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Da Walwal il Forum originario dove si parla di argomenti che riguardano il mondo Motociclistico e di argomenti correlati , la politica e gli OT sono banditi. Il Bar è intitolato al nostro caro amico Walter.


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Vecchio 22-11-2006, 18:38   #1
Andreapaa
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predefinito Se rubano in un parcheggio coperto

Se percaso si parcheggia la moto in uno di quei parcheggi coperti, ad esempio multipiano ecc e la moto viene rubata, c'è diritto a qualche tipo di rimborso?

Idem in quei parcheggi che sono presidiati.
Andreapaa non è in linea  
Vecchio 22-11-2006, 18:41   #2
Regis
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... unica sicurezza è che torni a casa a piedi...

per il resto, BOOOOOHHHH.

PS: spero che non ti sia successo...
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Ex R1150 R... ora R1200R!!!
"... contro la ginnastica dell'obbedienza."
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Vecchio 22-11-2006, 18:47   #3
Andreapaa
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spero che non ti sia successo
No, per fortuna no, era solo per capire ... allora a cosa servono i tipi che presidiano i parcheggi ...

All'estero mi avevano detto che il mezzo era assicurato contro il furto, basta tenere il tagliandino.
Andreapaa non è in linea  
Vecchio 22-11-2006, 18:52   #4
Calidreaming
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non penso che sia assicurato per il furto ... il tipo serve a incassare i dindi del posteggio e basta di solito, in ogni caso dovrebbe essere esposto un regolamento con indicati anche i riferimenti legislativi del caso nei pressi della zona di pagamento.
o no?
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Calidreaming perchè guzzisti si resta!!!
(c) Mototopo
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Vecchio 22-11-2006, 18:55   #5
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Solitamente sono esposti dei simpatici cartelli dove la "Direzione" se ne lava le mani in caso di furto...
 
Vecchio 22-11-2006, 19:09   #6
gladio76
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Solitamente sono esposti dei simpatici cartelli dove la "Direzione" se ne lava le mani in caso di furto...
Cartelli con poco valore giuridico
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Vecchio 22-11-2006, 19:12   #7
Luciano
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salvo eccezioni, danno solo il posto auto e non il servizio di custodia.
__________________
[SIZE=1][COLOR=Black]Speed 1050 black per la curva[/COLOR], [COLOR=Blue]RT 1200 per il viaggio[/COLOR] [/SIZE]

[FONT="Garamond"][COLOR="Blue"][SIZE="2"]Invece che per una causa mi piacerebbe battermi per un effetto[/SIZE][/COLOR][/FONT]
Luciano non è in linea  
Vecchio 22-11-2006, 19:40   #8
Janno
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Dipende se il posteggio è custodito o meno...in teoria ci dev'essere scritto nel cartello dove sono indicati i prezzi e gli orari...comunque tu chiedi lo stesso perchè molti, ultimamente, sono dotati di telecamere di sorveglianza...
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Motociclisti...Strana, meravigliosa gente!

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Vecchio 22-11-2006, 20:31   #9
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salvo eccezioni, danno solo il posto auto e non il servizio di custodia.
hai ragione, non assicurano mai il parheggio custodito
 
Vecchio 22-11-2006, 20:57   #10
barbasma
Capricorno fomentatore talebano antiBMW Dop
 
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esistono alcuni parcheggi sotterranei che non lasciano parcheggiare le moto appunto per evitare problemi di responsabilità.

