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Da Walwal il Forum originario dove si parla di argomenti che riguardano il mondo Motociclistico e di argomenti correlati , la politica e gli OT sono banditi. Il Bar è intitolato al nostro caro amico Walter.


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Vecchio 02-08-2010, 22:29   #1
chris 9
Pivello Mukkista
 
Registrato dal: 31 Jan 2010
ubicazione: piacenza
predefinito ma la devo pagare???

In dicembre ho preso una multa per esser passato in una zona ZTL.
La notifica mi è arrivata a fine luglio.
Visto che sono passati più di sei mesi, secondo voi devo pagarla o posso contestarla?

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"la possibilitÃ* di realizzare un sogno rende la vita entusiasmante"
bmw r1200gs "la lady di ferro"
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Vecchio 02-08-2010, 22:36   #2
doc raf
Mukkista doc
 
L'avatar di doc raf
 
Registrato dal: 21 Jun 2009
ubicazione: Varese
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Se sono passati più di 150 giorni (devi contarli sul calendario) dall'infrazione, puoi contestarla.
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doc raf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-08-2010, 22:52   #3
nuno68
Mukkista in erba
 
Registrato dal: 08 Mar 2007
ubicazione: Genoa
predefinito

confermo. oltre il 151 giorno dall'infrazione puoi fare ricorso al Prefetto della provincia dove hai compiuto l'infrazione e in automatico ti arriverà l'ordinanza del Prefetto con lo sgravio della sanzione e l'ordine di archiviazione.
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"O mondo o l'è comme o mÃ*, nega chi non sÃ* nuÃ*"
nuno68 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-08-2010, 23:44   #4
wildweasel
Mukkista doc
 
Registrato dal: 22 Jun 2006
ubicazione: Pianeta Bicilindrico
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Purtroppo non è sempre così.

Da quel che mi risulta secondo la giurisprudenza dominante, e in base al disposto dell'art. 201 comma 1 del codice della strada, nel caso in cui il nominativo dell'intestatario del veicolo sia stato ricavato successivamente al momento dell'infrazione, cioè per esempio tramite ricerche di tipo anagrafico presso il P.R.A. o altrove, il termine di 150 giorni potrebbe rappresentare il lasso di tempo massimo che può intercorrere fra:

1. la data in cui l'organo accertatore giunge a conoscenza dell'identità del trasgressore;

e

2. la data in cui il verbale di notifica è consegnato al destinatario tramite messo comunale, oppure - in caso di spedizione tramite raccomandata - la data in cui il verbale è affidato al servizio postale (cioè, in pratica, la data di spedizione della raccomandata).

Il termine di 60 giorni a disposizione del destinatario del verbale per poter fare ricorso, invece, decorre a partire dal giorno in cui è fisicamente avvenuta la ricezione della raccomandata.

Attenzione: il ricorso al prefetto, qualora non venisse accolto, comporterebbe il raddoppio automatico della sanzione pecuniaria. Se invece il ricorso viene indirizzato al giudice di pace e non venisse accolto, non comporterebbe automaticamente il raddoppio della sanzione, però per far ricorso al giudice di pace bisogna pagare un "balzello" di 38 euro, che non viene restituito nemmeno se si vince il ricorso.

Devo anche precisare che ora il termine massimo di notifica è sceso da 150 a 90 giorni, ma questa disposizione vale esclusivamente per le infrazioni commesse dopo l'entrata in vigore di questa modifica. Quindi non si applica al nostro caso.
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La mia moto puo' avere un numero qualsiasi di cilindri, basta che siano due.

