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Originariamente inviata da nico62
Il comma 3 prevede la sanzione pecuniaria di 370 € in 3 distinte ipotesi:
1) veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate
- nel certificato di omologazione o di approvazione
- e nella carta di circolazione;
2) telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova;
3) telaio sostituito in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova.
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Appunto: i commi 3 e 4 dell'art. 78 stabiliscono che si va a visita e prova quando il veicolo è stato modificato in almeno una delle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione, cioè
tutti gli elementi riportati nell'Appendice V, ivi comprese sospensioni, marmitte, fari ecc. ecc. ecc.
L'art. 72 si applica solo se uno dei dispositivi in esso elencati manca o non è conforme.
Secondo me, ci sono casi in cui i due articoli sono sovrapponibili. In tal caso andrebbe applicato l'art. 72, come giustamente dici. Ma resta il fatto che a Massimo54 hanno applicato l'art. 78, pur essendo il faro uno dei dispositivi indicati nell'art. 72. Come la mettiamo?