Chi non comunica incorre nella sanzione prevista dall'art. 126 bis; niente rileva l'art. 180 cds comma 8°.
SI riporta integralmente l'articolo così come modificato dall'art. 2 comma 164 lettera a) della L. 24.11.2006, n. 286, di conversione, con modificazioni, del D.L. 03.10.2006, n. 262.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
identificata la norma si ricorda che l'Ufficio del G.d.P. è la morte della certezza del diritto.
Per cui giù con gli stratagemmi e in bocca al lupo!
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