vecchio 12-10-2010, 23:46   #1
beegio
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predefinito Autovelox, multa valida dovunque

letto ora su Tgcom, si scateneranno!
Cassazione: no limiti per i vigili
L'Autovelox può essere piazzato dovunque, senza preavviso e senza apposita notifica. La Cassazione ha infatti deciso che sono valide anche le multe rilevate dagli indicatori di velocità collocati e gestiti direttamente dai vigili, che non hanno l'obbligo di comunicarne uso e collocazione, a differenza del prefetto. Gli automobilisti poco attenti ai limiti di velocità dunque rischiano da oggi molto di più.


I vigili in pratica possono sistemare gli Autovelox dovunque, mentre la prefettura ha l'obbligo di rendere pubblica la collocazione degli apparecchi con appositi decreti.

I supremi giudici si sono espressi al riguardo dicendo che l'unica condizione perché le multe siano ritenute valide è che siano state effettuate da Autovelox direttamente gestiti dagli organi di polizia e non concessi in appalto ai privati.

Così, la Cassazione ha annullato la decisione con cui il giudice di pace e il tribunale di Locri avevavano cancellato la multa, per eccesso di velocità, nei confronti di un automobilista, e rilevata da un Autovelox posto "su un tratto di strada non menzionato in decreto prefettizio".

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Vecchio 12-10-2010, 23:49   #2
geba
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Quel che preoccupa è che si parla di VIGILI e non di Forze dell'Ordine.
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Vecchio 12-10-2010, 23:59   #3
Animal
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...quel che preoccupa è che la Cassazione fa "leggi" senza passare dal Parlamento!!!
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...ma ho promesse da mantenere e miglia da percorrere, prima di dormire...
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Vecchio 13-10-2010, 00:00   #4
geba
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Quote:
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...quel che preoccupa è che la Cassazione fa "leggi" senza passare dal Parlamento!!!
Questo SOPRATTUTTO ...
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R1200GS '08 naor
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Vecchio 13-10-2010, 00:28   #5
LUKINO
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L'itaglia bel paese di mer@a
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Vecchio 13-10-2010, 00:45   #6
FranzG
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Resta il fatto che deve essere annunciato dal cartello.

F.
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Noi ce mettemo la tazza, voi mettetece er culo.
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Vecchio 13-10-2010, 02:46   #7
wildweasel
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Resta il fatto che le sentenze di Cassazione valgono solo per il singolo caso dibattuto. La Cassazione non fa leggi, si limita a stabilire volta per volta quale sia l'interpretazione "autentica" della norma.

Cosa che spesso i giornalisti dimenticano.

E qualche volta nemmeno sanno.
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La mia moto puo' avere un numero qualsiasi di cilindri, basta che siano due.
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Vecchio 13-10-2010, 07:25   #8
trottalemme
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Una domanda: e il singolo caso poi diventa precedente nella giurisprudenza o no?
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Vecchio 13-10-2010, 07:36   #9
wgian1956
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si....lo diventa
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Gianluigi
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Vecchio 13-10-2010, 09:11   #10
Animal
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Quote:
si....lo diventa

.....appunto!!.......
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Vecchio 13-10-2010, 09:11   #11
stefano68tr
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la domanda nasce spontanea, si parla di vigili, c'è differenza tra vigili urbani, polizia municipale o polizia locale, perchè se cosi fosse ci limiteremmo ad imboscate solo nell'ambito puramente cittadino.
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Bye TONYWOOD (Bmw R1200R) https://www.facebook.com/TONYWOOD.ITALIA
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Vecchio 13-10-2010, 09:32   #12
zergio
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per tgcom la cassazione è come "mio cuggino".

lasciate perdere tgcom, che deve riempire il sito di notizie "politicamente innoque" e qualche volta se le inventano di sana pianta.
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Vecchio 13-10-2010, 09:33   #13
FARAONE
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la sentenza della cassazione diventa de facto legge. Soldi non ce ne sono, prepariamoci alle imboscate per recuperare quattrini da parte degli enti. La vedo dura per i fruitori delle strade.
e mi girano i cojoni perchè questo è l'ennesimo strumento di imposizione fiscale, altro che sicurezza .
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Vuoi acquistare peso? Chiedimi come!
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Vecchio 13-10-2010, 12:06   #14
Muttley
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Mi sembra la sentenza dica una cosa lapalissiana: mentre per le starde extraurbane vige l'obligo del cartello "strada sottoposta a controllo ecc ecc." sulle strade urbane ciò non è necessario o meglio credo basti apporlo insieme al segnale di inizio area urbana e non su ogni singola strada. Ciò non toglie che le postazioni autovelox vadano segnalate.
STOP
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Chi non muore si rivede
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Vecchio 13-10-2010, 12:10   #15
ivi
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Concordo, infatti anch'io la avevo intesa così.
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Vecchio 13-10-2010, 12:10   #16
DIELLE
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Registrato dal: 17 May 2007
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che simpatico paese di cialtroni...

