Brewer, possiamo continuare all'infinito....potevi anche tacere , ma il tuo malcelato livore è più forte della razionalità...
Per il disposto dell'art. 142, comma 6, cod. strada, per la determinazione dei limiti di velocità, sono considerate fonte di prova le risultanze delle apparecchiature
debitamente omologate a ciò destinate, onde non è sufficiente che l'opponente si limiti a contestare la validità del rilievo essendo necessario che sia dimostrato ed accertato nel caso concreto un difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità.
Cass. civ., sez. III, 5 novembre 1999, n. 12324
Com. Aulla/Marcelli
In tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di
strumento elettronico omologato (cosiddetto autovelox), il momento decisivo dell'accertamento
è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l'art. 12 del codice della strada demanda l'espletamento dei servizi di Polizia stradale, e che
non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un'attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere né presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell'infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato art. 12.
Cass. civ., sez. I, 20 marzo 1998, n. 2952
Savorani/Pref. Ravenna
Ai fini dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità degli autoveicoli, costituiscono fonte di prova le risultanze delle
apparecchiature debitamente omologate, in dotazione della polizia stradale e nella sua disponibilità, fino a quando non risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto allegate dall'opponente e non contestate, ovvero debitamente provate, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione.
Cass. civ., sez. I, 11 luglio 1995, n. 7565
Pref. Venezia - Alessandri