Mukkista
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Sicuro di aver postato la massima della Cassazione.
Ecco la sentenza:
Cassazione civile , sez. III, 01 dicembre 2004, n. 22598
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente - Dott. Ernesto LUPO - Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere - Dott. Ennio MALZONE - Consigliere - Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALOIA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO9, presso lo studio dell'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo difendeunitamente all'avvocato TOMMASO CARONE, giusta delega in atti; - ricorrente -contro AXA ASSICURAZIONI SPA già UAP ITAL SPA, in persona del suo legalerappresentante pro tempore Dott. Carlo Migliore, elettivamentedomiciliata in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso lo studiodell'avvocato GIUSEPPE INCANNO', che la difende, giusta delega inatti; - controricorrente -avverso la sentenza n. 248/01 del Tribunale di BARI, Sezione secondacivile, emessa il 19 dicembre 2000, depositata il 30/01/01; RG.6379/98. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/10/04 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto primo motivo,accoglimento secondo e terzo.
Inizio documento
Fatto
Con citazione del 5.9.1995, la U.A.P. Italiana s.p.a. conveniva in giudizio D'Aloia Pasquale, quale titolare del garage Amadeus in Bari, perché il medesimo fosse condannato al pagamento della somma di €. 14 milioni, corrisposta dalla società attrice al proprietario dell'auto Alfa tg. BA D08846, assicurata per incendio e furto, che, custodita all'interno del garage del convenuto, era stata rubata da ignoti il 21.5.1992 e successivamente ritrovata con vari danni.
Assumeva l'attrice che, avendo corrisposto l'indennizzo al proprietario dell'auto, agiva in ripetizione della somma corrisposta nei confronti del D'Aloia Pasquale, inadempiente agli obblighi di custodia.
Il D'Aloia si costituiva e deduceva che il rapporto intercorrente con i clienti del garage, in merito ai contratti di posteggio, era riconducibile al contratto di locazione di posto auto e non di custodia.
Il Pretore di Bari, con sentenza depositata il 5.8.1998, accoglieva la domanda.
Proponeva appello il convenuto e resisteva l'attrice.
Il Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 30.1.2001, rigettava l'appello.
Riteneva il tribunale che il D'Aloia nella denunzia di furto presentata alla polizia giudiziaria aveva affermato che era stato informato del furto dal guardiano e che tale furto si era verificato nel periodo di assenza dello stesso: che tale prima dichiarazione, per quanto ridimensionata nel giudizio di primo grado in cui affermava che egli aveva concesso solo un servizio di parcheggio non custodito, rappresentava una confessione stragiudiziale resa ad un pubblico ufficiale; che, anche a ritenere che l'affermazione dell'esistenza del guardiano fosse stata effettuata al fine di non vedersi revocata l'autorizzazione amministrativa per l'attività di rimessaggio dei veicoli, che prevedeva necessariamente la custodia degli stessi, era risultato che il guardiano Pavone, adibito per la custodia del garage Levante dello stesso D'Aloia e posto nei pressi del garage Amadeus, si recava nella notte anche presso quest'ultimo per verificare l'integrità della serranda e l'uso del garage da parte dei soggetti legittimati; che di nessun rilievo era il fatto che i clienti avessero le chiavi del garage, poiché ciò era superato dal fatto che lo stesso teste Pavone aveva dichiarato che il gestore del garage era in possesso delle chiavi delle varie auto. Riteneva, quindi, la sentenza di appello che il D'Aloia avesse una responsabilità contrattuale di custodia delle auto. Quanto alla clausola contrattuale che escludeva la responsabilità per furto, riteneva il tribunale che la stessa fosse vessatoria e che conseguenzialmente dovesse essere sottoscritta specificamente, mentre tale approvazione autonoma non sussisteva nel contratto di posteggio in esame.
Inoltre riteneva il tribunale che nel contratto di posteggio, quale era quello in esame come definito dallo stesso appellante, l'esclusione della custodia, che ne era la causa tipica, avrebbe comportato la nullità dello stesso contratto. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D'Aloia, che ha anche presentato memoria.
Resiste con controricorso la Axa Assicurazioni s.p.a., che ha incorporato la U.A.P. s.p.a.
Inizio documento
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione agli art. 2730 e 2735 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c..
Assume il ricorrente che è incongruente l'impugnata sentenza nella parte in cui ritiene che la dichiarazione resa dall'Aloia alla polizia giudiziaria costituisse prova dell'esistenza di una guardiania; che la dichiarazione era stata fatta solo al fine di evitare conseguenze amministrative in merito all'autorizzazione all'attività di parcheggio, che prevedeva la custodia; che ulteriori elementi in questo senso si traevano dalla deposizione del Pavone, secondo cui i clienti avevano la chiave del garage.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norma di legge, in relazione all'art. 1341 e 1342 c.c., nonché il difetto di motivazione per omesso esame dei documenti e delle connesse risultanze processuali.
