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				 Novità codice della strada in vigore dal 08/08/09 
 
			
			Ecco le principali novità introdotte con le modifiche al cds
 1) Art 34 bis
 Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00
 Il termine usato dal codice sembra riferirsi a una forma di alterazione delle caratteristiche o dello stato della superficie stradale non immediatamente ricomponibili con la semplice ripresa della cosa gettata
 
 2) Aumento della sanzione di 1/3 per le violazioni al codice dopo le ore 22 e prima dello 7 per i seguenti articoli:
 
 141 Velocità
 142 Limiti di velocità
 145 Precedenza
 146 Violazione segnaletica stradale
 149 Distanza di sicurezza
 154 Cambiamento di direzione o altre manovre
 174 Durata della guida di autoveicoli per trasporto cose o persone
 176 Comportamento durante circolazione su autostrade e strade extraurbane principali
 178 Documenti di viaggio  per trasporti professionali con veicoli privi di cronotachigrafo
 
 3) Art 186
 Se il tasso alcolico è superiore a 1,5 dopo le 22 e prima delle 7 aumento della ammenda (reato)di 1/3.
 Se il veicolo non è di proprietà del conducente non si applica la confisca ma il raddoppio della sospensione della patente
 
 Art 187
 stesse modifiche di sopra per chi guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
 
 4) Art 193
 è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.
 Finalmente forse si riuscirà a debellare l'uso di falsificare o contraffare le assicurazioni
 
 5) Art 219 bis
 Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida
 Finora a chi commetteva infrazioni con il patentino che prevedevano il ritiro, la sospensione o la revoca non si poteva applicare e quindi poteva continuare a circolare liberamente
 
 Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida.
 Se si compiono violazioni al codice che prevodono il ritiro la sospensione o revoca della patente con veicolo per cui non è prevista la patente (ciclomotori o biciclette) se il conducente è titolare di patente di guida si applicano alla patente stessa compresa la decurtazione dei punti
 
				__________________Vivere è un atto di fede... mica un complimento...
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