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Da Walwal il Forum originario dove si parla di argomenti che riguardano il mondo Motociclistico e di argomenti correlati , la politica e gli OT sono banditi. Il Bar è intitolato al nostro caro amico Walter.


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Vecchio 23-12-2023, 14:19   #1
intruso
Mukkista doc
 
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Registrato dal: 26 Feb 2003
ubicazione: Padova
predefinito 1 di 23 Nuova normativa sulla sospensione delle polizze RCA

Copio la mail ricevuta dall'assicurazione con le nuove modalità ...aggiungo poco pratiche e poco simpatiche

Gentile Cliente,



il decreto legislativo n. 184/2023, di recepimento della direttiva UE 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in vigore a partire dal 23 dicembre 2023 ha modificato la normativa in materia di assicurazione RC Auto, rafforzando ulteriormente la tutela dei terzi danneggiati.



È stata, inoltre, modificata la disciplina della sospensione in corso di contratto. A partire dall'entrata in vigore del decreto, anche per i contratti in corso, il diritto di sospensione deve essere esercitato tramite formale comunicazione scritta da trasmettersi alla Società ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Il termine di scadenza della sospensione, inizialmente richiesto, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata complessiva superiore a 10 mesi, rispetto all’annualità assicurativa.

Per i veicoli di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico), il termine di sospensione, inizialmente richiesto, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi entro 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata complessiva superiore a 11 mesi, rispetto all’annualità assicurativa.

La sospensione è ufficialmente attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. La Società ne dà tempestiva comunicazione all’Assicurato.

Quanto precede deroga quanto diversamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione (riportate nel Set Informativo) che normano il tuo contratto.



La tua Agenzia resta a disposizione per ulteriori informazioni.
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