Lamenta il ricorrente che erratamente il giudice di appello ha ritenuto che la clausola n. 7 delle "condizioni generali del posteggio", relativa all'esclusione di responsabilità in caso di furto, non presentasse la specifica firma di approvazione e che, pertanto, fosse nulla a norma dell'art. 1341 c.c., quale clausola vessatoria.
3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1766 e 1768 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c..
Secondo il ricorrente erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, poiché nel contratto di parcheggio la custodia costituisce causa tipica del contratto, l'assenza della stessa comporterebbe la nullità del contratto.
Assume il ricorrente, invece, che ben si può nell'ambito dell'autonomia negoziale prevedere un contratto di parcheggio senza obbligo di custodia
4.1. Ritiene questa Corte che i tre motivi di ricorso vadano esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Questa Corte ha avuto modo di precisare, sin dalla sentenza del 16 novembre 1979, n. 5959, che "il contratto atipico di "posteggio di un veicolo va inquadrato, ai fini della sua disciplina, nello schema generale del contratto di deposito, il quale comporta l'affidamento della cosa al depositario con l'obbligo di custodirla e di restituirla nello stato in cui è stata consegnata" (cfr., anche, Cass. 27 maggio 1982, n. 3288; Cass. 22 dicembre 1983, n. 7557; Cass. 12 dicembre 1989, n. 5546; Cass. 23 agosto 1990, n. 8615; Cass.n. 14.6.1996, n.5461; Cass.1.10.1999, n.10892). L'atipicità, sottolineata da tutte le decisioni richiamate, indica già che non vi è, perfetta coincidenza tra il contratto di parcheggio e lo schema tipico del deposito, la cui disciplina si applica in via analogica, ma non esclude, anzi postula, che quel contratto abbia proprie caratteristiche individualizzanti.
4.2. Sennonché il contratto di posteggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale), consistente nell'affidamento del veicolo al soggetto (o a un suo ausiliare), che esercita l'attività di parcheggio o di posteggio di veicoli in un determinato luogo. L'obbligazione che grava su quest'ultimo è quindi quella non solo di mettere a disposizione della controparte uno spazio di dimensioni sufficienti per il veicolo, ma anche di riceversi il veicolo, che dovrà poi essere restituito, con conseguente obbligo di custodia (ex art. 1177 c.c.).
Allorché si parla di parcheggio o di posteggio "non custodito", non si versa in effetti nell'ambito del contratto di posteggio, ma nella locazione o nel comodato del c.d. posto auto, cioè nella messa a disposizione per un tempo determinato o indeterminato di una zona del bene immobile del locatore o del comodante, perché sia goduta al solo fine della sosta del veicolo, senza alcun altro obbligo a carico del locatore o del comodante che non siano quelli propri di detti contratti.
4.3. Non può disconoscersi, peraltro, che il contratto di parcheggio, come quello di deposito, può essere costituito a tempo determinato od indeterminato. Il parcheggio, in particolare, può istituirsi sia a tempo indeterminato, che ad anno, a mese, a giorni o ad ore.
La particolare caratteristica del mezzo che ne forma oggetto, destinato funzionalmente al movimento ed al viaggio, e ad essere quindi periodicamente trasferito da un luogo all'altro, fa si che l'asportazione del mezzo dal luogo in cui viene custodito non comporta necessariamente la scadenza del contratto, sì che con la successiva consegna se ne debba costituire e se ne costituisca uno nuovo e diverso. Se é questa, normalmente, la necessaria conclusione nei c.d. parcheggi ad ore od a giornata, non altrettanto avviene nel contratto a tempo indeterminato od anche in quello a tempo determinato ma la cui durata non sia collegata al temporaneo asporto del mezzo (contratti a mese, ad anno, etc.). In tal caso il contratto iniziale perdura, con il conseguente obbligo del posteggiatore di mantenere a disposizione un determinato spazio (anche se non specificamente individuato) nell'ambito del parcheggio e del proprietario del mezzo di pagarne il corrispettivo. Gli obblighi di custodia e la corrispondente responsabilità ex recepto sono, viceversa, strettamente collegati all'effettivo deposito ed alla consegna del mezzo:
l'asportazione del mezzo, da parte del proprietario o di chiunque ne sia legittimato, ne comporta quindi la sospensione, escludendo la responsabilità del posteggiatore per tutto il tempo corrispondente.
