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Qde per la Sicurezza stradale tutte le info e le idee su un tema che ogni motociclista dovrebbe avere a cuore. |
03-03-2008, 16:49
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#1
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Guest
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Quote:
Originariamente inviata da Wotan
è una definizione residuale .
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Non credo che le norme tecniche in quanto tali - cioè emesse dell'ente normatore - siano obbligatorie se manca una disposizione avente valore di legge, con un decreto attuativo, che le imponga.
Quello che quindi mi sembra mancare, come sopra già accennavo, è almeno la disposizone italiana che: - definisca il paraschiena motociclistico; imponga le norme di omologa più volte richiamate.
Trovo poi curioso che caschi e visiere siano fuori dalla normativa più volte citata e vi rientrerebbero - residualmente - i paraschiena. In casi del genere si tende a ritenere: - che l'attrazione residuale di applicazione (ai paraschiena) sia priva o di difficile effetto sostanziale, perchè in realtà l'assoggettamento concreto alla normativa DPI per il singolo prodotto è qualcosa di molto specifico, dati i suoi fortissimi effetti non tanto e non solo sulla sicurezza degli interessati quanto sui settori produttivi che li fabbricano
- l'esclusione di caschi e visiere trova corrispondenza nella circostanza che la materia trattata dal decreto legislativo fa capo al Ministero dell'industria. Caschi e visiere non so, ma credo al ministero Infrastrutture/Trasporti (da vedere il decreto che io stesso ho riportato sui caschi ...).
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03-03-2008, 16:52
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#2
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Guest
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L'hai beccato Bravo! Vado a vedere.
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03-03-2008, 16:02
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#3
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Presidente del FIAT DUNA fun club
Registrato dal: 04 Mar 2003
ubicazione: Genova
Messaggi: 12.713
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amen
io rimango della mia idea, voi della vostra
P.S. non ho postato il link per il riferimento normativo, ma per la spiegazione dell'ambito di applicazione della categoria dei DPI, mi sembrava fosse chiaro
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che emerita stronzata !!!
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03-03-2008, 16:19
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#4
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Guest
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Io avevo letto e ho riletto i post di Wotan. Mi sono stampato anche la direttiva e il decreto attuativo aggiornato. Lo stesso Wotan riporta:" ... Perciò mi ero messo a caccia del relativo decreto di attuazione; inizialmente non l'avevo trovato, ma in realtà esso esiste eccome: è il D. Lgs. 475/92, successivamente modificato con il D. Lgs. 10/97 (qui il testo coordinato delle due norme), che si riferisce a quasi tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale), esclusi i caschi e le visiere, oggetto di una normativa a parte. ..."
L'esclusione di caschi e visiere è prevista dall'allegato I al decreto legislativo, conforma alal direttiva, sull' Elenco esaustivo delle categorie di DPI che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva". L'allegato non precisa che caschi e visiere sono oggetto di normativa a parte.
Non è facile districarsi ma riporto quanto segue:
Art. 2 - Norme armonizzate e norme nazionali.
1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei su incarico della Commissione CEE.
2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono emanati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.[(v. nota)]
3. In assenza di norme armonizzate, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale le norme nazionali compatibili con i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto.
4. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
5. [ Rif. 1 ] I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell'allegato II.
Domando: dove stanno i decreti di cui al 2 e 3 comma, sui paraschiena?
Ci stanno solo le norme UNI?
Ma l'UNI - ente di diritto privato - elabora, propone, dispone, ascolta le lobby ...
Insomma, ben disposto a cambiare impressione, ma ho ancora quella che nessuna norma impone l'obbligo di omologazione europea ai paraschiena, proprio per la palese e totale contraddizione tra ciò che risulta a tutti noi e il presunto obbligo.
V. http://www.marcaturace.com/ricerca.h...ne+individuale: http://www.marcaturace.com/ricerca.h...me+armonizzate: elenchi norme armonizzate.
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03-03-2008, 16:45
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#5
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Mukkista logorroico!
Registrato dal: 25 Aug 2004
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Quote:
Originariamente inviata da ilmaglio
Domando: dove stanno i decreti di cui al 2 e 3 comma, sui paraschiena?
Ci stanno solo le norme UNI?
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Tanto per cominciare, complimenti per la pazienza e le capacità di analisi, hai messo il dito sull'unico anello della catena di cui non avevo fornito la dimostrazione.
Ma veniamo al dunque: i famosi decreti esistono; il più recente che ho trovato è il DM 27 novembre 2006, che cita al suo interno (pag. 6 in basso) le UNI EN 1621-1 e UNI EN 1621-2.
Direi che ormai il cerchio è chiuso: siamo il paese di Pulcinella.
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Claudio Angeletti
L'arte della sicurezza in moto
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03-03-2008, 16:58
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#6
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Presidente del FIAT DUNA fun club
Registrato dal: 04 Mar 2003
ubicazione: Genova
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Beh, se il decreto esiste ha ragione Wotan
che uomo, che uomo!!!! 
Sostanzialmente non si può chiamare paraschiena, ciò non impedisce ad una azienda come SPIDI di pubblicizzare in una sezione apposita del sito, denominata SAFETY LAB (ustia che nome) dispositivi di protezione non omologati...
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che emerita stronzata !!!
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03-03-2008, 17:36
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#7
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Guest
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Credo sia utile riportare il testo del decreto, con le premesse e la parte degli allegati che ci interessano:
D.M. 27 novembre 2006 (1), Quarto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale (2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2006, n. 282, S.O.
(2) Per il quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate vedi il D.M. 7 dicembre 2007.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE;
Viste le direttive n. 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica la direttiva n. 89/686/CEE relativa alla marcatura CE, n. 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 e la n. 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, recanti modifiche alla predetta direttiva n. 89/686/CEE;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive sopra citate;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, che prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee in materia di dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto 17 gennaio 1997, concernente la pubblicazione di un primo elenco di norme armonizzate;
Visto il decreto 4 giugno 2001, concernente la pubblicazione di un secondo elenco di norme armonizzate;
Visto il decreto 13 febbraio 2003, concernente la pubblicazione di un terzo elenco riepilogativo di norme armonizzate;
Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 91 del 19 aprile 2006;
Vista la decisione della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 80 del 17 marzo 2006;
Considerata la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge n. 128/1998 in data 26 novembre 2004 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) concernente la pubblicazione delle norme tecniche di sicurezza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento dei riferimenti delle norme armonizzate attualmente applicabili;
Considerata la necessità di pubblicare tra le norme europee armonizzate anche i corrispondenti testi italiani di alcune di maggiore interesse per gli utilizzatori e consumatori;
Decreta:
Articolo unico 1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il quarto elenco riepilogativo di norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di dispositivi di protezione individuale.
2. L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco riepilogativo dei titoli delle norme europee armonizzate e delle norme italiane corrispondenti.
3. L'allegato II, parte integrante del presente decreto, contiene i testi delle norme nazionali che traspongono le norme europee armonizzate di maggiore interesse per gli utilizzatori ed i consumatori.
All. 1 *
...omissis…
EN 1621-2:2003 ……C 91 19-04-2006 ….Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - Paraschiena - Parte 2:Requisiti e metodi di prova …….UNI EN 1621-2:2004 …. 06-10-2005
...omissis…
EN 1621-2:2003….. C 91 19-04-2006 ………………..Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - Paraschiena - Parte 2:Requisiti e metodi di prova …………… UNI EN 1621-2:2004 ……….. 06-10-2005
...omissis…
* La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 420: 2003 in merito al punto 1.2.1.1. dei requisiti essenziali di salute e sicurezza e relativa al tenore di Cr(VI) dei materiali per guanti dipende dal limite di rilevazione del metodo di prova del Cr(VI), che deve essere inferiore o pari a 3 mg/kg.
Le norme UNI sono reperibili per consultazione e vendita presso la sede UNI di Milano in via Sannio 2, 20135 e presso la sede UNI di Roma in via delle Colonnelle 18, 00186, sito internet www.uni.com.