Ogni tanto(visto che abbiamo gia' una burocrazia degna del peggior stato sudamericano) inventano la ,ormai famosa"formula interpretativa"


per cui ogni comune di 8 abitanti di sentira' in dovere di applicare (o meno) la sentenza..
Tanto poi spettera' ad un giudice Ri -stabilire se nel comune di fianco (da 9 abitanti) varra' piu' o meno il verbale....

E intanto le polizie municipali si scateneranno(perche' parla espressamente di Polizie municipali mediavideo pag 123...

Cosi' da passare piu' tempo a controllare glia Autovelox che a concentrarsi realmente sulla guida

ma ci saranno le "vergini del codice" che saranno comunque contente...
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L'ironia e' una delle poche armi contro l'ignoranza.
R1200RT
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Vecchio 13-10-2010, 12:19   #17
wildweasel
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si....lo diventa
No, non lo diventa.

Nel senso che IN TEORIA non sta scritto da nessuna parte che un giudice di merito debba obbligatoriamente adeguarsi a quello che ha detto la Cassazione in un caso precedente.

Però IN PRATICA il giudice di merito tiene quasi sempre conto dei precedenti di Cassazione e ne prende spunto per decidere.

La Cassazione, comunque, c'è da ricordare che a volte ha detto tutto e il contrario di tutto. E' il solito terno al lotto...
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Vecchio 13-10-2010, 12:25   #18
Speed
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a regà la cassazione ricordo che disse "se la donna ha i jeans non è da considerarsi stupro".... TGCOM è ridicolo!!!!
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Se un bicchier di vino al giorno fa bene... figuriamoci un litro!!!
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Vecchio 13-10-2010, 12:52   #19
Animal
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Quote:
c'è da ricordare che a volte ha detto tutto e il contrario di tutto. E' il solito terno al lotto...
...è proprio per questo che è maggiormente preoccupante!!

quando poi toppano di brutto dicono.....prendetevela con il legislatore....è lui che non scrive le cose chiare......ed alla fine......la morale è sempre la stessa:

...I cazzi cambiano....ma i culi....son sempre gli stessi!!
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Vecchio 13-10-2010, 13:09   #20
EagleBBG
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Intanto per poter esprimere un opinione occorrerebbe leggere la sentenza... qualcuno ha i riferimenti?
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Daniele (Eagle) - R1150RT "Carolina" 2003 87KKm
Targa sporca, coperta, inclinata? Ci un lazzaròn!
EagleBBG non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-10-2010, 14:36   #21
wildweasel
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Il testo della sentenza:

Cass. civ. Sez. II, Ord., 30-09-2010, n. 20474

Il tribunale di Locri con sentenza del 7 luglio 2008, notificata il 20 settembre 2008, rigettava l'appello proposto dal comune di Stignano avverso D.A.G. per la riforma della sentenza resa il 26 settembre 2006 dal giudice di pace di Stilo, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dal trasgressore in relazione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8.

Rilevava che era stata indebitamente omessa la contestazione immediata dell'infrazione, obbligatoria ex art. 201 C.d.S., con la giustificazione - ritenuta insufficiente - dell'uso di apparecchiatura autovelox, gestita direttamente da organi della Polizia municipale, perchè il veicolo era a distanza dal posto di accertamento o comunque per l'impossibilità di fermarlo in tempo utile. Affermava che l'omissione è possibile sulle strade extraurbane, come quella de qua (SS (OMISSIS)), solo se preventivamente individuate con decreto prefettizio.

Rilevava inoltre che l'appellante non aveva provato l'esistenza del certificato di omologazione dell'apparecchio Velomatic 512, il quale non poteva pertanto costituire valida fonte di prova della trasgressione.

Il comune di Stignano ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15 novembre 2008, imperniato su quattro motivi. L'opponente non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, ravvisando la manifesta fondatezza del ricorso.

Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nonchè violazione degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., affermando che la disposizione dell'art. 4 del citato D.L., non preclude la possibilità per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la istrada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal Prefetto nell'elenco delle strade in cui possono essere utilizzate dette apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata salvo il caso in cui ciò non sia possibile ai sensi dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 384 rel. reg. esec. C.d.S.; evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie, come esposto in narrativa.