simpatici.
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Vecchio 22-11-2006, 23:19   #11
Slagra
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da qualche parte, non ricordo dove, ho letto che un giudice ha condannato il parcheggiatore al risarcimento del danno considerando il regolamento clausole vessatorie. se è importante domani devo vedere l'avv (minga l'agnelli) e posso chiedere.
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Qui ne risque rien, n'a rien.
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Vecchio 23-11-2006, 00:07   #12
Enrox
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mi pare che la risposta sia talmente ovvia: visto che non gli consegnate le chiavi (e comunque neppure quello sarebbe sufficiente) mi spiegate come sarebbe mai possibile dimostrare che l'auto/moto e' stata rubata e non semplicemente porta via aprendola e accendendola con le legittime chiavi?
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Vecchio 23-11-2006, 01:02   #13
tristano
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mi pare che la risposta sia talmente ovvia: visto che non gli consegnate le chiavi (e comunque neppure quello sarebbe sufficiente) mi spiegate come sarebbe mai possibile dimostrare che l'auto/moto e' stata rubata e non semplicemente porta via aprendola e accendendola con le legittime chiavi?
con le stesse modalità con le quali denunci un furto avvenuto per strada. denunciare un fatto non avvenuto o peggio ancora completamente falso è un reato. quindi se denunci che il furto della moto è avvenuto all'interno di un parcheggio si presume che la tua affermazion sia vera.
tristano non è in linea  
Vecchio 23-11-2006, 01:12   #14
tristano
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sulla responsabilità del gestore del parcheggio la cass. dice che se all'ingresso del parcheggio (prima dell'ingresso) c'è una cartellonistica che avverte che il parcheggio non è custodito, allora la società non è tenuta a risarcire il furto subito all'interno. se il cartello manca o è apposto all'interno del parcheggio ( quando sei già dopo le sbarre) e/o sul retro del biglietto e/o dove paghi allora il gestore è responsabile per il furto ( si applicano le regole del contratto di deposito). In sintesi devi essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal gestore prima di concludere il contratto (cioè quando prendi il biglietto).
tristano non è in linea  
Vecchio 23-11-2006, 01:15   #15
ITALO
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Nel caso vi dovesse succedere... fate finta che la moto vi è stata rubata in strada e scordatevi del parcheggio (ovviamente se siete assicurati contro il furto, altrimenti pregate).

La vostra assicurazione potrebbe non risarcirvi dicendo di rivolgervi all'assicurazione del Garage o del Parcheggio dove è avvenuto il furto.
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[I]I grandi spiriti hanno sempre incontrato violenta opposizione da parte delle menti mediocri[/I]
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Vecchio 23-11-2006, 09:14   #16
Luciano
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qualche possibilità però c'è:

Cassazione: parcheggio custodito risarcisca clienti in caso di furto d'auto

I gestori dei parcheggi custoditi, in caso di furto, sono tenuti a risarcire gli automobilisti che mettono in deposito a pagamento le loro auto. Lo ricorda la Corte di Cassazione in una sentenza (la numero 28232) con la quale ha respinto il ricorso della Rear Gestione Parcheggi , societa' di parcheggio del Lingotto nella zona Fiere a Torino, che rivendicava il diritto alla restituzione di oltre 167 milioni di vecchie lire, somma gia' pagata dalla compagnia assicuratrice dell'automobilista, Alberto S., derubato della sua Mercedes posteggiata appunto nel parcheggio del Lingotto al costo di 3 euro per l'intera giornata. Per la Suprema Corte, per liberarsi da ogni responsabilita' in caso di furto, e' necessario che le societa' di parcheggi espongano un cartello 'non custodito' ''adeguatamente visibile prima dell'ingresso, quando cioe' e' ancora possibile per l'utente scegliere se concludere o meno il contratto relativo allo stazionamento dell'autovettura''. Inutilmente la societa', a sua volta coperta da assicurazione, ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo tra l'altro che ''sul retro dello scontrino consegnato all'automobilista fosse scritto parcheggio non custodito''.

(Data: 07/02/2006 - Autore: Adnkronos)
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Vecchio 23-11-2006, 09:18   #17
Enrox
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con le stesse modalità con le quali denunci un furto avvenuto per strada. denunciare un fatto non avvenuto o peggio ancora completamente falso è un reato. quindi se denunci che il furto della moto è avvenuto all'interno di un parcheggio si presume che la tua affermazion sia vera.
questo e' pertinente nel rapposto con la tua assicurazione, non nel rapporto con la societa' che gestisce il parcheggio con la quale non hai alcun contratto.
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Vecchio 23-11-2006, 09:40   #18
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Aggiungo che ora il confine si è fatto piu labile perchè se prima i gestori potevano mettere il cartello "Non custodito" e con quello lavarsi le mani da ogni responsabilità, adesso che sono obligati anche a segnalare se l'area è videosorvegliata occorrerà aspettare che qualche sentenza dica se la videosorveglianza attiene alla custodia o no. A Milano qualche simpatico cartello in contraddittorio "Non custodito" e "Area soggetta a videosorveglianza" l'ho già visto in alcuni parcheggi.
Va anche aggiunto che anche i parcheggi più seri fanno comunque un distinguo tra il veicolo e quanto in esso contenuto e/o attinente, ovvero se rubano l'auto o la moto il parcheggio ne risponde ma se vi rubano i bagagli o il casco lasciato legato sulla moto no.
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Vecchio 23-11-2006, 10:12   #19
tristano
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questo e' pertinente nel rapposto con la tua assicurazione, non nel rapporto con la societa' che gestisce il parcheggio con la quale non hai alcun contratto.
se ti rubano le chiavi devi denunciare il furto delle stesse, con la società del parcheggio eccome se c'è un contratto, si chiama deposito, naturalmente è semplificato per via del numero di utenti che lo "sottoscrivono", il momento della conclusione è quando ritiri il tagliando dalla macchinetta automatica posta all'ingresso. Naturalmente il gestore del parcheggi potrebbe chiedere l'esibizione dele chiavi della moto perchè se uno parcheggia la moto ed inavvertitamente lascia le chiavi inserite o sulla sella etc. etc. non c'è assicuratore o gestore che ti risarcisca il furto.

