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Carte di circolazione, dal 3 novembre obbligo di aggiornamento
Tutti coloro che ancora non hanno provveduto ad effettuare la rettifica presso gli uffici territoriali competenti, dovranno recarsi entro la data stabilita dalla legge 120 del 2010, parte integrante del vigente Codice della Strada, agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti al fine di regolarizzare la propria posizione.
La novità in particolare riguarda i titolari di auto o motoveicoli che abbiano subito una variazione delle generalità o della denominazione dell’intestatario del mezzo, mentre gli stessi adempimenti sono richiesti in caso di temporanea disponibilità del veicolo in favore di un terzo per un periodo maggiore di trenta giorni. Sono esentati, in base alle disposizioni recepite in toto dalla Motorizzazione Civile con la circolare 15513 del 10/7/2014 contenente le procedure informatiche necessarie all’applicazione della norma, i soggetti che, invece, in forza di un atto posto in essere prima del termine in questione, utilizzano già un mezzo non di loro proprietà o possiedono un’intestazione non aggiornata. La multa per i trasgressori partirà dalla cifra minima di 705 €. http://www.aci.it/i-servizi/normativ...estatario.html |
... per tale adempimento rivolgersi all' U.B.C.I.(*)
questo paese dovrebbe, una volte per tutte, sprofondare nelle viscere della terra... non so se ridere o mettermi a piangere...:mad::mad::mad::mad: * Ufficio Brevetti Cose Inutili |
... o anche all' U.C.C.S.*
* Ufficio Complicazione Cose Semplici |
.....mentre gli stessi adempimenti sono richiesti in caso di temporanea disponibilità del veicolo in favore di un terzo per un periodo maggiore di trenta giorni
Perfetto , poniamo il caso per un qualsiasi motivo presto la mia autovettura ad un "terzo" per un periodo maggiore di giorni trenta ....chi e come faranno a stabilire che il "terzo" ha utilizzato il mio mezzo per piu' di 30 giorni ? Deve essere fermato/controllato tutti i santi giorni x 30 giorni consecutivi e al 31 giorno scatta la sanzione :rolleyes::rolleyes::rolleyes: ?????? CHE FENOMENI :D:D:D:D:D:D |
...la semplificazione renziana? :lol: :lol:
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forse non ho capito bene ma se per esempio io vado all'estero per due mesi e lascio la mia automobile al mi babbo, questi deve far aggiornare la carta di circolazione?
e poi quando rientro e rivoglio usare la mia auto? |
Non ci ho capito niente ...
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ma e' giusto il post 4, e' una cagata e non dimostrabile.
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Non capisco cosa devo fare:
1. ho acquistato una moto usata, sul libretto c'è il nome del vecchio proprietario; devo rifare il libretto? 2. utilizzo da una 10ina di anni l'auto intestata a mio padre; ho una scrittura notarile che posso utilizzarla in itaglia ed all'estero; devo fare qualcosa? |
da quanto ho capito (ma che fatica!) è solo per chi acquista un veicolo (trascrizione sul certificato di proprietà) e poi non fa il passaggio di intestazione al PRA entro 60 gg
PS tutto sto casino e doppi passaggi solo per mantenere quei maledetti parassiti dell' ACI |
Quote:
Per Favore!!! :lol::lol::lol::lol::lol: |
Carte di circolazione, dal 3 novembre obbligo di aggiornamento
Quote:
in questo caso il proprietario prestante e il momentaneo utilizzatore del veicolo devono far parte dello stesso nucleo familiare con identica residenza non devono fare nulla altrimenti bisogna "aggiornarlo" al pra...... 😐 comunque è un gran groviglio di menate...... 😜 Sent from my iPhone |
Aspetta, aspetta, io uso la macchina di mia mamma il mercoledì e il venerdì...quindi?
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Resta tutto da dimostrare l'uso per oltre trenta giorni.
Trenta giorni da quando ? Da quando è stato fatto cosa, se uso l'auto di un parente o di un amico. Serve sempre invece la dichiarazione ( meglio notarile ) con la quale il proprietario autorizza la guida del suo veicolo senza limiti geografici o di tempo. |
Forse si vuole evitare che gli stranieri residenti in italia usino un'auto con targa straniera perchè intestata ad una persona non residente in italia. Forse.
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follia! solo in Italia!
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Aggiornamento della carta di circolazione
Signori,
Non si capisce molto della nuova normativa Io uso una macchina intestata alla mia ragazza La mia ragazza usa una macchina intestata a me e a mia mamma Mio papa usa una moto intestata a me C è da aggiornare qualcosa? Nessuno è su stato di famiglia dell intestatario. Che si deve fare?? |
chi traduce sta roba in italiano?
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Anche a mio uso, grazie.
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lasciate perdere. tutte cazzate.
lo sport in italia è fare i furbetti in ogni ordine e grado. capita in tutt ii settori e adesso sempre più spesso anche nel Cds che ad ogni piè sospinto si modifichi il corpo originel del codice del 1992 che era un testo molto ben fatto. poi in ogni circostanza come le leggi di assestamento di bilancio, le finanziarie e decreti legge dai nomi più disparati venivano aggiunte modifiche. perchè? semplice perché per deliberare certe genialate si fanno le commissioni e la partecipazione alla commissione porta prestigio e soldi a chi vi partecipa. diciamo che prima nasce l'esigenza di "accontentare" i personaggi che vi partecipano e poi a loro spetta inventarsi qualcosa. e il fatt oche non ci si capisca un cazzo di niente, per qualsiasi argomento ne è la riprova. ovviamente alle suddette commissioni o conferenze di servizio partecipa gente che poi non è tenuta né ad applicare né a subire quello che s'inventano, quindi manco se ne rendono conto. è capitato alla madre di un mio amico rimasta vedova che volesse rinnovare la patente oltre il terzo anno dalla sua scadenza ma una delle modifiche inserite con i provvedimenti di cui sopra prevedono la revisione della patente anche a fronte di un certificato medico che attesti l'idoneità psicofisica. Circolare del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 7053 del 29 gennaio 2009, la quale forniva ulteriori chiarimenti in merito al rinnovo della patente di guida rimasta priva di validità per un lungo periodo. Dopo tre anni dalla scadenza di validità, per mancato rinnovo, è opportuno procedere alla revisione della patente ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma. È emerso, dal contenzioso determinato dall’applicazione della citata circolare, che la suddetta interpretazione debba essere integrata da ulteriori elementi di giudizio nel senso sotto indicato. 1) La revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall’ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma. 2) Peraltro già la circolare n. 16/71 consentiva di avvalersi di una serie di elementi di giudizio in possesso dell’Ufficio. 3) L’eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex legge n. 241/1990. 4) In sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall’Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, ecc. 5) Non appaiono giustificati, salvo i casi eccezionali adeguatamente motivati, i provvedimenti di revisione emessi nei casi in cui venga reiterata la richiesta di duplicato della patente per mancato recapito della stessa. la pratica è giacente in MCTC con esito incerto perchè non si capisce quale possano essere le argomentazioni prospettate dal richiedente. ma come si fa a partorire una scemnza simile senza un sostanziale dolo nel ingenerare confusione e interpretabilità della legge. stiamo parlando di un caso raro, certo, ma da cui dipende l'equilibrio di una famiglia in cui il conducente è certificato come idoneo psichicamente e fisicamente alla guida. però erano 3 anni che gli era scaduta la patente. |
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Fanno ridere.
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Due?
Capitalista .......... |
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...non è così semplicistica la cosa Ermì......... :mad: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p...a&o=vd&id=2172 |
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