Tanti bei discorsi ma NESSUN riferimento esplicito all'art. 2 dove viene detto: “indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario"
Il ministero può dire quello che vuole ma la legge entrata in vigore è chiara, il traffico ordinario è VIETATO su tutte quelle strade definite dalle regioni come viabilità forestale e silvo-pastorale. E dato che le regioni hanno facoltà di inasprire, mai di allentare, i vincoli di una legge nazionale, questa decreto convertito in legge mette nelle loro mani uno strumento legale potente per precludere la circolazione di veicoli sulla rete di strade e sentieri che le regioni stesse classificheranno come sopra.
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