Quote:
Originariamente inviata da navarone
La spiegazione "giuridica" a mio avviso non è corretta:
la consuetudine, se la intendi in senso tecnico come fonte del diritto, non può mai essere "contra legem".
Il motivo è facilmente spiegabile: nella gerarchia delle fonti la consuetudine occupa un gradino inferiore rispetto alla legge e, come ben noto, una norma di fonte inferiore non può abrogare o derogare ad una norma di fonte superiore.
Se poi parli di consuetudine sociale mi potresti trovare d'accordo se completassi il ragionamento parlando di "cattiva consuetudine".
saluti.
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Mi ricollego alla risposta quotata data a Gert e aggiungo che nella factispecie la consuetudine non abroga (il rito dell'abrogazione è formale, come sai) e non deroga (ad oggi non c'è fonte di secondo o terzo livello che si sia mai pronunciata sul tema).
Per quanto riguarda la 'cattiva consuetudine sociale' mi vien facile considerarla una regola, per certi aspetti al sud e per altri al nord.