In Italia si segue il criterio dell'utilizzo piu' o meno esclusivo.
Comunque coesistono alla deducibilità integrale, la deducibilità al 40% per la quasi generalità di contribuenti, quella all'80% per gli agenti di commercio, di un solo veicolo per il professionista.Il testo in vigore prevede che la limitazione della detrazione iva al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione. La predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% - che precedentemente era assoluta ora ammette la prova contraria.
Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale ha, ora, la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.
Anche L'Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai medesimi veicoli, - custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.
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