E' sufficiente una lettura della normativa di riferimento.
Vedete il Titolo III Capo I
http://www.lu.camcom.it/upload/file/...ce_consumo.pdf
In particolare è importante nel caso di cui parliamo l'art. 134 che si applica anche alla vendita di beni usati (per i quali la garanzia biennale su accordo delle parti può essere ridotta ad un anno).
Articolo 134
Carattere imperativo delle disposizioni
1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità,
volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal
presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere
rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui
all’articolo 132, comma primo ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad
un anno.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una
legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore
della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno
stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea