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Vecchio 06-10-2008, 11:55   #11
Muttley
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Scusate giusto per fare ancor piu chiarezza riporto quanto indicato nel sito per l'educazione dei consumatori istituito dalla Comunità Europea ( http://www.dolceta.eu ):

Il preventivo è la stima del costo di un lavoro effettuato da un professionista. Esso determina il prezzo da pagare per una prestazione che ha un costo variabile secondo le circostanze e che dunque non può essere stabilito a priori attraverso una tariffa standard.

Dal punto di vista strettamente giuridico, il preventivo è una proposta di contratto che il professionista rivolge al consumatore, impegnandosi ad eseguire la prestazione prevista nel preventivo stesso, alla cifra ivi indicata.

Se il consumatore accetta la proposta, si conclude il contratto. L’accettazione si può concretizzare mediante una firma apposta dal consumatore sul preventivo, anche se la prassi corrente lo prevede molto raramente. In genere, è sufficiente il comportamento (detto "concludente") del consumatore, mediante il quale egli si comporta in modo tale da far inequivocabilmente capire di accettare il preventivo. Ad esempio, dopo aver visionato il preventivo per la riparazione dell’automobile, la lasciate dal meccanico perchè la ripari. In questo modo avete accettato il preventivo (avete, cioè, accettato la proposta di contratto, che risulta, così, concluso).

D’altro canto il consumatore non è in linea di principio vincolato al preventivo. Solo con l’accettazione egli sarà contrattualmente vincolato, e sarà tenuto a pagare quanto indicato nel preventivo.

Il preventivo deve specificare:
- nome, estremi ed indirizzo del professionista o denominazione, estremi ed indirizzo dell’impresa (in genere, su carta intestata);
- estremi identificativi del consumatore (in quanto destinatario della proposta);
-tipo di intervento;
- capitolato dei lavori e/o del materiale da utilizzare (es.: pezzi di ricambio ecc.);
- prezzo, sia per la singola voce, sia globale, IVA inclusa;
- data del preventivo e, talvolta, la data di scadenza del preventivo (che vale come termine di efficacia della proposta, che va quindi accettata entro tale data).

Più semplicemente, prendere visione di un preventivo permette dunque di conoscere in anticipo il prezzo che bisognerà pagare al professionista.

Essendo la proposta vincolante per il professionista, egli dovrà attenersi al prezzo indicato nel preventivo. Potrà, però, modificarlo, ma solo entro un margine ragionevole, e solo se, in corso d’opera, si rivelassero necessari interventi supplementari.

Se durante delle cure dentistiche, ad esempio, il dentista scoprisse dei problemi che inizialmente non erano visibili, il preventivo sarà sicuramente maggiorato a causa delle spese per gli interventi rivelatisi necessari.


Il costo del 10% dell' imponibile a preventivo per il rilascio dello stesso e da scalarsi sulla fattura finale deriva (purtroppo o per fortuna, giudicate voi) dagli accordi siglati a livello locale tra le associazioni degli autoriparatori, ANIA
ed associazioni dei consumatori. In particolare si dice che:


"Il nuovo testo dell’accordo impegna le imprese aderenti a prendere in custodia l’autovettura, a redigere di norma e comunque a richiesta un preventivo scritto, ad eseguire la riparazione seguendo le istruzioni impartite dal costruttore, a garantire il rispetto del termine di consegna concordato, a fornire la garanzia per le parti di ricambio, ad esporre in luogo visibile il prezziario.
Le imprese aderenti ai “protocolli di intesa” utilizzeranno una modulistica apposita, con il marchio predisposto allo scopo, uguale per tutte le categorie di operatori coinvolti nell’operazione chiarezza, che indica nello Sportello di conciliazione istituito presso la Cciaa il soggetto demandato a risolvere eventuali controversie
."
__________________
Chi non muore si rivede
Muttley non è in linea   Rispondi quotando
 


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