Ti allego una sentenza in materia di auto che puo' essere
ovviamente trasportata sulle moto...
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La casa costruttrice di un'autovettura è tenuta, unitamente al concessionario, a rispondere direttamente nei confronti del cliente in relazione alla garanzia di buonfunzionamento dell'autovettura. In ipotesi di mancata eliminazione, nonostante i ripetuti interventi riparatori dei difetti di funzionamento garantiti, il cliente ha diritto di ottenere dal giudice ex art. 1512 c.c., la condanna della casa costruttrice alla loro completa e definitiva eliminazione entro un termine assegnato (con messa a disposizione di un'autovettura sostitutiva nel tempo necessario alle riparazioni) ovvero, in difetto, alla sostituzione dell'autovettura. Il cliente ha, altresì, diritto al risarcimento dei danni sofferti per i disagi e per ridotta efficienza o la mancata disponibilità dell'autovettura in conseguenza delle anomalie di funzionamento denunciate.
Tribunale Monza, 26 febbraio 2001
Aloise c. Soc. Ford Italia
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