Premessa:
vorrei che questo 3D rimanesse caratterizzato da toni civili, in quanto vuole essere un semplice chiarimento riguardo un articolo del CdS e non un scontro tra chi ha casualmente la targa sporca e chi tiene costantemente la moto pulita. Altrimenti arriva Stuka con la sua alabarda spaziale e sega il post.
L'art 100 ai commi 12e 15 recita:
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00.
15. ...Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo...
Inizio subito con il comunicare che l'importo massimo dell'articolo che ho postato non è aggiornato...
I dubbi però sono altri e riguardano la confisca. Sono DUE:
1) Si parla di reiterazione. Cosa significa questo? Ipotizziamo (solo un ipotesi, ovviamente) che romargi abbia già violato questo comma una volta. Cosa si intende per reiterazione? E' sufficiente che lo violi una seconda volta indipendentemente dalla moto guidata? Oppure la violazione viene associata alla moto con cui viene commessa l'infrazione e quindi cambiando moto viene "riazzerato il contatore"? Nel caso in cui la violazione è associata al trasgressore il conteggio non si riazzera mai? Quindi, per tutta la mia vita, se commetterò la medesima infrazione mi verrà confiscato il mezzo? Anche tra 40 anni?
2) L'articolo parla solo di confisca. Ma non specifica l'intestatario del mezzo. La confisca viene fatta anche se il mezzo guidato dal trasgressore non è di sua proprietà? Questo, se le norme solo le stesse della confisca per guida in stato in ebrezza, non dovrebbe essere possibile. In tal caso intesto subito la moto alla moglie (che peraltro non ha neppure la patente per la moto) e guido più tranquillo.
Qualcuno sa rispondere ai miei due dubbi?
Grazie