Le norme CEI sono reperibili per consultazione e vendita presso la sede CEI in via Saccardo 9 - 20134 Milano. Sito internet www.celiweb.it
All. 2 **
...omissis…
UNI EN 1621-1 …. 1999 ….. Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - Requisiti e metodi di prova per protettori contro l'impatto
...omissis…
** Del presente allegato si riporta soltanto l'elenco delle norme nazionali che traspongono le norme europee armonizzate di maggior interesse per gli utilizzatori ed i consumatori.
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03-03-2008, 17:45
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#8
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Mukkista doc
Registrato dal: 14 Jul 2004
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hmmm interessanti queste norme , per leggerle pero' tocca indossare dei sospensori rigorosamente omologati 
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03-03-2008, 17:58
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#9
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Guest
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Infatti. E' ancora da capire bene cosa manca per rendere effettiva e generale l'applicazione delle norme europee ovvero se, come e perchè sia possibile chiamare o no paraschiena ... paraschiena non omologati. Io credo che ci sia dietro qualche furbizia italiota, fin dalla disciplina. Oppure, come già ha detto Wotan, son le comuni prassi ... Nessuno controlla, nessuno "sanziona", nessuna denuncia. Sarebbe il cittadino a doversi destreggiare nei meandri normativi italioti ed europei.
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03-03-2008, 18:01
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#10
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Mukkista logorroico!
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Quote:
Originariamente inviata da ilmaglio
Oppure, come già ha detto Wotan, son le comuni prassi ... Nessuno controlla, nessuno "sanziona", nessuna denuncia. Sarebbe il cittadino a doversi destreggiare nei meandri normativi italioti ed europei.
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Se è così, noi ci siamo destreggiati, quindi possiamo difenderci e, perché no, attaccare.
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Claudio Angeletti
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03-03-2008, 18:12
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#11
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Guest
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Io mi andro' a rileggere con più attenzione quanto hanno scritto Motociclismo e Axo perchè ho ancora due impressioni o dubbi:
Motociclismo può esser stato tardivo e morbido
Axo può aver malamente utilizzato un "buco" normativo.
Poi, ci sono le "lotte" fra i produttori, che incidono sull'elaborazione e sula vincolatività effettiva delle norme tecniche di omologa, e qui è ancora più difficile caèpire.
Poi, ci son anche i fondi di magazzino da smaltire ...
Comuque, noi abbiamo l'arma segreta:
Wotan!
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03-03-2008, 19:34
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#12
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Guest
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Onestamente, non ce l'ho fatta a leggere nel dettaglio tutti i post dall'ultimo mio intervento... E' anche una questione di tempo (che non ho). Non vorrei quindi fare interventi a sproposito, ma in seguito a una rapida lettura trovo tre considerazioni di principio da fare:
1) Scrive Wotan:
Di sicuro ci sarà qualche avvocato che tenterà di dimostrare che è possibile vendere semplici imbottiture paraschiena non omologate, a patto di non chiamarle "paraschiena", ma dato che la norma non cavilla sulla denominazione, ma va dritto al sodo e cioè alla funzione, credo proprio che quest'avvocato avrà vita dura in tribunale.
Mi chiedo se sia così. Forse quella è proprio una scappatoia, come quella di chiamarli "paraschiena", ma nel contempo indicando a chiare lettere che non sono omologati. Motociclismo si lamenta del fatto che la Axo li abbia venduti con un nome improprio (DPI per cui si prevede l'omologazione), ma la rivista sembra per contro accettare la dicitura "imbottitura". Devo pensare che i suoi avvocati abbiano studiato la questione.
Suppongo che sapere come stanno le cose a questo riguardo sia importante per capire fino a che punto le aziende possono "giocare" con le parole (come "imbottitura", appunto).
2) Scrive ancora Wotan:
Mah, a me la questione pare semplice: nessuna legge impone di indossare un paraschiena per andare in moto, ma come ho spiegato nei post #61 e #67, c'è una norma che stabilisce l'obbligo di omologazione per i paraschiena (e in generale per tutti i DPI di seconda e terza categoria) prodotti e/o immessi in commercio in Italia.
Questo è proprio l'aspetto sul quale insistevo. Il fatto che un prodotto non sia obbligatorio per un certo utilizzo non comporta affatto che lo stesso non debba rientrare in una classe di omologazioni. Sono due aspetti distinti. Il legislatore intende (almeno sulla carta) tutelare l'acquirente, indipendentemente dal fatto che l'acquisto sia o non sia contemplato come obbligo nel quadro di una normativa sulla circolazione.