la denuncia penale vale fino a querela di falso nei confronti di tutti i soggetti che ne subiscono le conseguenze.
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Vecchio 23-11-2006, 10:12   #20
gladio76
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Al contratto di parcheggio (o di posteggio), che rientra nella categoria dei contratti atipici, deve ritenersi applicabile la disciplina del deposito, con conseguente responsabilità "ex recepto" del gestore, di talché l'eventuale clausola di esonero dalla responsabilità di quest'ultimo, nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, deve ritenersi inefficace, se non specificamente approvata per iscritto. Il contratto di posteggio privo dell'obbligo di custodia integra, difatti, gli estremi di una fattispecie o di contratto nullo per difetto di causa, ovvero di locazione (o comodato) del "posto auto", consistente nella messa a disposizione, per un tempo determinato o indeterminato, di una porzione del bene immobile di proprietà del locatore (o del comodante) affinché sia goduta al solo fine della sosta del veicolo, senza alcun altro obbligo a carico del dante causa (c.d. "posteggio incustodito").

Cassazione civile , sez. III, 01 dicembre 2004, n. 22598
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Vecchio 23-11-2006, 10:19   #21
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se non specificamente approvata per iscritto.
cioe' basta che sia scritto sul biglietto "parcheggio non custodito"?
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Vecchio 23-11-2006, 10:24   #22
tristano
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Aggiungo che ora il confine si è fatto piu labile perchè se prima i gestori potevano mettere il cartello "Non custodito" e con quello lavarsi le mani da ogni responsabilità, adesso che sono obligati anche a segnalare se l'area è videosorvegliata occorrerà aspettare che qualche sentenza dica se la videosorveglianza attiene alla custodia o no. A Milano qualche simpatico cartello in contraddittorio "Non custodito" e "Area soggetta a videosorveglianza" l'ho già visto in alcuni parcheggi.
Va anche aggiunto che anche i parcheggi più seri fanno comunque un distinguo tra il veicolo e quanto in esso contenuto e/o attinente, ovvero se rubano l'auto o la moto il parcheggio ne risponde ma se vi rubano i bagagli o il casco lasciato legato sulla moto no.

Secondo me il concetto di "non custodito" affisso all'ingresso dovrebbe essere integrato espressamente dalla clausola che in caso di furto il gestore non ne risponde (sia se l'area è videosorvegliata sia se non lo è).

I bagagli del veicolo raramente vengono risarciti
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Vecchio 23-11-2006, 10:41   #23
gladio76
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Sicuro di aver postato la massima della Cassazione.

Ecco la sentenza:

Cassazione civile , sez. III, 01 dicembre 2004, n. 22598


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente - Dott. Ernesto LUPO - Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere - Dott. Ennio MALZONE - Consigliere - Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALOIA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO9, presso lo studio dell'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo difendeunitamente all'avvocato TOMMASO CARONE, giusta delega in atti; - ricorrente -contro AXA ASSICURAZIONI SPA già UAP ITAL SPA, in persona del suo legalerappresentante pro tempore Dott. Carlo Migliore, elettivamentedomiciliata in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso lo studiodell'avvocato GIUSEPPE INCANNO', che la difende, giusta delega inatti; - controricorrente -avverso la sentenza n. 248/01 del Tribunale di BARI, Sezione secondacivile, emessa il 19 dicembre 2000, depositata il 30/01/01; RG.6379/98. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/10/04 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto primo motivo,accoglimento secondo e terzo.




Inizio documento

Fatto

Con citazione del 5.9.1995, la U.A.P. Italiana s.p.a. conveniva in giudizio D'Aloia Pasquale, quale titolare del garage Amadeus in Bari, perché il medesimo fosse condannato al pagamento della somma di €. 14 milioni, corrisposta dalla società attrice al proprietario dell'auto Alfa tg. BA D08846, assicurata per incendio e furto, che, custodita all'interno del garage del convenuto, era stata rubata da ignoti il 21.5.1992 e successivamente ritrovata con vari danni.
Assumeva l'attrice che, avendo corrisposto l'indennizzo al proprietario dell'auto, agiva in ripetizione della somma corrisposta nei confronti del D'Aloia Pasquale, inadempiente agli obblighi di custodia.
Il D'Aloia si costituiva e deduceva che il rapporto intercorrente con i clienti del garage, in merito ai contratti di posteggio, era riconducibile al contratto di locazione di posto auto e non di custodia.
Il Pretore di Bari, con sentenza depositata il 5.8.1998, accoglieva la domanda.
Proponeva appello il convenuto e resisteva l'attrice.
Il Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 30.1.2001, rigettava l'appello.
Riteneva il tribunale che il D'Aloia nella denunzia di furto presentata alla polizia giudiziaria aveva affermato che era stato informato del furto dal guardiano e che tale furto si era verificato nel periodo di assenza dello stesso: che tale prima dichiarazione, per quanto ridimensionata nel giudizio di primo grado in cui affermava che egli aveva concesso solo un servizio di parcheggio non custodito, rappresentava una confessione stragiudiziale resa ad un pubblico ufficiale; che, anche a ritenere che l'affermazione dell'esistenza del guardiano fosse stata effettuata al fine di non vedersi revocata l'autorizzazione amministrativa per l'attività di rimessaggio dei veicoli, che prevedeva necessariamente la custodia degli stessi, era risultato che il guardiano Pavone, adibito per la custodia del garage Levante dello stesso D'Aloia e posto nei pressi del garage Amadeus, si recava nella notte anche presso quest'ultimo per verificare l'integrità della serranda e l'uso del garage da parte dei soggetti legittimati; che di nessun rilievo era il fatto che i clienti avessero le chiavi del garage, poiché ciò era superato dal fatto che lo stesso teste Pavone aveva dichiarato che il gestore del garage era in possesso delle chiavi delle varie auto. Riteneva, quindi, la sentenza di appello che il D'Aloia avesse una responsabilità contrattuale di custodia delle auto. Quanto alla clausola contrattuale che escludeva la responsabilità per furto, riteneva il tribunale che la stessa fosse vessatoria e che conseguenzialmente dovesse essere sottoscritta specificamente, mentre tale approvazione autonoma non sussisteva nel contratto di posteggio in esame.
Inoltre riteneva il tribunale che nel contratto di posteggio, quale era quello in esame come definito dallo stesso appellante, l'esclusione della custodia, che ne era la causa tipica, avrebbe comportato la nullità dello stesso contratto. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D'Aloia, che ha anche presentato memoria.
Resiste con controricorso la Axa Assicurazioni s.p.a., che ha incorporato la U.A.P. s.p.a.


