Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale  

Vai indietro   Quellidellelica Forum BMW moto il più grande forum italiano non ufficiale > Forum di discussione Quellidellelica > Da Walwal

Da Walwal il Forum originario dove si parla di argomenti che riguardano il mondo Motociclistico e di argomenti correlati , la politica e gli OT sono banditi. Il Bar è intitolato al nostro caro amico Walter.


Share This Forum!  
  
 
 
Strumenti della discussione Modalità di visualizzazione
Vecchio 25-06-2009, 23:07   #8
Fedefer
Mukkista doc
 
L'avatar di Fedefer
 
Registrato dal: 02 Oct 2008
ubicazione: nella Capitale di QdE...
Messaggi: 1.656
predefinito

Potrebbe essere applicato l'art. 170.
Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessita' per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di minori di anni cinque.

2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'eta' superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilita' al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. (2)

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. (2)

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni."

(1) Articolo così modificato da ultimo dalla Legge 26 novembre 2006, n. 286 e dal D.L. 3 agosto 2007 n. 117 (Decreto Bianchi), convertito dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
__________________
"...trahit sua quemque voluptas..." R1200GS ADV
Fede
Fedefer non è in linea   Rispondi quotando
 


Regole d'invio
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è attivo
Le smilie sono attive
Il codice IMG è attivo
il codice HTML è disattivato

Salto del forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 00:25.

noleggio HP ducati

Powered by vBulletin versione 3.8.4
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it
www.quellidellelica.com ©