3) C'è una normativa comunitaria e una nazionale. Quale prevale? Che io sappia, prevale quella nazionale se è più restrittiva e se riguarda condizioni particolari o locali (ad esempio: domeniche senz'auto o similari). Decreti a parte, il quadro generale è però regolamentato da leggi europee, valide per tutti gli stati membri. In termini informatici vale per 'default'.
In altre parole: prima di tutto e come condizione minima il marchio CE, poi, nel caso, la disciplina nazionale. Il dispositivo venduto da Axo è privo anche della sola marcatura CE.
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03-03-2008, 17:59
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#13
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Mukkista logorroico!
Registrato dal: 25 Aug 2004
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Quote:
Originariamente inviata da bugiardo
hmmm interessanti queste norme , per leggerle pero' tocca indossare dei sospensori rigorosamente omologati  
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 E soprattutto, bisogna che Orchiciclismo denunci i fabbricanti di sospensori non omologati.
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Claudio Angeletti
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Ultima modifica di Wotan; 03-03-2008 a 18:01
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04-03-2008, 15:30
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#14
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Mukkista doc
Registrato dal: 14 Jul 2004
ubicazione: Roma
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Rileggevo e mi rendo conto che nn mi sono chiare delle cose .....
vedo che le sigle EN1621-1/2 sono seguite spesso da un anno , in un sito di protezioni per un pantalone 'multi sport product' ( nn espressamente moto quindi ) sono riportate come sigle di approvazione la EN 1621-1998 ,la EN1621-2 2003, la EN13595-1 2002 e infine la EN340 2003 .....
Cmq è un casino di sigle , ma come fa un povero acquirente a capirci qlcs ? E poi se ci aggiungiamo anche i nn omologati stiamo freschi
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04-03-2008, 17:41
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#15
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Mukkista logorroico!
Registrato dal: 25 Aug 2004
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Quote:
Originariamente inviata da bugiardo
Rileggevo e mi rendo conto che nn mi sono chiare delle cose .....
vedo che le sigle EN1621-1/2 sono seguite spesso da un anno , in un sito di protezioni per un pantalone 'multi sport product' ( nn espressamente moto quindi ) sono riportate come sigle di approvazione la EN 1621-1998 ,la EN1621-2 2003, la EN13595-1 2002 e infine la EN340 2003 .....
Cmq è un casino di sigle , ma come fa un povero acquirente a capirci qlcs ? E poi se ci aggiungiamo anche i nn omologati stiamo freschi
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Le sigle delle norme tecniche di omologazione rispondono tutte ad uno schema standard. Ad esempio, la sigla UNI EN 13595-2:2004 vuol dire: - UNI è l'ente Nazionale Italiano di Unificazione, che ha ufficialmente il compito di recepire la norme standard provenienti da organismi esteri;
- EN vuol dire che è una norma tecnica ratificata per l'Unione Europea dal CEN, il Comitato Europeo per la Standardizzazione;
- 13595 è il numero identificativo della famiglia di norme che riguardano l'abbigliamento per motococlisti professionali;
- 2 è il numero della norma che in tale famiglia descrive il metodo di prova per la resistenza all'abrasione da impatto;
- 2004 è l'anno di pubblicazione della norma.
Ma in realtà, la normativa dovrebbe semplificare la vita all'acquirente, il quale non deve necessariamente conoscere tutti i codici e i trucchi, ma basta che verifichi la presenza del marchio CE su ciò che acquista per la propria sicurezza.
Uso il condizionale perché, come abbiamo visto, la marcatura CE non sempre è presente.
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Claudio Angeletti
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Ultima modifica di Wotan; 04-03-2008 a 18:03
Motivo: riformulazione dell'ultima frase, prima equivocabile.
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04-03-2008, 17:48
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#16
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Presidente del FIAT DUNA fun club
Registrato dal: 04 Mar 2003
ubicazione: Genova
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Quote:
Originariamente inviata da Wotan
, ma basta che verifichi la presenza del marchio CE su ciò che acquista per la propria sicurezza.
Uso il condizionale perché, come abbiamo visto, ciò non sempre funziona.
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non esageriamo
detta così sembra una storia di codici contraffatti
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che emerita stronzata !!!
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04-03-2008, 18:02
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#17
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Mukkista logorroico!
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Quote:
Originariamente inviata da KappaElleTi
non esageriamo
detta così sembra una storia di codici contraffatti
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Intendevo dire che non sempre la marcatura è presente, ma sono d'accordo sulla forma equivoca, modifico la frase.
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Claudio Angeletti
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04-03-2008, 18:00
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#18
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Mukkista logorroico!
Registrato dal: 25 Aug 2004
ubicazione: Roma - S. Diego
Messaggi: 25.567
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Oggi ho fatto un salto da Dainese, dove ho ficcato un po' il naso nell'abbigliamento e nelle protezioni, scoprendo che: - tutti i paraschiena esposti sono marcati CE e omologati secondo la EN 1621-2, ma tutti, anche quelli apparentementemente più tosti, sono in classe 1 (la classe 2 è meglio);
- tutto l'abbigliamento (comprese le tute in pelle) non è omologato in quanto evidentemente considerato non-DPI, cosa del tutto lecita; in particolare, nelle tute in pelle c'è un'etichetta che indica che essa contiene protezioni omologate EN 1621-1 e 2;
- c'è un protettore rigido per collo e scapole (mi sfugge il nome dell'articolo), sicuramente DPI, che viene proposto per uso motociclistico, ma non reca alcuna omologazione né tantomeno il marchio CE.
Dainese dunque fa più o meno quello che ha fatto Axo, e che ha suscitato le ire di Motociclismo.
Ho deciso di sottoporre il mio lavoro di ricerca ad alcuni avvocati, per verificarne la validità. Se l'esito è positivo, porterò il caso all'attezione dei media e delle associazioni di consumatori.
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Ultima modifica di Wotan; 04-03-2008 a 18:21
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04-03-2008, 18:07
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#19
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Presidente del FIAT DUNA fun club
Registrato dal: 04 Mar 2003
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Messaggi: 12.713
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Quote:
Originariamente inviata da Wotan
Oggi ho fatto un salto da Dainese, dove ho ficcato un po' il naso......
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credo avrebbero preferito una visita dei NAS
Quote:
Originariamente inviata da Wotan
Ho deciso di sottoporre il mio lavoro di ricerca ad alcuni avvocati, per verificarne la validità. Se l'esito è positivo, porterò il caso all'attezione dei media e delle associazioni di consumatori.
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seriamente
credo che Dainese sia l'unica a proporre abbigliamento moto professionale, (IMHO)
Invece sono molto interessato alla valutazione degli avvocati
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04-03-2008, 20:59
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#20
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Mukkista doc
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Quote:
Originariamente inviata da Wotan
Oggi ho fatto un salto da Dainese, dove ho ficcato un po' il naso nell'abbigliamento e nelle protezioni,
c'è un protettore rigido per collo e scapole (mi sfugge il nome dell'articolo), sicuramente DPI, che viene proposto per uso motociclistico, ma non reca alcuna omologazione né tantomeno il marchio CE.
Dainese dunque fa più o meno quello che ha fatto Axo, e che ha suscitato le ire di Motociclismo.
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L'oggetto in questione credo che sia questo http://www.dainese.com/ita/articolo....875793/1875794
pensa che quando l'ho comprato mi era sembrato così fatto bene che non mi è neanche balenato il pensiero che non avesse omologazioni,
in effetti non c'è traccia di marcature di nessun tipo
ma in compenso ci sono le istruzioni per il lavaggio
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04-03-2008, 23:40
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#21
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Mukkista logorroico!
Registrato dal: 25 Aug 2004
ubicazione: Roma - S. Diego
Messaggi: 25.567
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Quote:
Originariamente inviata da mambo
L'oggetto in questione credo che sia questo http://www.dainese.com/ita/articolo....875793/1875794
pensa che quando l'ho comprato mi era sembrato così fatto bene che non mi è neanche balenato il pensiero che non avesse omologazioni,
in effetti non c'è traccia di marcature di nessun tipo
ma in compenso ci sono le istruzioni per il lavaggio 
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L'oggetto non era questo, bensì quest'altro, molto più semplice.