Inizio documento

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione agli art. 2730 e 2735 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c..
Assume il ricorrente che è incongruente l'impugnata sentenza nella parte in cui ritiene che la dichiarazione resa dall'Aloia alla polizia giudiziaria costituisse prova dell'esistenza di una guardiania; che la dichiarazione era stata fatta solo al fine di evitare conseguenze amministrative in merito all'autorizzazione all'attività di parcheggio, che prevedeva la custodia; che ulteriori elementi in questo senso si traevano dalla deposizione del Pavone, secondo cui i clienti avevano la chiave del garage.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norma di legge, in relazione all'art. 1341 e 1342 c.c., nonché il difetto di motivazione per omesso esame dei documenti e delle connesse risultanze processuali.
Lamenta il ricorrente che erratamente il giudice di appello ha ritenuto che la clausola n. 7 delle "condizioni generali del posteggio", relativa all'esclusione di responsabilità in caso di furto, non presentasse la specifica firma di approvazione e che, pertanto, fosse nulla a norma dell'art. 1341 c.c., quale clausola vessatoria.
3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1766 e 1768 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c..
Secondo il ricorrente erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, poiché nel contratto di parcheggio la custodia costituisce causa tipica del contratto, l'assenza della stessa comporterebbe la nullità del contratto.
Assume il ricorrente, invece, che ben si può nell'ambito dell'autonomia negoziale prevedere un contratto di parcheggio senza obbligo di custodia
4.1. Ritiene questa Corte che i tre motivi di ricorso vadano esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Questa Corte ha avuto modo di precisare, sin dalla sentenza del 16 novembre 1979, n. 5959, che "il contratto atipico di "posteggio di un veicolo va inquadrato, ai fini della sua disciplina, nello schema generale del contratto di deposito, il quale comporta l'affidamento della cosa al depositario con l'obbligo di custodirla e di restituirla nello stato in cui è stata consegnata" (cfr., anche, Cass. 27 maggio 1982, n. 3288; Cass. 22 dicembre 1983, n. 7557; Cass. 12 dicembre 1989, n. 5546; Cass. 23 agosto 1990, n. 8615; Cass.n. 14.6.1996, n.5461; Cass.1.10.1999, n.10892). L'atipicità, sottolineata da tutte le decisioni richiamate, indica già che non vi è, perfetta coincidenza tra il contratto di parcheggio e lo schema tipico del deposito, la cui disciplina si applica in via analogica, ma non esclude, anzi postula, che quel contratto abbia proprie caratteristiche individualizzanti.
4.2. Sennonché il contratto di posteggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale), consistente nell'affidamento del veicolo al soggetto (o a un suo ausiliare), che esercita l'attività di parcheggio o di posteggio di veicoli in un determinato luogo. L'obbligazione che grava su quest'ultimo è quindi quella non solo di mettere a disposizione della controparte uno spazio di dimensioni sufficienti per il veicolo, ma anche di riceversi il veicolo, che dovrà poi essere restituito, con conseguente obbligo di custodia (ex art. 1177 c.c.).
Allorché si parla di parcheggio o di posteggio "non custodito", non si versa in effetti nell'ambito del contratto di posteggio, ma nella locazione o nel comodato del c.d. posto auto, cioè nella messa a disposizione per un tempo determinato o indeterminato di una zona del bene immobile del locatore o del comodante, perché sia goduta al solo fine della sosta del veicolo, senza alcun altro obbligo a carico del locatore o del comodante che non siano quelli propri di detti contratti.
4.3. Non può disconoscersi, peraltro, che il contratto di parcheggio, come quello di deposito, può essere costituito a tempo determinato od indeterminato. Il parcheggio, in particolare, può istituirsi sia a tempo indeterminato, che ad anno, a mese, a giorni o ad ore.
La particolare caratteristica del mezzo che ne forma oggetto, destinato funzionalmente al movimento ed al viaggio, e ad essere quindi periodicamente trasferito da un luogo all'altro, fa si che l'asportazione del mezzo dal luogo in cui viene custodito non comporta necessariamente la scadenza del contratto, sì che con la successiva consegna se ne debba costituire e se ne costituisca uno nuovo e diverso. Se é questa, normalmente, la necessaria conclusione nei c.d. parcheggi ad ore od a giornata, non altrettanto avviene nel contratto a tempo indeterminato od anche in quello a tempo determinato ma la cui durata non sia collegata al temporaneo asporto del mezzo (contratti a mese, ad anno, etc.). In tal caso il contratto iniziale perdura, con il conseguente obbligo del posteggiatore di mantenere a disposizione un determinato spazio (anche se non specificamente individuato) nell'ambito del parcheggio e del proprietario del mezzo di pagarne il corrispettivo. Gli obblighi di custodia e la corrispondente responsabilità ex recepto sono, viceversa, strettamente collegati all'effettivo deposito ed alla consegna del mezzo:
l'asportazione del mezzo, da parte del proprietario o di chiunque ne sia legittimato, ne comporta quindi la sospensione, escludendo la responsabilità del posteggiatore per tutto il tempo corrispondente.
