Ho trovato, forse, la direttiva comunitaria da cui discende il tutto.
Il punto 5 è molto importante. Da quello che leggo,
per i paesi comunitari, i diritti acquisiti sono fatti salvi:
http://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=1126
DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
concernente la
patente di guida (Rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:
(1) La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la
patente di guida, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.
(2) Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la
patente di guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una
patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. Malgrado i progressi compiuti in materia di armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida, sussistono divergenze significative tra gli Stati membri relativamente alle norme sulla periodicità del rinnovo delle patenti e sulle sottocategorie di veicoli che necessitavano di un'armonizzazione più accentuata al fine di contribuire alla realizzazione delle politiche comunitarie.
(3) La facoltà d'imporre le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, previste dalla direttiva 91/439/CEE, ha come conseguenza l'esistenza contemporanea di norme differenti nei vari Stati membri e la circolazione di oltre 110 diversi modelli di
patente negli Stati membri. Ciò dà adito a problemi di trasparenza per i cittadini, le forze dell'ordine e le amministrazioni preposte alla gestione delle patenti e porta alla contraffazione di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni fa.
(4) Onde evitare che il modello unico di
patente di guida europea diventi un modello aggiuntivo oltre ai 110 già in circolazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rilasciare tale modello unico a tutti i titolari di
patente.
(5) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le abilitazioni alla guida esistenti, concesse o acquisite prima della data di applicazione.
.................
Questo almeno per gli stati membri.