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| Da Walwal il Forum originario dove si parla di argomenti che riguardano il mondo Motociclistico e di argomenti correlati , la politica e gli OT sono banditi.
Il Bar è intitolato al nostro caro amico Walter. |
30-08-2007, 12:48
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#1
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Compagno di merende
Registrato dal: 11 Apr 2007
ubicazione: nell'ospedale psichiatrico (Roma)
Messaggi: 2.520
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certo se si riuscisse ad omologare un impianto GPL sulle moto....
per il momento lo fanno solo sugli scooter... 
ed è anche molto economico realizzarlo!!
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BMW R1150GS ADV - il Pellicano Nero
KTM Lc4 640 2.0 in progress
KTM 250 2t- le blanc aka Nicorette
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30-08-2007, 12:57
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#2
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Mino 'O posteggiatore
Registrato dal: 11 Jul 2002
ubicazione: Gulf of Tonkin
Messaggi: 1.935
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Quote:
Originariamente inviata da ::zinco::
certo se si riuscisse ad omologare un impianto GPL sulle moto.... 
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visto che il link postato conduce altrove, questo è il testo di Wikipedia (si parla solo di metano...):
Per accisa si intende una imposta sulla fabbricazione e sul consumo.
È un tributo indiretto che colpisce singole produzioni e singoli consumi. In Italia le accise più importanti sono quelle relative agli oli minerali (derivati dal petrolio), agli alcolici e ai tabacchi.
L'accisa è un'imposta che grava sulla quantità dei beni prodotti, a differenza dell'IVA che incide sul valore. Mentre l'IVA è espressa in percentuale del valore del prodotto, l'accisa si esprime in termini di aliquote che sono rapportate all'unità di misura del prodotto.
Nel caso degli oli minerali, si hanno aliquote rapportate al litro (nel caso, ad es., della benzina e del gasolio), oppure al chilo (nel caso, ad es., degli oli combustibili e del GPL).
Nel caso degli spiriti, l'aliquota fiscale è rapportata al litro anidro, cioè all'unità di volume al netto dell'acqua. Ad esempio, una bottiglia da un litro di grappa a 40° contiene 1x40:100= 0,4 litri anidri, mentre il litro totale di prodotto viene detto litro idrato.
L'aliquota di accisa sul metano, trattandosi di un gas, è rapportata al metro cubo.
Esiste anche un'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, la cui aliquota fiscale è rapportata al chilowattora.
L'accisa concorre a formare il valore dei prodotti, ciò vuol dire che l'IVA sui prodotti soggetti ad accisa grava anche sulla stessa accisa.
L'armonizzazione delle accise è stato un elemento indispensabile alla corretta instaurazione del mercato unico europeo. D'altra parte, il gettito legato alle accise è fondamentale per la fiscalità interna dei singoli Stati membri, in quanto costituisce una parte cospicua delle entrate nel bilancio di ogni Paese. Pertanto, da una parte è stato necessario disciplinare il settore con norme europee applicabili su tutto il territorio dell'Unione, dall'altra è stato lasciato ampio spazio alla sussidiarietà di ogni Stato membro, dal momento che le accise concorrono tradizionalmente alla formulazione di scelte politiche, non solamente in campo tributario, ma anche nei settori industriali, energetico, sanitario, sociale, dei trasporti e dell'agricoltura.
Il grande impatto di questo tipo di fiscalità si rileva considerando che essa colpisce prodotti tipici dell'agricoltura e degli usi alimentari di ogni Paese e prodotti cosiddetti energetici, impiegati nella produzione di beni e servizi di larghissimo consumo quali l'energia elettrica, il gas o i trasporti. Date le caratteristiche territoriali molto diverse che contraddistinguono i Paesi membri, non è stato possibile giungere ad un'armonizzazione completa, ossia colpire gli stessi prodotti con le stesse aliquote in tutto il territorio dell'Unione Europea, però si è proceduto ad armonizzare le strutture dei tributi nell'ambito di un regime generale valido in ogni Stato membro.
In particolare, il regime impositivo europeo prevede:
* il momento generativo dell'obbligazione tributaria all'atto della fabbricazione dei prodotti nel territorio dell'UE o all'importazione;
* il perfezionamento dell'esigibilità del tributo all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti, con l'uscita dalla fabbrica o con l'importazione definitiva;
* la possibilità di detenere o di trasferire le merci in regime sospensivo;
* vincoli di fabbricazione, di deposito e di circolazione per le merci ad imposta sospesa;
* un sistema di garanzia per la fabbricazione, la trasformazione e la detenzione delle merci in sospensione d'accisa, secondo le previsioni di ogni Stato membro;
* un sistema di garanzia obbligatorio per la circolazione in regime sospensivo;
* la possibilità, per le merci già immesse in consumo in uno Stato membro, di ottenere il rimborso dell'imposta assolta se le stesse merci sono trasferite in un altro Stato membro dove pagano l'accisa ivi vigente;
* i casi in cui si possono ammettere i prodotti ad agevolazione d'imposta, sotto l'osservanza di determinate modalità.