4.4. Ritenuto, quindi che al contratto di parcheggio o di posteggio si applica la disciplina generale del contratto di deposito, ne consegue la responsabilità ex recepto del gestore del parcheggio; quindi, l'eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto (cfr. Cass. 15/11/2002, n.16079, in tema di rimessaggio invernale di roulottes in campeggio).
5. Da quanto sopra detto consegue, anzitutto, che correttamente la sentenza impugnata ha affermato che ipotizzare una fattispecie contrattuale di posteggio priva, per chi esercita l'attività di posteggiatore, dell'obbligo di custodia significa avallare la configurabilità di un contratto radicalmente nullo perché privo di causa. Pertanto il terzo motivo di ricorso che censura detto assunto della sentenza impugnata è infondato.
6.1. Infondato è anche il primo motivo di ricorso, con cui, come visto, si è censurata la ricostruzione della volontà contrattuale operata dalla corte di merito.
Sotto questo profilo va osservato che sia le parti che la sentenza impugnata si sono soffermate soprattutto sul comportamento tenuto dai contraenti nella fase esecutiva del contratto: e cioè sull'esistenza o meno di un guardiano, sulla disponibilità delle chiavi del garage da parte dei clienti e dei duplicati delle chiavi delle auto da parte del posteggiatore.
Nella fattispecie, al fine di individuare il contenuto della volontà negoziale e cioè se nella fattispecie si fosse trattato di contratto di posteggio o di locazione di "posto - auto", e quindi al fine di stabilire quali fossero gli obblighi contrattualmente assunti e gli eventuali inadempimenti, bene sarebbe stato anzitutto esaminare il testo contrattuale, a norma dell'art. 1362, c. 1, c.c., tanto più se si considera che l'unica parte del testo del contratto riportata dal ricorrente è ricca di spunti ricostruttivi della volontà negoziale. Infatti lo stesso ricorrente, a pag. 9, dichiara che sotto la dizione "condizioni generali del posteggio" la clausola n. 7 statuisce che "Non si risponde dei danni alle vetture delle quali non sia stata verificata l'integrità da parte del personale al momento del deposito. In ogni caso non si risponde del furto delle vetture comunque commesso".
In ogni caso ben può il giudice di merito ricostruire la volontà negoziale delle parti anche sulla base del comportamento tenuto dalle stesse in esecuzione del contratto (Cass. 4.8.2000, n. 10250), come è avvenuto nella fattispecie.
6.2. Nella fattispecie il giudice di appello, sulla base delle circostanze che esisteva un guardiano del garage, come emergente dalla confessione stragiudiziale dell'Aloia; che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di posteggio nel garage Amadeus prevedeva la custodia; che nel garage erano depositati anche i duplicati delle chiavi ivi parcheggiate, ha ritenuto che nella fattispecie il convenuto D'Aloia Pasquale aveva anche assunto l'obbligo di custodia della vettura in questione.
6.3. Osserva questa Corte che l'individuazione della volontà negoziale - che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 28.8.2001, n. 11289; Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914; Cass. 25.2.1998, n. 3142).
Nella fattispecie ritiene questa Corte che il procedimento argomentativo seguito dalla corte di merito è immune da vizi di motivazione nei limiti in cui essi sono rilevabili in sede di legittimità, né il ricorrente ha indicato quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati dalla sentenza impugnata in tema di ricostruzione della volontà negoziale.
7.1. Quanto, poi, all'assunta violazione dell'art. 2735 c.c. nell'interpretazione della confessione stragiudiziale dell'Aloia contenuta nella denunzia di furto alla Polizia giudiziaria, in cui questi fa riferimento alla presenza di un guardiano nella notte del furto, va osservato che le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere - dovere di apprezzare liberamente (Cass. 16/08/2000, n.10825).
7.2. Va, poi, osservato - quanto al lamentato vizio di motivazione in merito alla valutazione della predetta confessione stragiudiziale e della deposizione testimoniale del guardiano Giuseppe Pavone - che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).
Ne consegue che va rigettato anche il primo motivo di ricorso.
8. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Infatti, poiché con esso si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la clausola che escludeva la responsabilità dell'esercente l'attività di posteggio per furto dell'auto era specificamente stata sottoscritta, l'assunto si risolve in una censura di travisamento del fatto. Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202; Cass. n. 1143 del 2003).
9. Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute dalla resistente.


Inizio documento

P.Q.M

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi E. 1600/00, di cui E. 100, 00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi deciso in Roma, li 21 ottobre 2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 01 DIC. 2004

La clausola può essere vessatoria in qualunque tipo di contratto eccetto che in quelli esclusi per legge.
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Poi oggi pome cerco e controllo meglio
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Vecchio 23-11-2006, 11:18   #25
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hai ragione,non la avevo letta.
oggi pome appena ho tempo ne cerco un 'altra.. cmq la vessatorietà non é da escludere..
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