Peraltro, sul sito è elencato tra le protezioni per uso motociclistico.
E' strano che il tuo gilet non abbia omologazioni, almeno il paraschiena sembra essere il normale paraschiena Dainese, rispondente alla EN 1621-2.
Precisiamo comunque una cosa: la mancanza dell'omologazione non significa necessariamente che le protezioni siano fatte male, ma solo che il produttore non ha provveduto a certificarle, per una qualche ragione che mi sfugge.
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05-03-2008, 00:16
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#22
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Mukkista doc
Registrato dal: 14 Jul 2004
ubicazione: Roma
Messaggi: 2.164
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Sul primo supporto cervicale di dainese ci sta scritto
' Il Neck accompagna ogni movimento e sostiene il collo contro la pressione del vento e dei bruschi movimenti in moto, per dare una sicurezza senza precedenti in qualsiasi posizione di guida'
nn sembra cioè avere la funzione di dispositivo contro i traumi .
Anche quello di Wotan e' un 'Supporto cervicale ' ....
Riguardo quello che dice Guanaco mi resta il dubbio che un oggetto protegge o nn protegge riferendosi pero' all'attivita' , mi spiego meglio il paraschiena /imbottitura di axo nn va sicuramente bene per andare in moto , ma se viene utilizzato per nn farsi male alla schiena quando si schiaccia una pennichella su un prato , allora è senzaltro adeguato .
Diventa difficile ,secondo me, vietare la vendita di questi oggetti , se il produttore nn li spaccia come strumenti di protezione per motociclisti.
Cmq tebete conto che anche la blasonatissima forcefield commercializza 2 paraschiena uno di classe 1 e uno di classe 2 (As a Level 1 product this offers less protection than the Pro L2 version but is 25% lighter in weight and offers increased ventilation) , e cmq vende anche protezioni 'A specialised protector for those activities where the ribs are particularly vulnerable.' prive di certificazioni .........
segnalo questo sito
http://www.pva-ppe.org.uk/standards.htm
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In un mondo di ciechi , anche un orbo e' un Re
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05-03-2008, 00:56
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#23
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Mukkista logorroico!
Registrato dal: 25 Aug 2004
ubicazione: Roma - S. Diego
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Quote:
Originariamente inviata da bugiardo
Sul primo supporto cervicale di dainese ci sta scritto
' Il Neck accompagna ogni movimento e sostiene il collo contro la pressione del vento e dei bruschi movimenti in moto, per dare una sicurezza senza precedenti in qualsiasi posizione di guida'
nn sembra cioè avere la funzione di dispositivo contro i traumi .
Anche quello di Wotan e' un 'Supporto cervicale ' ....
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Riporto il testo della FAQ del sito Dainese "Le vostre protezioni sono omologate?": Tutte le nostre protezioni moto-sci-bici superano il processo di omologazione perché, in caso contrario, non potrebbero essere immesse sul mercato con questa denominazione.
Per quanto riguarda i protettori ad uso motociclistico, questi vengono suddivisi in due categorie, la 1 e la 2, in base alla Direttiva 89/686/CEE.
L'appartenenza dei protettori alla Categoria 2 rende obbligatoria la Certificazione "CE di tipo", che viene eseguita da parte di un Organismo Notificato Europeo. I protettori di Categoria 2 di Dainese sono stati tutti sottoposti a procedura di Certificazione presso RICOTEST, Organismo Notificato N.0498. Tutti i protettori Dainese della Categoria 2 sono quindi omologati secondo le norme tecniche di riferimento EN 1621.1/97 o EN 1621.2/2000. Dainese produce protettori di Categoria 2 per proteggere spalle, gomiti, ginocchi e schiena.
Alla Categoria 1 appartengono i protettori che hanno la funzione di limitare azioni lesive di lieve entità o che vengono impiegati per limitare lo stato di affaticamento durante la guida. Per questo tipo di protettori non vi è l'obbligo della Certificazione da parte del fabbricante. Dainese produce in questa categoria le cosiddette fasce elasticizzate per il sostentamento della regione lombare della schiena, come l'Ace 1/2/3 e lo Space G.1/2/3. Il Neck dunque non sarebbe omologato, in quanto protettore destinato semplicemente a limitare lo stato di affaticamento durante la guida e perciò appartenente alla categoria 1, e ciò confermerebbe l'ipotesi di Bugiardo.