Il Comune formula il seguente quesito di diritto:

"Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 convertito in L. n. 168 del 2002 (per l'assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se pur con l'obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 reg. att. C.d.S.)".

Connesso al primo è il secondo motivo, con cui si chiede alla Corte di stabilire "che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell'infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità contemplate dall'art. 201, comma 1 bis (lett. e); e ciò pur con l'obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall'art. 384 (lett. e) del regolamento divengono insindacabili".

Entrambi i motivi sono manifestamente fondati, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui "il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale sì esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S., comma 1" (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008).

Ed inoltre va rilevato che, a fronte dell'affermata possibilità di rilevamento da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l'indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, comporta "ipso facto" la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall'amministrazione ai fini dell'espletamento del servizio (Cass. 19032/08; 24355/06).

Terzo e quarto motivo, relativi all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, denunciano rispettivamente: a) violazione dell'art. 142 C.d.S. e violazione e falsa applicazione dell'art. 345 reg. esec. C.d.S., nonchè del D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, n. 2971;

b) vizi di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del certificato di omologazione. La manifesta fondatezza del terzo motivo, che assorbe l'altra censura, risulta da un ormai consolidato orientamento di questa Corte. Il Comune chiede con il ricorso di ribadire che ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocità e la contestazione dell'infrazione, osserva il ricorrente, ciò che rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata.

Premesso che dalla sentenza impugnata risulta che nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell'esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata, la Corte di cassazione ha da tempo chiarito che la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validità dell'omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n. 29333 del 2008, cit.; Cass., n. 9950 del 2007); - in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass., n. 29333 del 2008, cit.).

Corollario di questa affermazione è l'insussistenza di alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature (Cass., n. 17361 del 2008 ).

Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione originaria; parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo quanto ai tre gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna l'opponente al pagamento delle spese dell'intero giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro 250,00 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.
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Vecchio 13-10-2010, 14:39   #22
wgian1956
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Wild...la vedo dura x un giudice andare contro una sentenza della Cassazione....
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Gianluigi
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Vecchio 13-10-2010, 14:55   #23
carlo.moto
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Una coa è certa: i velox nel nostro paese servono a fare fare cassa.
Sono stato in Svezia, autostrade deserte con limite ....una palla!!!!! Però all'improvviso dei paletti gialli.....e poi il velox. Bene, una volta che lo sai, ti adegui, volente o nolente e la sicurezza stradale viene migliorata effettivamente. Qui da noi invece si autorizza all'imboscata, alla fortuna di non beccare il velox nascosto, chi può, parte all'alba quando i "tutori" della sicurezza (????) dormono ancora e chi non può, viaggia concentrato non sulle auto che lo circondano ma sul guard rail o sugli anfratti ai lati della strada che percorre per potere rallentare alla prima imboscata con il rischio anche di essere tamponato. Basta mettere un cartello "strada sottoposta ecc." ed il gioco è fatto, come i cartelli "transito con catene" che stanno lì estate ed inverno, l'importante per LORO è pararsi il Kulo e sopratutto usare quello degli altri. Ma quale sicurezza, è tutta una presa per il Kulo l'importante è fare cassa!!!!!!! Che skifo di paese quello in cui vivo!!!!
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1150 Gs ....una gran delusione
Frau 1200 RT over the top
carlo.moto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-10-2010, 15:01   #24
Milka
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Quote:
Originariamente inviata da Muttley Visualizza il messaggio
Mi sembra la sentenza dica una cosa lapalissiana: mentre per le starde extraurbane vige l'obbligo del cartello "strada sottoposta a controllo ecc ecc." sulle strade urbane ciò non è necessario o meglio credo basti apporlo insieme al segnale di inizio area urbana e non su ogni singola strada. Ciò non toglie che le postazioni autovelox vadano segnalate.
STOP
ATTENZIONE

Prima di partire per la tangente coi commenti , suggerirei a tutti di prendere un profondo respiro e leggere con attenzione quello che ha scritto Muttley.

Ricordo altresì a lor signori che i nostri beneamati rappresentanti hanno licenziato una norma che prevede l'obbligo di segnalare almeno 400 metri prima l'autovelox.

STOP (2)

PS=Chiedo venia per il quote integrale, ma quando ce vò....
__________________
Ex K 75 S "Milka"
R 1200 C Independent "Maia" 83mila km
www.erispluvia.it
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