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Info CICLISTI e codice della strada
Semplice curiosità.
Una bici può circolare senza luci su una strada pubblica? Non esistono dei criteri di omologazione minimali per le bici per consentire la circolazione sulle strade? Con una moto da cross mica posso circolare su strada neppure se è giorno! Devo acquistare la versione da enduro regolarmente omologata ed in regola con il CdS. mi chiedo questo perchè ieri in galleria mi stavo inculando un ciclista dotato di bici da corsa ovviamente senza alcun dispositivo luminoso. Cazzarola, obbligano noi motociclisti ad indossare il casco, etc, etc. I ciclisti come minimo per circolare su strada dovrebbero avere TUTTI luci anteriori e post. Non me ne fotte una cippa se pesano ma ANCHE SULLE BICI DA CORSA |
no è assolutamente vietato!
la bicicletta deve essere munita di luci davanti e dietro e catarifrangenti e "campanello" non si può girare in gruppo a meno che non ci sia l'ammiraglia davanti. |
Ti quoto in pieno!!! Per non parlare di quelli che procedono appaiati o in gruppo....tutto il rispetto per le biciclette (ogni tanto una bella pedalata piace farla anche a me), ma se vogliono circolare per strada devono rispettare le regole come gli altri! Io sulla mia mtb le luci le ho messe, anche se la uso quasi esclusivamente di giorno....
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Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
art. 182 http://www.patente.it/codice/182.htm e regolamento relativo http://www.patente.it/codice/reg182.htm |
Bene, se fosi un carabbbiniere scasserei i maroni a tutti i ciclisti senza campanello, luci ant e post!
Tutti i vari Indurain che becco sui colli alpini (spesso affiancati in TRE:rolleyes::rolleyes::rolleyes:) erano sicuramente non in regola. NON HO MAI VISTO UNA BICI DA CORSA CON SPECCHIETTI E LUCI!!!!!!! Ok che pesano e senza fa più "racing". Ma, visto che io non posso circolare in strada con una moto pronto pista (vabbè che c'ho la Y ma lascio il db killer:lol:), ritengo giusto che anche loro si allenino con bici in regola con il codice. O che perlomeno evitino di: - passare con il rosso a tutti i semafori (sai che noia fermarsi e ripartire) - circolare AFFIANCATI - circolare senza nessun dispositivo che li renda visibili al buoi (o in galleria). Ripeto, ieri nella galleria di Claviere ne stavo inculando uno! E sull' Izoard ne ho trovati TRE affiancati dietro una curva. |
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DI GIORNO, a quanto pare, si possono utilizzare ugualmente. |
Intanto io questi non sono ancora riuscito a trovarli:
http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=33856 Ecco un mio vecchio post politicamente corretto! (cazzorola... mi rendo conto solo adesso che è stato chiuso! Azz... però poteva essere interessante:lol::lol::lol:) |
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"I velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva" a cui ti riferisci sono quelli impegnati in una competizione sportiva (art.68). Inoltre l'art.68 specifica molto bene che: "Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88". |
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:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes: |
Eh eh... Sinusoid, è buffo ma è proprio così, senza pneumatici non puoi circolare... :lol::lol::lol:
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Uhmmm. Ogni tanto vado in bici. Forse un po' di tolleranza reciproca e' la cosa migliore per tutti. Se cominciamo a fare la lista delle regole che vengono infrante - da tutte e due le parti - non la finiamo piu'. E poi contro la stupidita' non c'e' regola che tenga :-)
Buona strada a tutti |
posto che non so né leggere né scrivere, non è che gli articoli segnalati da eagle significano che, quando è necessario essere muniti di impianto di illuminazione (come indicato all'art. 182), l'illuminazione deve obbedire alle norme elencate? In effetti altrimenti i due articoli sembrerebbero contraddittori
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Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. 2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1. 3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente. 5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento. 6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90. 7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. 8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto e il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. |
ma allora perché
Art.182 . Regolamento di Attuazione Art. 377 (Art. 182 Cod. str.) (Circolazione dei velocipedi) 1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono. 2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano. 3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. 4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. 5. Il trasporto di bambini fino a otto anni di eta' e' effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del Codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilita' e la liberta' di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate: 1. tra il manubrio del velocipede e il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; 2. posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino a otto anni di eta'. Prima del montaggio della attrezzatura e' necessario procedere ad una verifica della solidita' e stabilita' delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso. 6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del Codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli. 7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione. |
che sia perché le ns. leggi fanno un pochetto schifo anche nelle questioni più semplici??? ;)
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no, le due leggi si confermano tra loro:
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1. in altre parole: nelle condizioni di scarsa visibilità (notte, galleria, nebbia, condizioni ammmosferiche... ecc) , i dispositivi devono essere presenti e punzionanti. in pieno giorno, possono non esserci. in galleria, quindi, devono esserci le luci. sennò multa. fuori dalla galleria, non sono obbligatorie. |
Anche i motociclisti non dovrebbero sorpassare su riga continua, coprire la targa e tante altre cose, ma proprio tante....:lol::lol::lol:
Invece i TIR possono fare quel c... che vogliono, anche spiattellare tutte le due ruote a motore o non che rompono i maroni e basta:!: |
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la seconda legge invece sembra suggerire che le luci devi averle (e usarle) solo dopo il tramonto...:( |
comunque ancora non ho capito se posso tirar sotto i ciclisti o no?????
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l'articolo 68 parla di "caratteristiche costruttive"...ossia un qualcosa che fa parte della definizione di bicicletta...imprescindibile da essa...è come dire che per definizione la bicicletta deve avere tutte quelle cose...se no infrange l'articolo 68...
quindi il successivo articolo 377 è scritto male...bastava specificare solo che in quelle condizioni bisogna usare i dispositivi che OBBLIGATORIAMENTE si DEVONO avere a bordo della bicicletta. IMHO |
ma il comma due del 68 dice che, a parte il campanello, devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi... quindi negli altri casi possono essere non presenti e/o non funzionanti, leggo male io?
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alla fine dei conti se stiro un ciclista posso sempre dire di non averlo ne visto ne sentito perchè non aveva luci, catarifrangenti e campanello
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Circolazione dei velocipedi. 1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. Articolo 182 del codice della strada quindi posso stirarne tanti:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes: |
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