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Vecchio 30-11-2005, 10:01   #1
kaRdano
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Cool R1150RT BMW e garanzia sui ricambi

Voi sapete che garanzia esiste sui ricambi BMW acquistati singolarmente?
Prendiamo ad esempio l'ammortizzatore dello sterzo che mi deve arrivare: visto quello che costa pretenderei che avesse almeno un anno di garanzia se non due.
Cosa ne sapete?

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Vecchio 30-11-2005, 10:06   #2
Bandit
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Vecchio 30-11-2005, 10:10   #3
kaRdano
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Interessante, ma nel mio caso parlo del "pezzo in mano" ritirato del magazzino ricambi: la moto non é in garanzia.
Sembrerebbe avere due anni... ma si tratta di "un ammortizzatore", e la cosa si complica....
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Ultima modifica di kaRdano; 30-11-2005 a 10:15
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Vecchio 30-11-2005, 12:07   #4
Bandit
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Perche' si complica? mi sembra chiaro

... Circa i ricambi vale la garanzia prevista dalla legge di 24 mesi o quella
più lunga prevista dal produttore/venditore. Però deve trattarsi di
difetti propri del pezzo di ricambio ...

quindi hai 24 mesi sul tuo ammortizzatore.
Se si rompe in questo lasso di tempo hai il diritto
alla riparazione ...
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Vecchio 30-11-2005, 12:15   #5
kaRdano
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Quote:
Originariamente inviata da Bandit
Perche' si complica? mi sembra chiaro

... Circa i ricambi vale la garanzia prevista dalla legge di 24 mesi o quella
più lunga prevista dal produttore/venditore. Però deve trattarsi di
difetti propri del pezzo di ricambio ...

quindi hai 24 mesi sul tuo ammortizzatore.
Se si rompe in questo lasso di tempo hai il diritto
alla riparazione ...
Cercherò di farmelo scrivere sul documento di vendita.
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Vecchio 30-11-2005, 18:31   #6
Bandit
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Allora ho qualche documento per le mani ...
Se BMW non mi fara' sapere niente relativamente
al mio difetto parto con una lettera dell'avvocato.

Appena avro' il quadro completo (entro il week end)
magari chiedo a Bu di evidenziare un pdf, intanto
ti mando un estratto di del codice del consumo:

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Titolo III
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO
art. 128
....
....
....

Art. 133.
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

Art. 134.
Carattere imperativo delle disposizioni
1. E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contrattopresenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Note all'art. 134:
- L'art. 1519-sexies del codice civile e' il seguente:
«Art. 1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'art. 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'art. 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.».





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Vecchio 02-12-2005, 15:57   #7
marcomangano
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Sono molto interessato alla discussione.
Possiedo un r 1150 rt del 2001 ed a giugno del 2005 mi è stato sotituito in garanzia il gruppo abs in quanto riconosciuto difettoso. A mio carico solo le spese di mano d'opera. Dopo 3.000 km, in pieno viaggio estivo in turchia, l'abs segnala anomalia livello basso liquido abs. Intervento presso il centro bmw di istambul per il ripristino livello abs. Ad ottobre 2005 nuovamente stesso difetto ed il conce bmw di roma mi ha detto che bisognava sostituire nuovamente il gruppo abs ed ha sottolineato che se il pezzo di ricambio è sostituito in garanzia, quindi senza esborso economico da parte del cliente, lo stesso non è in garanzia e viceversa se si paga il pezzo ha 24 mesi di garanzia. Sostituito al 100% dalla casa costruttrice. Oggi, l'abs presenta lo stesso difetto. Attendo paziente il responso.
a presto
marco r 1150 rt
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Vecchio 02-12-2005, 15:58   #8
kaRdano
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E' un ABS integral o normale?
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Vecchio 02-12-2005, 16:06   #9
marcomangano
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integral.
Inoltre pare che mi abbiano istallato l'abs ultima generazione, ed in effetti mi è sembrato migliore.
marco r 1150 rt
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Vecchio 02-12-2005, 18:54   #10
el magher
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Se il difetto segnalato è "basso livello olio freni" forse bisogna cambiare le pastiglie.
Relativamente al discorso garanzia, questa è valida sulla "moneta", ovvero compri un pezzo e hai garanzia, non paghi il pezzo per 1000 motivi, non hai la garanzia. Sul discorso integral Abs, BMW è piuttosto sensibile a garanziare anche se la garanzia è scaduta.
Non credo che il difetto che lamenti sia da imputare ad un mal funzionamento del gruppo.
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Essere pirla nel 3° millennio è peccato mortale.

Die Räder rollen für den Sieg.
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Vecchio 04-12-2005, 09:49   #11
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Quote:
Originariamente inviata da marcomangano
Sono molto interessato alla discussione.
Possiedo un r 1150 rt del 2001 ed a giugno del 2005 mi è stato sotituito in garanzia il gruppo abs in quanto riconosciuto difettoso.
Scusa ma come hanno fatto a sostituirti un pezzo
in garanzia nel 2005 se la garanzia era scaduta?

Il discorso se paghi vale la garanzia senno' ti attacchi
è quello che sostiene il conce e non dovrebbe essere vero.
Da quello che ho capito il pezzo è comunque in garanzia
24 mesi per legge, l'interpretazione del mio amico
avvocato e che se l'intevento (in garanzia) non ha risolto
il problema (ovvero il problema ti si ripresenta e le cause
sono le stesse) hai diritto di nuovo all'intevento per risolvere
il difetto.
L'importante è cje il difetto venga denunciato (per iscritto)
entro due mesi dalla avvenuta scoperta.

Comunque il mio amico andra' ad un seminario sulla questione
il 16 dicembre, poi forse faremo chiarezza una volta per
tutte.
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Vecchio 04-12-2005, 10:41   #12
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Quote:
Originariamente inviata da el magher
Relativamente al discorso garanzia, questa è valida sulla "moneta", ovvero compri un pezzo e hai garanzia...
Allora, in pratica, io ritiro presso il magazzino ricambi un ammortizzatore dello sterzo >200€ e me lo installo: quanta garanzia posso pretendere?
un anno?
due anni?
niente perché un componente soggetto ad usura?
Grazie
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Vecchio 05-12-2005, 12:41   #13
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Ao' ma è scritto sopra ...

Art. 1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'art. 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

1519-quater (Diritti del consumatore). -
Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
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Vecchio 05-12-2005, 12:44   #14
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Se l'ammortizzatore di sterzo comincia a perdere tra un anno e mezzo me lo sistemano?
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Vecchio 05-12-2005, 12:46   #15
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Il problema è dimostrare il difetto di conformità ...
ad esempio. L'altro giorno mi è caduta la saldatrice nuova
di pacca dalla scala e si è rotta, quindi colpa mia e 40
euri per ripararla. Se mi si rompeva mentre saldavo ero
in garanzia. Siccome si vedeva l'ammaccatura sullo chassis ...

La stessa cosa vale per il tuo ammortizzatore, se lo rompi
mentre lo monti, o non lo monti bene e si rompe perche'
non l'hai montato bene, ecc. non hai diritto alla garanzia.
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Vecchio 07-12-2005, 10:46   #16
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nella mia ricerca di giustizia ti aggiungo il comma 5 dell'art 129,
dove la garanzia sul pezzo vale anche in caso di installazione
non corretta da parte del meccanico o anche da parte tua
se le istruzioni non sono chiare ...

5. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

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