Ad essere pignoli, se il Neck serve davvero soltanto a ridurre l'affaticamento del collo, esso potrebbe non essere neanche un protettore di categoria 1, perché questi sono elencati dettagliatamente ed esclusivamente dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 475/92:
3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari. A maggior ragione dunque esso non potrebbe essere omologato, sempre dando per buona l'interpretazione della Dainese.
Il fatto però è che la giovane commessa me l'ha proposto come protettore antiurto, dopo che mi ero lamentato che i loro paraschiena (tutti EN 1621-2 classe 1) non coprivano le scapole; errore tutto sommato scusabile, visto che l'oggetto è chiamato protettore, è esposto nel sito insieme ai protettori antiurto ed ha effettivamente l'aria di proteggere dagli urti.
Se gli stessi commessi dei punti vendita Dainese possono sbagliarsi, è evidente la necessità di una maggior chiarezza nel distinguere le due tipologie.
Ma attenzione: potremmo anche ritenere che il Neck, non rientrando nell'elenco delle protezioni di categoria 1, sia comunque un protettore (di categoria 2), in quanto rientrante nella generica definizione di cui all'art. 1 del decreto citato: [...] si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza. e quindi sia sottoposto all'obbligo di certificazione CE secondo i requisiti dell'allegato II.
Ipotesi più rispettosa dei consumatori, che sposo in pieno.
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Claudio Angeletti
L'arte della sicurezza in moto
BMW S1000RR 2025 - Silence S01+ 2022
Ultima modifica di Wotan; 05-03-2008 a 10:44
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05-03-2008, 11:52
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#24
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Mukkista doc
Registrato dal: 14 Jul 2004
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Wotan qui il discorso di base è che per gli accessori per la sicurezza dovrebbero avere una piccola scheda che indichi la loro funzione e il livello di sicurezza offerto , senza tante menate.
Facendo un esempio un paraschiena dovrebbe dire di essere una 'Protezione passiva per motociclisti' di classe 'B' rispetto a una scala di valori che va chessò dalla C alla A , e così anche per gli altri accessori , ci rendiamo conto che noi ( e anche i commessi dainese ) nn abbiamo chiaro se il neck sia un accessorio per la protezione o per il comfort ?!
MA condizionatori , frigoriferi motori sono catalogati in modo semplice , si dice ho preso un frigorifero classe A e uno sa che ha speso un po di + ma consumera' un po di meno rispetto a un B .......qui nn sappiamo manco se si tratta di uno scaldapizzette o di una friggitrice.
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05-03-2008, 12:11
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#25
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Mukkista logorroico!
Registrato dal: 25 Aug 2004
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Messaggi: 25.567
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E' vero, e in effetti la legge è molto chiara in tal senso, e prevede un'etichettatura facilmente comprensibile (vedi in basso). Ma come al solito, non tutto va come dovrebbe.
Questo deriva sicuramente anche dal fatto che il consumatore medio se ne frega, tant'è vero che ieri in Dainese mi guardavano come se fossi un UFO, immagino di essere stato il primo o al massimo il secondo cliente a fare certe domande.
Invece dobbiamo rompere le scatole e pretendere ciò che la legge intende garantire: sicurezza e chiarezza.
La marcatura CE deve essere riportata su tutti i DPI diversi da quelli di categoria 1 (tassativamente elencati dalla legge).
A mio parere, ogni protettore o presunto tale venduto in un negozio per motociclisti dovrebbe recarla in etichetta, e noi dovremmo pretenderla, altrimenti NON è un protettore.
I protettori specifici per uso motociclistico devono poi avere anche il logo riportato qui sotto, dove 1621-2 indica lo standard per i paraschiena, B il fatto che sia un paraschiena normale e non lombare (L) e 2 la classe di protettività (la migliore).
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Claudio Angeletti
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Ultima modifica di Wotan; 05-03-2008 a 12:26
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