Infine, la disposizione normativa in oggetto prevede nei commi successivi il cd. “fermo di identificazione” nell’ipotesi in cui l’indagato o il testimone si rifiutano di collaborare con la polizia giudiziaria nel rendere noti i dati che servono a consentire la loro identificazione oppure nell’ipotesi in cui gli stessi forniscano informazioni e documenti per i quali vi è il sospetto della falsità. Il predetto “fermo di identificazione” consiste nell’accompagnamento, anche coattivo (forzato), dei soggetti in questione presso gli uffici della polizia giudiziaria. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi l’iniziativa della polizia giudiziaria è legittima e non arbitraria in presenza delle seguenti due condizioni:
□ deve essere fornita immediata notizia dell’accompagnamento al pubblico ministero territorialmente competente. Quest’ultimo, se ritiene opportuno può ordinare anche il rilascio della persona sottoposta al “fermo di identificazione”;
□ l’indagato o il testimone devono essere trattenuti per il tempo strettamente necessario a consentirne l’identificazione. Più in particolare, la polizia giudiziaria non può trattenere l’indagato o il testimone per più di dodici ore, oppure, previo avviso e comunicazione anche orale al pubblico ministero(3), fino allo scadere delle 24 ore nel caso che l’identificazione risulti molto complessa ed articolata.
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...ma ho promesse da mantenere e miglia da percorrere, prima di dormire...
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