La disciplina europea ha introdotto l'istituto del deposito fiscale e alcune figure di soggetti passivi, quali il depositario autorizzato, l'operatore registrato, l'operatore non registrato e il rappresentante fiscale.
Pertanto, i principi del regime impositivo, unitamente alle figure di soggetti passivi, riconosciuti in tutto il territorio comunitario, concorrono a quella armonizzazione della struttura fiscale delle accise che unificano le modalità di gestione e di controllo delle operazioni rilevanti ai fini della tassazione.
In questo modo, è stata assicurata la libera circolazione delle merci nel territorio della Comunità, salvaguardando gli interessi dei singoli Stati. Ad esempio, l'aliquota di accisa zero sul vino non penalizza i produttori di quei Paesi dove è forte la produzione vitivinicola. Al tempo stesso, però, il regime di deposito fiscale garantisce gli interessi di altri Paesi in cui l'imposta è più o meno alta: lo speditore italiano che opera in regime di deposito fiscale è tenuto a garantire il carico di imposta gravante nel Paese di destinazione. La prestazione di un'apposita garanzia, infatti, consente al depositario italiano di emettere il DAA (Documento Amministrativo di Accompagnamento), riconosciuto in tutta la Comunità, la cui funzione è quella di trasferire, insieme alla merce, anche l'obbligazione tributaria tra operatori economici comunitari.
L'armonizzazione dei testi normativi in materia di accise dei 25 Stati membri dell' Unione Europea è entrata in vigore il 1 gennaio 2005.
Il formato standard del nuovo codice di accisa è composto da 13 caratteri alfanumerici. I primi due identificano lo Stato nel quale opera il soggetto assegnatario del codice (IT per l'Italia).
I tabacchi non sono gravati dall'accisa. Da un punto di vista normativo, le accise sono regolate dal D.Lgs. 504/95
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R1150GS ADV
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30-08-2007, 13:02
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#3
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Mukkista in erba
Registrato dal: 09 Feb 2006
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Messaggi: 339
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al popolino non gliene frega un cazzo di come si chiamano  
sempre tasse sono e da pagare
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gs 1200 adventure - 100/7 1979 - Honda cb four 500 k1 1973 - ktm 300 duettì 2009
altre varie
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30-08-2007, 13:04
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#4
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Mino 'O posteggiatore
Registrato dal: 11 Jul 2002
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giusto per capire meglio, un estratto dal decreto legislativo relativo alle accise (504/95):
Allegato I
ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.
Oli minerali
Benzina: lire 1.111.490 per mille litri; Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri ; Petrolio lampante o cherosene: usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri; Oli da gas o gasolio: usato come carburante: lire 747.470 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri; Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg [1]; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. Gas di petrolio liquefatti: usato come carburante: lire 591.640 per mille kg; usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg; Gas metano: per autotrazione: lire zero; per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc; b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc; c) per altri usi civili lire 332 al mc; per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc; b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Alcole e bevande alcoliche
Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato; Vino: lire zero; Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero; Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro; Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro [2].
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata [3]: per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh; per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.
[1] L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50 °C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V), a 50 °C, inferiore a 21,2 centistokes.
[2] Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 83.600 per ettolitro anidro. Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica l'accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla temperatura di 20° Celsius. [3] Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla metà per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all'art. 1 della legge medesima.
Tabella A
IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE
DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA,
SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE
+--------------------------------------------------------------+
| Impieghi |Agevolazione|
|-------------------------------------------------|------------|
| 1. Impieghi diversi da carburante per motori o| |
|da combustibile per riscaldamento . . . . . . . .| esenzione |
| 2. Impieghi come carburanti per la navigazione| |
|aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e| |
|per i voli didattici [1]. . . . . . . . . . . . .| esenzione |
| 3. Impieghi come carburanti per la navigazione| |
|nelle acque marine comunitarie, compresa la pe-| |
|sca, con esclusione delle imbarcazioni private da| |
|diporto, e impieghi come carburanti per la navi-| |
|gazione nelle acque interne, limitatamente al| |
|trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie| |
|navigabili e porti [1]. . . . . . . . . . . . . .| esenzione |
| |
|---------- |
| [1] Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni|
|private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una|
|imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica|
|o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di|
|locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commer-|
|ciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di|
|passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo|
|oneroso o per conto di autorità pubbliche. |
| |
| 4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeg-| |
|geri e merci. . . . . . . . . . . . . . . . . . .|30% aliquota|
| | normale |
| 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in| |
|allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e| |
|nella florovivaistica: | |
| gasolio . . . . . . . . . . . . . . . . . .|30% aliquota|
| | normale |
| benzina . . . . . . . . . . . . . . . . . .|55% aliquota|
| | normale |
| L'agevolazione per la benzina è limitata alle| |
|macchine agricole con potenza del motore non| |
|superiore a 40 CV e non adibite a lavori per| |
|conto terzi; tali limitazioni non si applicano| |
|alle mietitrebbie. | |
| L'agevolazione viene concessa, anche mediante| |
|crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri| |
|stabiliti, in relazione alla estensione dei ter-| |
|reni, alla qualità delle colture ed alla dotazio-| |
|ne delle macchine agricole effettivamente utiliz-| |
|zate, con decreto del Ministro delle finanze, di| |
|concerto con il Ministro delle risorse agricole,| |
|alimentari e forestali, da emanare ai sensi del-| |
|l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,| |
|n. 400 . | |
| 6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni| |
|allagati nelle zone colpite da alluvione. . . . .| esenzione |
| 7. Sollevamento delle acque allo scopo di age-| |
|volare la coltivazione dei fondi rustici sui| |
|terreni bonificati. . . . . . . . . . . . . . . .| esenzione |
| 8. Prove sperimentali, collaudo di motori di| |
|aviazione e marina e revisione dei motori di| |
|aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Ammi-| |
|nistrazione finanziaria . . . . . . . . . . . . .|30% aliquota|
| | normale |
| 9. Produzione di forza motrice con motori| |
|fissi in stabilimenti industriali, agricolo-in-| |
|dustriali, laboratori, cantieri di ricerche di| |
|idrocarburi e di forze endogene e cantieri di| |
|costruzione (escluso il gas metano) . . . . . . .|30% aliquota|
| | normale |
| 10. Metano impiegato negli usi di cantiere e| |
|nelle operazioni di campo per la coltivazione di| |
|idrocarburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| esenzione |
| 11. Produzione, diretta o indiretta, di energia| |
|elettrica con impianti obbligati alla denuncia| |
|prevista dalle disposizioni che disciplinano| |
|l'imposta di consumo sull'energia elettrica: | |
| metano e gas di petrolio liquefatti . . . .| esenzione |
| gasolio . . . . . . . . . . . . . . . . . .| L. 23.800 |
| |per 1.000 l |
| olio combustibile e oli minerali greggi,| |
| naturali. . . . . . . . . . . . . . . . .| L. 28.400 |
| |per 1.000 kg|
| In caso di autoproduzione di energia elettrica,| |
|le aliquote per il gasolio, per l'olio combusti-| |
|bile e per gli oli minerali greggi sono le se-| |
|guenti: | |
| gasolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| L. 840 |
| |per 1.000 l |
| olio combustibile . . . . . . . . . . . . . .| L. 1.000 |
| |per 1.000 kg|
| oli minerali greggi, naturali . . . . . . . .| L. 2.500 |
| |per 1.000 kg|
| L'agevolazione è accordata: | |
| a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei| |
|quantitativi impiegati nella produzione di ener-| |
|gia elettrica; | |
| b) agli oli minerali greggi, naturali, impie-| |
|gati nella stessa area di estrazione per la pro-| |
|duzione e per l'autoproduzione di energia elet-| |
|trica e vapore; | |
| c) agli oli minerali impiegati in impianti| |
|petrolchimici per l'alimentazione di centrali| |
|combinate termoelettriche per l'autoproduzione di| |
|energia elettrica e vapore tecnologico per usi| |
|interni . | |
| 12. Azionamento delle autovetture da noleggio| |
|da piazza, compresi i motoscafi che in talune| |
|località sostituiscono le vetture da piazza e| |
|quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da| |
|banchina per il trasporto di persone. . . . . . .|50% aliquota|
| | normale |
| L'agevolazione è concessa alla benzina, anche| |
|sotto forma di rimborso della differenza tra| |
|l'aliquota prevista per la benzina in via genera-| |
|le e quella ridotta, entro i seguenti quantitati-| |
|vi: | |
| a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura| |
|circolante nei comuni con popolazione superiore a| |
|500.000 abitanti; | |
| b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura| |
|circolante nei comuni con popolazione superiore a| |
|100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; | |
| c) litri 11 giornalieri per ogni autovettura| |
|circolante nei comuni con popolazione di 100.000| |
|abitanti o meno. | |
| 13. Azionamento delle autoambulanze destinate| |
|al trasporto degli ammalati e dei feriti, di| |
|pertinenza dei vari enti di assistenza e di| |
|pronto soccorso da determinare con provvedimento| |
|dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e| |
|con le modalità stabiliti con il decreto del| |
|Ministro delle finanze di cui all'art. 67). . . .|50% aliquota|
| | normale |
| Le agevolazioni previste per le autoambulanze e| |
|per le autovetture da noleggio da piazza, di cui| |
|ai punti 12 e 13, sono concesse, e nella stessa| |
|entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche| |
|per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL. | |
| Le predette agevolazioni sono concesse mediante| |
|buoni o crediti d'imposta da determinare, in| |
|relazione a parametri commisurati al reddito| |
|prodotto, al volume degli affari o ad altri| |
|elementi di valutazione . | |
| 14. Produzione di ossido di alluminio e di| |
|magnesio da acqua di mare . . . . . . . . . . . .| esenzione |
| 15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli| |
|impianti centralizzati per usi industriali. . . .|10% aliquota|
| | normale |
| 16. Oli minerali iniettati negli altiforni per| |
|la realizzazione dei processi produttivi. . . . .| esenzione |
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