Ultima modifica di wildweasel; 02-08-2010 a 23:46
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Vecchio 03-08-2010, 00:06   #5
nicola66
Utente BANNATO dal forum
 
Registrato dal: 14 Feb 2008
ubicazione: mantova
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immagino che sia passato per un varco controllato da telecamera. Che città?
nicola66 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-2010, 17:53   #6
ffrabo
Mukkista doc
 
L'avatar di ffrabo
 
Registrato dal: 10 Feb 2007
ubicazione: Terni
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anche a me risulta quello che ha scritto Wildweasel, purtroppo.
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ffrabo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-2010, 18:02   #7
ennebigi
Mukkista doc
 
L'avatar di ennebigi
 
Registrato dal: 26 Mar 2005
ubicazione: Bremen
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Mi sembra strano che si notifichi una raccomandata solo consegnandola all'ufficio postale......... allora la firma per notifica non serve a un tubo............
Sulle cartelle esattoriali è scritto a chiare lettere che hai 60 gg di tempo dal giorno in cui ti hanno notificato la cartella e cioè dal giorno in cui hai firmato .
__________________
"CI SONO PERSONE CHE SANNO TUTTO E PURTROPPO È TUTTO QUELLO CHE SANNO.
O.W.
ennebigi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-2010, 18:12   #8
doc raf
Mukkista doc
 
L'avatar di doc raf
 
Registrato dal: 21 Jun 2009
ubicazione: Varese
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Quote:
Originariamente inviata da wildweasel Visualizza il messaggio
Purtroppo non è sempre così.

.
>

Si sono spesi fiumi di parole sugli argomenti da te riportati e mi sembra che tutti quei cavilli siano stati rimossi (perchè ci marciavano), tranne l'allungamento dei giorni nel caso di cambio di residenza o di proprietà eseguiti recentemente. Cmq la cosa migliore sarebbe informarsi presso la polstrada o i vigili ed agire di conseguenza.
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doc raf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-2010, 18:52   #9
ettore61
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L'avatar di ettore61
 
Registrato dal: 01 Jan 2009
ubicazione: brianza comasca
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paga e taci.........non è un'ordine è un consiglio.
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il pensiero senza finalita' e' il vero pensiero ...
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ettore61 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-2010, 19:12   #10
wildweasel
Mukkista doc
 
Registrato dal: 22 Jun 2006
ubicazione: Pianeta Bicilindrico
predefinito

Quote:
Originariamente inviata da ennebigi Visualizza il messaggio
Mi sembra strano che si notifichi una raccomandata solo consegnandola all'ufficio postale......... allora la firma per notifica non serve a un tubo............
In questo caso la notifica di un atto pubblico (quale è il verbale di contestazione) ha due termini distinti per l'organo notificatore e il destinatario.

Per chi emette la notifica, i termini restano determinati dal momento in cui l'atto viene consegnato alle Poste Italiane, poiché successivamente a questo momento i tempi tecnici necessari per far pervenire l'atto al destinatario non sono più nella potestà dell'organo accertatore, il quale, quindi, non può essere considerato responsabile di eventuali ritardi, addebitabili esclusivamente al servizio postale.

Per chi riceve la notifica, invece, è ovvio che i termini entro i quali egli può impugnarla decorrono dal momento in cui la notifica giunge effettivamente a destinazione, e non prima.

Riguardo i famosi 150 giorni (adesso sono 90), purtroppo, l'equivoco nasce dal fatto che il Codice della Strada, nello stesso articolo 201, comma 1, dice delle cose sostanzialmente contradditorie. Infatti:

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

... (omissis) ...

Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.


Vediamo dunque che la frase "novanta giorni dall'accertamento" significa in maniera estremamente chiara che i suddetti 90 giorni decorrono dal momento dell'accertamento, ovvero dal momento in cui l'agente verbalizzante ha constatato l'infrazione.

Mentre invece, la frase "dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione" dice una cosa ben diversa, ovvero non tiene computo, ai fini del calcolo dei 90 giorni, del periodo intercorrente fra il momento in cui la violazione è stata accertata e il momento in cui il nominativo dell'intestatario del veicolo è stato ricavato attraverso le procedure di ricerca fatte negli archivi della pubblica amministrazione (e questi tempi burocratici potrebbero assommare a giorni o anche a settimane).

Insomma, è un casino.
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wildweasel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-2010, 19:31   #11
wildweasel
Mukkista doc
 
Registrato dal: 22 Jun 2006
ubicazione: Pianeta Bicilindrico
predefinito

Quote:
Originariamente inviata da doc raf Visualizza il messaggio
mi sembra che tutti quei cavilli siano stati rimossi (perchè ci marciavano), tranne l'allungamento dei giorni nel caso di cambio di residenza o di proprietà eseguiti recentemente.
Non proprio...

In proposito è dovuta intervenire addirittura la Corte Costituzionale:

Corte cost. 17 giugno 1996, n. 198

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- La questione sottoposta all'esame della Corte è se l'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi in cui il trasgressore sia identificato successivamente alla commissione dell'infrazione, che il termine per la notificazione del verbale di accertamento decorra dalla "identificabilità" dello stesso, ossia dalle formalità di trascrizione iscrizione o annotazione nei pubblici registri, sia in contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto, consentendosi un ampliamento del termine per le notificazioni rimesso alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione, si vengono a far gravare sul diritto di difesa disfunzioni o responsabilità della Amministrazione.

2.- La questione è fondata.

L'abrogato codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) stabiliva all'art. 141, primo comma, che "qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi entro trenta giorni dall'accertamento al contravventore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione." Il predetto termine fu elevato a 90 giorni dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62. Con la successiva legge 24 marzo 1989, n. 122 (art. 22), si quintuplicò l'originario termine, e si precisò che quando il trasgressore non fosse identificato, gli estremi della contravvenzione dovevano essere notificati o all'intestatario del documento di circolazione o al proprietario del veicolo "che risulti al pubblico registro automobilistico alla data dell'accertamento".

La norma ora impugnata - art. 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) -, mentre conferma sostanzialmente la precedente normativa, disciplina nuove ipotesi, aggiungendo, nello stesso comma, due disposizioni: a) "qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione"; b) "per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento."

3.- Come si nota dal raffronto di queste due norme, mentre per i residenti all'estero il legislatore fissa un termine di notificazione assolutamente insuperabile, sia pure determinandolo in un'ampia misura (più del doppio di quella prevista per i cittadini italiani), per questi ultimi invece il termine di centocinquanta giorni viene fatto decorrere dal momento in cui l'effettivo trasgressore o gli altri soggetti responsabili siano stati identificati successivamente.

E poiché l'identificazione di fatto di questi responsabili potrebbe dipendere dalla mera volontà della Pubblica Amministrazione, il giudice rimettente si duole che il termine per la notificazione possa, attraverso l'esercizio di detta facoltà, protrarsi oltre ogni ragionevole limite.

4.- Considerata l'ipotesi non infrequente di tardiva trascrizione nel pubblico registro automobilistico dei trasferimenti dei diritti sugli autoveicoli, anche a considerevole distanza di tempo dal trasferimento del veicolo, ci si preoccupò, in sede di norme regolamentari al nuovo codice stradale (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), di dare ulteriori disposizioni per il caso in cui il verbale fosse notificato ancora all'intestatario che aveva già alienato il veicolo. Viene invero disposto (art. 386) che, in tal caso, il precedente intestatario, indicando gli estremi dell'atto notarile, "informa l'ufficio o il comando procedente che non è il proprietario, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo art. 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede. L'ufficio o il comando interessato, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'art. 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione".

E si soggiunge che - per altre ipotesi - "il rinnovo della notificazione può essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerta la sua identità ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".

Nonostante le ora menzionate precisazioni del regolamento al codice della strada, resta il dubbio del giudice "a quo" sul rischio che il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contravvenzione venga largamente superato o perché l'ufficio non riceva alcuna comunicazione dal precedente intestatario, o per il notevole ritardo della Pubblica Amministrazione nella ricerca dell'effettivo responsabile e nella notifica del verbale. In queste eventualità il giudice rimettente ravvisa una possibile ed ingiustificata menomazione del diritto di difesa del destinatario della contravvenzione.

5.- Passando alla valutazione di tale dubbio di costituzionalità, giova richiamare anzitutto la sent. n. 255 del 1994 di questa Corte, avente ad oggetto la congruità del termine di centocinquanta giorni, nella quale si osservò che il suddetto termine doveva ritenersi "contenuto in limiti tollerabili nel bilanciamento delle contrapposte esigenze, anche se ciò non può significare in futuro una illimitata libertà del legislatore. Questi non potrebbe non tener conto dei profili prospettati nell'ordinanza di rinvio, che avverte le difficoltà cui va certamente incontro il destinatario della contestazione, ai fini della predisposizione della propria difesa, quanto più remota è la data in cui si è svolto il fatto rispetto alla contestazione stessa. Un ulteriore prolungamento del termine non potrebbe, perciò, non porre dubbi di costituzionalità in termini di ragionevolezza".

Per rafforzare il convincimento sull'esigenza di non superare il termine massimo sopra indicato, la stessa sentenza ora ricordata aggiunse che "in proposito si deve, difatti, considerare che ad eventuali difficoltà di ordine organizzativo, cui finora si è ritenuto di far fronte con il prolungamento dei termini, ben potrebbe ovviarsi con misure tali da assicurare un più equo con temperamento fra le contrapposte esigenze, realizzando cioè, in armonia con l'art. 97 della Costituzione, una migliore efficienza degli uffici amministrativi che oggi è più facile ottenere con l'ausilio dei mezzi offerti dalla più avanzata tecnologia, certamente in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, senza creare ulteriori difficoltà ai soggetti destinatari della conte stazione".

6.- In realtà, ove si intenda la norma - secondo il significato letterale della sua formulazione non superabile da diversa interpretazione - nel senso che il predetto termine decorre dalla data in cui di fatto la Pubblica Amministrazione abbia operato l'identificazione del trasgressore o del responsabile, si consentirebbe una protrazione del termine, rimessa in ultima analisi alla discrezionalità dell'Amministrazione, con un possibile slittamento perfino oltre l'ampio ma rigido termine previsto dalla stessa legge per la contestazione della violazione ai residenti all'estero; e si introdurrebbe così una sorta di causa di sospensione del decorso dei termini, non soggetti a limiti e condizioni.

Ciò non appare legittimo soprattutto considerando che il termine di centocinquanta giorni è stato ritenuto dalla citata sentenza di questa Corte il massimo tollera bile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della Pubblica Amministrazione, da un lato, e del privato cittadino dall'altro.

Diversamente l'inerzia o le disfunzioni organizzative della Pubblica Amministrazione verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino; il quale, a considerevole distanza di tempo dall'infrazione, potrebbe non essere più in grado di esercitare pienamente le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi. Il predetto bilanciamento si inquadra in quello spirito che esige dalla Pubblica Amministrazione un impegno adeguato all'orientamento espresso nelle norme sui procedimenti amministrativi relative ad un corretto rapporto con i cittadini, richiesto anche per il dovuto rispetto di principi costituzionali, tra i quali quello tutelato dall'art. 24 della Costituzione.

Deve, quindi, ritenersi che, qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti responsabili indicati dalla legge sia identificato successivamente, la notifica debba essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni, decorrenti non dalla data in cui l'amministrazione abbia provveduto ad identificarlo, ma dal momento in cui la stessa sia posta in grado di provvedere alla identificazione, ovverossia da quando - nei confronti dei predetti responsabili - risultino espletate le formalità di iscrizione od annotazione del passaggio di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici.

L'art. 201, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada), deve pertanto essere dichiarato "in parte qua" costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

P.Q.M.
La Corte Costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della conte stazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anzi ché dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la Pubblica Amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1996.


Io continuo a non avere le idee chiare.
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La mia moto puo' avere un numero qualsiasi di cilindri, basta che siano due.
wildweasel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-2010, 19:32   #12
PATERNATALIS
dr. Alzheimer
 
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Registrato dal: 25 Aug 2009
ubicazione: A quel paese. Ma sarebbe meglio in un Fiordo
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Il fatto che la raccomandata sia stata spedita costituisce la notifica. Se poi non la ritiri non frega niente a nessuno indipendentemente dal motivo. Sempre W l' Italia!
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Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen
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PATERNATALIS non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-2010, 19:41   #13
cit
Mukkista doc
 
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ubicazione: nel paese di Alberto Arbasino
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se sei "certo" di aver sbagliato...............

perchè contestarla ?
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E’ bene seguire la propria inclinazione, purché sia in salita.
cit non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-2010, 19:44   #14
ennebigi
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Registrato dal: 26 Mar 2005
ubicazione: Bremen
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Quote:
Originariamente inviata da PATERNATALIS Visualizza il messaggio
Il fatto che la raccomandata sia stata spedita costituisce la notifica. Se poi non la ritiri non frega niente a nessuno indipendentemente dal motivo. Sempre W l' Italia!

Non credo proprio.............. dice che i 150 gg decorrono da quando sono in grado di sapere chi ha commesso l'infrazione............o no.......
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ennebigi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-08-2010, 21:16   #15
chris 9
Pivello Mukkista
 
Registrato dal: 31 Jan 2010
ubicazione: piacenza
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....... scusate il ritardo nel rispondervi.......... ero via per lavoro.

@nicola66: ero a verona
@ettore61: mi sa che hai ragione.
@cit: giusto!!! ma io non voglio contestare l'infrazione ma i tempi tecnici di notifica.

@wildweasel: caspita!!!! ma dove lavori al ministero dei trasporti????
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chris 9 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-08-2010, 11:44   #16
cobra65
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L'avatar di cobra65
 
Registrato dal: 19 Mar 2010
ubicazione: Busseto nel cuore...
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Valuta quanto ri costa andare dal giudice di pace anzichè pagare la contravvenzione... è una delle ultime belle "invenzioni" di S.Giulio in Tremonti....
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Tra la via Emilia e il west...
K1600 GT Tuono Blu 2013
KTM 1290 SAdv. S 2017
cobra65 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-08-2010, 13:01   #17
passin
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ubicazione: Villafranca di Verona
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Leggiti questa...

http://www.acliverona.it/index.aspx?...PP=0&IDDoc=360
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k 1600 GT
La mente è come un paracadute, funziona solo se è aperto! (A.E.)
passin non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-08-2010, 13:11   #18
reka
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L'avatar di reka
 
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ubicazione: MB
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a me i comunicati stampa senza data mi
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BiemvùFrì
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Vecchio 05-08-2010, 13:21   #19
kukky
Mukkista in erba
 
Registrato dal: 09 Aug 2007
ubicazione: Porretta Terme
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allora...se la macchina che guidavi era già tua da un po' (nel senso che non era in corso la registrazione al pra dei tuoi dati - come nel caso di acquisto di autovettura nuova che prima di apparire a terminale in uso delle forzi di polizia ci mette 2/3 mesi) loro non possono assumere quale scusante il tempo trascorso per cercare l'intestatario (nei 150 giorni è ricompreso anche quello!!!). La raccomandata quando è stata spedita e ricevuta??? Se sono fuori le date (e sicuro che sarà cosi') chiama chi ti ha inviato la multa e chiedi l'annullamento in autotutela....se vai dal gdp paghi 38 euro....se vai dal prefetto, anche se vinci, con le lungaggini burocratiche finisce che poi ti arriva la cartella esattoriale e si ricomincia tutto da capo. Le multe delle ZTL a volte proprio per il grande numero di violazioni registrate, spesso arrivano tutte in ritardo......se il vigile che le deve inviare se ne accorge ed il relativo comandante è persona seria, non partono neppure!!!
kukky non è in linea   Rispondi quotando
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