4.4. Ritenuto, quindi che al contratto di parcheggio o di posteggio si applica la disciplina generale del contratto di deposito, ne consegue la responsabilità ex recepto del gestore del parcheggio; quindi, l'eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto (cfr. Cass. 15/11/2002, n.16079, in tema di rimessaggio invernale di roulottes in campeggio).
5. Da quanto sopra detto consegue, anzitutto, che correttamente la sentenza impugnata ha affermato che ipotizzare una fattispecie contrattuale di posteggio priva, per chi esercita l'attività di posteggiatore, dell'obbligo di custodia significa avallare la configurabilità di un contratto radicalmente nullo perché privo di causa. Pertanto il terzo motivo di ricorso che censura detto assunto della sentenza impugnata è infondato.
6.1. Infondato è anche il primo motivo di ricorso, con cui, come visto, si è censurata la ricostruzione della volontà contrattuale operata dalla corte di merito.
Sotto questo profilo va osservato che sia le parti che la sentenza impugnata si sono soffermate soprattutto sul comportamento tenuto dai contraenti nella fase esecutiva del contratto: e cioè sull'esistenza o meno di un guardiano, sulla disponibilità delle chiavi del garage da parte dei clienti e dei duplicati delle chiavi delle auto da parte del posteggiatore.
Nella fattispecie, al fine di individuare il contenuto della volontà negoziale e cioè se nella fattispecie si fosse trattato di contratto di posteggio o di locazione di "posto - auto", e quindi al fine di stabilire quali fossero gli obblighi contrattualmente assunti e gli eventuali inadempimenti, bene sarebbe stato anzitutto esaminare il testo contrattuale, a norma dell'art. 1362, c. 1, c.c., tanto più se si considera che l'unica parte del testo del contratto riportata dal ricorrente è ricca di spunti ricostruttivi della volontà negoziale. Infatti lo stesso ricorrente, a pag. 9, dichiara che sotto la dizione "condizioni generali del posteggio" la clausola n. 7 statuisce che "Non si risponde dei danni alle vetture delle quali non sia stata verificata l'integrità da parte del personale al momento del deposito. In ogni caso non si risponde del furto delle vetture comunque commesso".
In ogni caso ben può il giudice di merito ricostruire la volontà negoziale delle parti anche sulla base del comportamento tenuto dalle stesse in esecuzione del contratto (Cass. 4.8.2000, n. 10250), come è avvenuto nella fattispecie.
6.2. Nella fattispecie il giudice di appello, sulla base delle circostanze che esisteva un guardiano del garage, come emergente dalla confessione stragiudiziale dell'Aloia; che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di posteggio nel garage Amadeus prevedeva la custodia; che nel garage erano depositati anche i duplicati delle chiavi ivi parcheggiate, ha ritenuto che nella fattispecie il convenuto D'Aloia Pasquale aveva anche assunto l'obbligo di custodia della vettura in questione.
6.3. Osserva questa Corte che l'individuazione della volontà negoziale - che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 28.8.2001, n. 11289; Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914; Cass. 25.2.1998, n. 3142).
Nella fattispecie ritiene questa Corte che il procedimento argomentativo seguito dalla corte di merito è immune da vizi di motivazione nei limiti in cui essi sono rilevabili in sede di legittimità, né il ricorrente ha indicato quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati dalla sentenza impugnata in tema di ricostruzione della volontà negoziale.
7.1. Quanto, poi, all'assunta violazione dell'art. 2735 c.c. nell'interpretazione della confessione stragiudiziale dell'Aloia contenuta nella denunzia di furto alla Polizia giudiziaria, in cui questi fa riferimento alla presenza di un guardiano nella notte del furto, va osservato che le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere - dovere di apprezzare liberamente (Cass. 16/08/2000, n.10825).
7.2. Va, poi, osservato - quanto al lamentato vizio di motivazione in merito alla valutazione della predetta confessione stragiudiziale e della deposizione testimoniale del guardiano Giuseppe Pavone - che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).
Ne consegue che va rigettato anche il primo motivo di ricorso.
8. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Infatti, poiché con esso si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la clausola che escludeva la responsabilità dell'esercente l'attività di posteggio per furto dell'auto era specificamente stata sottoscritta, l'assunto si risolve in una censura di travisamento del fatto. Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202; Cass. n. 1143 del 2003).
9. Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute dalla resistente.
Inizio documento
P.Q.M
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi E. 1600/00, di cui E. 100, 00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi deciso in Roma, li 21 ottobre 2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 01 DIC. 2004
La clausola può essere vessatoria in qualunque tipo di contratto eccetto che in quelli esclusi per legge.
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KTM 990 ADV S
Betamotor 450 RR '09
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